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CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE CONTABILE DELLA DURATA DI UN ANNO L'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre presso a sede legale e amministrativa dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Via del Convento, snc - 67010 - frazione Assergi - L'Aquila TRA l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede legale in Via del convento, snc - 67010 - frazione Assergi - L'Aquila - codice fiscale 93019650667, rappresentato dal Coordinatore Tecnico Amministrativo, Dott. Marcello Maranella, di seguito Ente E il Dott. Luigi Pomponi - nato a Teramo il 24.12.1958 e residente a Teramo, via D.D Ambrosio, 11 Frazione San Nicolo a Tordino -64100 Teramo, codice fiscale PMPLGU58T24L103Y, P.IVA 01753260676 - in qualità di Consulente fiscale e contabile con sede legale Piazza Progresso, 3 64100 Teramo, di seguito Fornitore ; PREMESSO CHE l Ente Parco necessita di assicurarsi un assistenza in materia di contaboile e fiscale; la stessa necessità scaturisce dal continuo aggiornamento delle normative in tema; sul MePA di CONSIP all indirizzo www.acquistinretepa.it non è presente il servizio in oggetto né la categoria merceologica di riferimento e si è pertanto ritenuto corretto procedere - ai sensi del D.lgs. 163/2006 ad indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse per procedere ad eventuale e successivo affidamento del servizio di consulenza e supporto in materia di fiscale contabile dell Ente Parco per la durata di anni 1 eventualmente rinnivabile alle medesime condizioni; con l esecuzione del contratto si intendono realizzare i seguenti fini: a. assistenza nella tenuta della contabilità relativa all attività commerciale dell ente; b. invio comunicazione annuale iva; c. invio modello unico e irap attività istituzionale; d. presenza presso la sede per almeno due sedute mensili e comunque in occasione delle verifiche dei revisori dei conti; e. predisposizione in formato elettronico dei rendiconti relativi all attività commerciale; f. aggiornamento del personale addetto all attività commerciale in materia fiscale e contabile; g. assistenza del personale addetto all attività commerciale nell espletamento di varie formalità presso la camera di commercio e l agenzia delle entrate, sede di L Aquila. 1/7

con Determina AFIS/179/2013 del 09.10.2013 è stato approvato l avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato all albo pretorio dell Ente Parco al numero 143/2013 del 10/10/2013 - per individuare operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 163/2006 e si è proceduto ad impegnare le somme necessarie; considerato l esiguo numero delle manifestazioni di interesse pervenute l Ente ha ritenuro opportuno invitare a successiva prodedura negoziata tutti i soggetti candidati, purchè in possesso dei requisiti richiesti, così come individuati nell art.4 dell Avviso stesso; in esito all esperimento di procedura negoziata è stata ritenuta congrua ai sensi dell art. 83 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - l offerta formulata dal concorrente Dott. LUIGI POMPONI - pari a 3.8000,00 IVA ESCLUSA e ogni altro onere incluso PARI A 4.636,00 IVA INCLUSA, come da verbali del 03.12.2013; l offerta tecnico-economica presentata dal Dott. LUIGI POMPONI è conforme a quanto stabilito nei documenti di gara e in modo particolare a quanto disciplinato dagli allegati 2 e 4 già firmati per accettazione - agli atti con prot. n. 0013876/2013 del 22.11.2013; si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione a procedura negoziata relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ; il Bilancio di Previsione 2013 e specificatamente il capitolo 5230 presenta una sufficiente disponibilità in relazione alla spesa complessiva; con determina AFIS/207/2013 del 20.12.2013 è stato aggiudicato il servizio, oggetto del presente contratto, al dott. Luigi Pomponi, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 (Oggetto) Il servizio di consulenza e supporto in materia fiscale e contabile del personale dell Ente Parco dovrà svolgersi in relazione a tematiche e problematiche inerenti: assistenza nella tenuta della contabilità relativa all attività commerciale dell ente; invio comunicazione annuale iva; invio modello unico e irap attività istituzionale; presenza presso la sede per almeno due sedute mensili e comunque in occasione delle verifiche dei revisori dei conti; predisposizione in formato elettronico dei rendiconti relativi all attività commerciale; aggiornamento del personale addetto all attività commerciale in materia fiscale e contabile; assistenza del personale addetto all attività commerciale nell espletamento di varie formalità presso la camera di commercio e l agenzia delle entrate, sede di L Aquila. 2/7

