SETTORE FINANZE-TRIBUTI-BILANCIO PATRIMONIO-SOCIETA PARTECIPATE- ECONOMATO E PROVVEDITORATO SERVIZIO PATRIMONIO Riccione, lì 05.12.2012 B A N D O D I G A R A I N F O R M A L E 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Riccione Settore Finanze-Tributi-Bilancio-Patrimonio-Società Partecipate- Economato-Provveditorato - Servizio Patrimonio. Via Vittorio Emanuele II, n.2 47838 Riccione - Tel. 0541/608293-608346 Fax 0541/693519 - e-mail: patrimonio@comune.riccione.rn.it 2 - OGGETTO DELLA GARA Locazione di immobile commerciale di proprietà comunale, attualmente adibito a sede dell esercizio pubblico denominato Bar/Ristorante Oberdan. CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA: 17.000,00 (diciassettemila/00) con riconoscimento all attuale gestore di un diritto di prelazione, a parità di condizioni con la migliore offerta. 3 - DESCRIZIONE DEI BENI Manufatto ubicato in Comune di Riccione, Viale Michelangelo, censito al C.F. di detto Comune al Fg. 13 Part. 1638, Categoria C/1, Classe 6 Mq. 146, Rendita Catastale 4.494,00 ed edificato su area di mq. 310 censita al C.T. del Comune medesimo al Fg. 13 Mapp. 1638. Il manufatto è gravato da domanda giudiziale trascritta presso l Agenzia del Territorio di Rimini in data 23.04.2012, diretta ad ottenere l accertamento della intervenuta proroga del diritto di superficie già costituito sul medesimo con decorrenza 16.05.2000 e scadenza 15.05.2012. 4 CONDIZIONI CONTRATTUALI L immobile sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, servitù e quant altro di relazione. Stante l esistenza di parziali difformità in corso di accertamento tra la situazione in loco e il relativo titolo abilitativo, saranno a carico dell aggiudicatario gli eventuali oneri di regolarizzazione della struttura sotto il profilo edilizio. Il conduttore dovrà adibire l immobile all esercizio di bar/ristoro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, facendosi carico di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell attività ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per tale svolgimento. La locazione avrà la durata di anni 6 decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto e potrà essere rinnovata per egual periodo in applicazione delle disposizioni di cui all art. 28 della Legge n. 392/1978. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto (allegato in schema al presente bando) il conduttore dovrà consegnare al momento della stipula una somma pari a 2 mensilità del canone pattuito, a titolo di deposito cauzionale infruttifero.
5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, con le modalità che riterranno più opportune, entro le ore 13 del giorno feriale precedente a quello fissato per l apertura delle buste, un plico indirizzato a: COMUNE DI RICCIONE SETTORE FINANZE-TRIBUTI-BILANCIO PATRIMONIO-SOC. PARTECIPATE-ECONOMATO-PROVVEDITORATO SERVIZIO PATRIMONIO Via Vittorio Emanuele II n.2 47838 RICCIONE (RN) contrassegnato all esterno dall indicazione della ragione sociale e dell indirizzo della ditta, nonché dalla seguente dicitura: Gara informale per la locazione del fabbricato denominato Bar/Rist. Oberdan - Riccione, Via Michelangelo. Il plico, contenente la documentazione di cui al successivo punto 6, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca ovvero controfirmato sui lembi di chiusura. Il recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Riccione declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che ne impediscano il recapito entro il termine indicato. 6 - DOCUMENTAZIONE Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione come qui di seguito indicata: BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituita da: a) apposita istanza redatta su carta semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile, contenente i seguenti elementi: - per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell offerente o degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimoniale della famiglia.. Inoltre per la imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; - per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita Iva, estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio, estremi identificativi del rappresentante legale. b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un documento d identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del DPR 445/2000, nella quale la persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto della società partecipante, dichiari di non essere interdetto, inabilitato o individualmente incapace a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale. Nel caso di società offerente occorrerà inoltre dichiarare che la medesima non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non è sottoposta ad altra procedura concorsuale e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati. BUSTA 2 OFFERTA ECONOMICA costituita da dichiarazione del titolare o legale rappresentante, redatta in carta legale, indicante in cifre e in lettere la percentuale di miglioramento del canone posto a base di gara, nonché la cifra complessiva risultante dal precitato miglioramento. 7 SVOLGIMENTO DELLE GARE La gara sarà esperita presso la Civica Residenza ex sala della Giunta Comunale alla presenza di apposita Commissione presieduta dal Dirigente del Settore competente il giorno 8 GENNAIO 2013 alle ore 10,00 La gara, mancando del vincolo a contrarre, non determinerà l automatica aggiudicazione del bene, ma la semplice individuazione della migliore offerta, sulla base della quale l attuale gestore
