COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO Provincia di Varese. REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. (ex ICI)

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Transcript:

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO Provincia di Varese REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. (ex ICI) Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24-05-2012 esecutiva il 24-05-2012 1

Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale propria I.M.U. - di cui al Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 28 dicembre 2011, n. 214 come modificato dal Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 Esenzioni L'esenzione dall'i.m.u. è quella prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92. In particolare: - per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. - per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Sanitarie Locali, compete esclusivamente a quelli destinati ai compiti istituzionali. Articolo 3 Abitazioni principale e pertinenze 1. L abitazione principale è l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Articolo 4 Unità immobiliari equiparate all abitazione principale 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: a) l abitazione posseduta da un soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale. 2

b) L abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione risulti non locata. 2. Il contribuente deve avvalersi dei benefici, previsti dal comma 1, durante l anno di imposta interessato. La mancata presentazione dell istanza comporta la decadenza dal beneficio. Articolo 5 Fabbricati fatiscenti o inagibili 1. L imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato, diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d uso, ove risulti inagibile o inabitabile l intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest ultimo caso le riduzioni d imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all intero edificio. 4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.); e) edifici che non rispondano ai requisiti minimi igienico - sanitari nel rispetto del regolamento vigente di igiene - tipo. 5. L inagibilità o inabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all uopo incaricati. 3

Articolo 6 Versamenti 1. L imposta è versata da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. 2. L imposta è corrisposta secondo le modalità previste dalla legge al momento del versamento. 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Articolo 7 Dichiarazioni 1. I soggetti passivi tenuti in base alle vigenti disposizioni legislative alla presentazione della dichiarazione, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, su apposito modulo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell imposta dovuta. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall amministratore del condominio per conto dei condomini. 2. Le dichiarazioni devono essere redatte su modello Ministeriale. 3. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto il 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Articolo 8 Fabbricato parzialmente costruito 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all imposta quali fabbricati a decorrere dalla data d ultimazione dei lavori, o di utilizzazione, se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Articolo 9 Sanzioni, rimborsi e accertamento con adesione 1. Le sanzioni e i rimborsi relativi alle violazioni in materia di I.M.U. sono riportati nel Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali. 2. Ai sensi del decreto legislativo 218/97 è previsto l istituto dell accertamento con adesione. Le modalità di applicazione sono riportate nel regolamento che lo disciplina. 4

Articolo 10 Norma finale 1. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Articolo 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.- = = = 5