Art.2 (Adempimenti e obblighi nella prestazione del servizio) L aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere il servizio affidato nel rispetto dei patti e delle condizioni previste nei documenti di partecipazione alla procedura negoziata agli atti e già firmati per accettazione - e di quelle che in forza di legge potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto. Permane in capo al professionista l ibbligo del segreto professionale. Art. 3 (Luogo di prestazione del servizio) Il luogo di esecuzione della prestazione in oggetto è, per almeno due sedute mensili, la sede dell Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in Via del Convento, snc - 67010 Frazione Assergi - L'Aquila. Il fornitore è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la propria reperibilità telefonica negli orari di lavoro. Art. 4 (Durata della prestazione del servizio) L'affidamento del servizio avrà durata di un anno e decorrerà dall aggiudicazione formale dello stesso. Art. 5 (Varianti) E in facoltà dell Ente introdurre, nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto. Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all applicazione della normativa relativa al quinto d obbligo che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d obbligo del prezzo d appalto pattuito per i contratti di lavoro, forniture e servizi. Il fornitore del servizio non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall Ente. Art. 6 (Pagamenti) Per quanto attiene ai termini di pagamento, l importo di aggiudicazione, pari a 4.636,00 IVA INCLUSA, verrà liquidato a favore del fornitore in rate bimestrali, previo accertamento della rispondenza del servizio 3/7

prestato in termini di qualità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dietro presentazione di idonea documentazione contabile. Il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010 rilasciando dichiarazione conservata agli atti d ufficio del C/C dedicato I88Z0574815300100000005159 e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il fornitore si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. ZA20BD2DCC e la dicitura prestazione del servizio di consulenza e supporto in materia fiscale e contabile. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. Il mandato di pagamento relativo alla fornitura verrà trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, alla Banca Popolare Dell Emilia Romagna - sezione di L Aquila - Banca Tesoriera dell Ente - che provvederà, entro tre (3) giorni lavorativi, al pagamento. Ogni pagamento richiederà un costo bancario pari a 1,10 a carico del beneficiario del mandato - così come previsto dall art. 34, comma 1, DPR 97/03. Art. 7 (Garanzia definitiva) Il fornitore ha dimostrato di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva di 380,00 - pari al 10% dell importo contrattuale allegata al presente contratto - e costituita in conformità a quanto stabilito dall art. 113 del Codice dei contratti, ovvero con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; rinuncia all eccezione contemplata dall art. 1957, comma 2 del codice civile; operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è stata prestata attraverso bonifico bancario che si allega e la cauzione sarà restituita alla scadenza del presente contratto. Art. 8 (Penali in caso di inadempimento) Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l immediata risoluzione del contratto stesso. In corso di prestazione del servizio, se l Ente dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a quanto concordato con il fornitore, l Ente provvederà - a mezzo raccomandata A.R. - alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l aggiudicatario del servizio. Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera accomandata A.R., il fornitore non dovesse trasmettere all Ente Parco adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell espletamento della prestazione contestati, l Ente Parco potrà disporre l immediata risoluzione del contatto. 4/7

In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della lettera A.R. di cui sopra per ottemperare all inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all 1 dell importo di aggiudicazione. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del fornitore, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da ingenerare un aggravio a carico dell Ente, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all 1 del valore dell importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. Il recupero delle suddette penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva di cui al precedente art. 7 - che dovrà essere immediatamente reintegrata. Art. 9 (Risoluzione e Recesso) L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l interruzione del servizio, l'ente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fornitore del servizio, con l indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'ente provvederà a incamerare l importo della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7 - fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre l Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di: fallimento del fornitore; subappalto del Contratto; violazione degli obblighi di riservatezza; nelle altre ipotesi previste dal presente contratto. Le parti potranno recedere in ogni momento con preavviso da comunicarsi almeno con tre (3) mesi di anticipo a mezzo A/R. Il mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra comporterà, a carico della parte inadempiente, l aggravio di una penale pari al periodo di mancato preavviso. Dalla data di efficacia del recesso l aggiudicatario dovrà interrompere tutte le prestazioni contrattuali. 5/7

In caso di recesso da parte dell Ente, quest ultimo terrà indenne l aggiudicatario delle prestazioni rese a regola d arte. Art. 10 (Contratto) Il presente contratto sarà registrato in caso d uso. Le eventuali spese di bollo, scritturazione, registrazioni del presente contratto sono a carico del fornitore. Art. 11 (Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro da centrali di committenza) L Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal fornitore, nel caso in cui lo stesso non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Art. 12 (Sub-appalto e Cessione del contratto) Il sub-appalto è vietato. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l Ente Parco. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d azienda o del ramo d azienda che comporti il trasferimento dell intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. Art. 13 (Foro Competente) Ai fini dell esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all art. 240 del Codice dei contratti ed all esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di L Aquila. Art. 14 (Normativa applicabile) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile. 6/7

Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di n 7 fogli. Allegati: 1. Ricevuta bonifico bancario Assergi, lì 20.12.2013 Letto, approvato e sottoscritto. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Il Coordinatore Tecnico-Amministrativo (Dott. Marcello Maranella) Dott. Pomponi Luigi Il Consulente Fiscale e Contabile (Dott.Pomponi Luigi) 7/7