dell immobile potrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del competente ufficio. In ipotesi di mancato esercizio di tale diritto, l Amministrazione si riserva di negoziare con il miglior offerente se necessario ed opportuno gli aspetti tecnico/economici dell offerta originaria ai fini della stipulazione del contratto, unico e solo momento in cui si verificherà l incontro della volontà delle parti. 8 RINVIO Per quanto non previsto nel presente bando si richiamano, compatibilmente con la particolare natura e lo specifico oggetto della gara, le norme vigenti in materia. ***** Per ogni ulteriore informazione o chiarimento e per la visione dei documenti tecnici e/o delle fonti normative richiamate, contattare: SETTORE FINANZE-TRIBUTI-BILANCIO-PATRIMONIO-SOCIETÀ PARTECIPATE- ECONOMATO-PROVVEDITORATO Servizio Patrimonio Indirizzo di posta elettronica: patrimonio@comune.riccione.rn.it Dirigente del Settore: Dott.ssa Cinzia Farinelli Tel. 0541/608293 Istr. Direttivo Servizio Patrimonio: Rag. Meletti Sabrina Tel. 0541/608346 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Finanze-Tributi-Bilancio Patrimonio-Società Partecipate- Economato-Provveditorato f.to Dott.ssa Cinzia Farinelli
S C H E M A D I C O N T R A T T O C O M U N E D I R I C C I O N E (Provincia di Rimini) OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA COMUNALE, ATTUALMENTE ADIBITO A SEDE DELL ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO BAR/RISTORANTE OBERDAN. * * * * * * * * ARTICOLO 1 Il Comune di Riccione, a mezzo del costituito rappresentante (nel prosieguo denominato locatore), concede in locazione a, sopradescritto (nel prosieguo denominato conduttore), l unità immobiliare sita in Via censita catastalmente al Fg.. part.. cat. di mq. e relativa area di pertinenza censita catastalmente al fg. mapp... di mq.., alle condizioni tutte di cui agli articoli che seguono. ARTICOLO 2 Il conduttore si obbliga ad adibire l immobile all esercizio di bar/ristoro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento di tale attività dovranno essere intestate al conduttore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze necessarie allo scopo, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni che norme emanande dovessero imporre per l esercizio commerciale. ARTICOLO 3 La durata della locazione è pattuita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e potrà essere rinnovata per egual periodo in applicazione delle disposizioni di cui all art. 28 della Legge n. 392/1978. E fatta salva la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tale ipotesi l imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a carico del conduttore. ARTICOLO 4 Il canone di locazione viene pattuito in 17.000,00 (diciassettemila/00) annue, da corrispondersi in... rate mensili. Detto canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dall inizio del secondo anno in misura pari al 75% della variazione degli indici ISTAT verificatasi nell anno precedente. ARTICOLO 5 Sono a carico del conduttore tutte le spese previste dall art. 9 della Legge n. 392/78, quali a titolo esemplificativo la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell aria, smaltimento rifiuti solidi urbani, spurgo pozzi neri. Sono altresì a carico del conduttore tutte le riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod.Civ. così come quelle relative agli impianti interni (elettrico, idrico, termico). Qualora questi non vi provveda tempestivamente, il locatore sarà autorizzato a dare corso alle stesse, previo rimborso delle spese sostenute entro trenta giorni dalla avvenuta riparazione, ovvero in mancanza previo prelevamento delle somme relative dal deposito cauzionale di cui all art. 8. ARTICOLO 6 Sono a carico del locatore le spese di manutenzione straordinaria o comunque quelle funzionali alla esecuzione di opere di ristrutturazione o trasformazione interna dei locali. Qualora vengano eseguite sull immobile opere rilevanti atte a migliorarne l efficienza in relazione alla destinazione d uso, il locatore avrà facoltà di integrare il canone pattuito, con un aumento pari all interesse legale sul capitale impiegato per l esecuzione delle stesse. ARTICOLO 7 Il conduttore non può sublocare nè totalmente, né parzialmente l immobile, salvo che venga insieme ceduta o locata l azienda, e non può apportare alcuna modifica ai locali o agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. L inosservanza del presente patto determinerà ipso iure la risoluzione del contratto, ex art. 1456 Cod.Civ.. I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati resteranno, al termine del rapporto, a favore del locatore, senza che da questi sia dovuto compenso alcuno. ARTICOLO 8
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il conduttore si obbliga a versare al momento della stipula la somma di ( /00) pari a n. 2 mensilità, quale deposito cauzionale non fruttifero di interessi legali. Tale deposito, non imputabile in conto pigioni, sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell immobile e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. L eventuale riduzione dell entità del deposito, a seguito del prelevamento di cui al precedente art. 5, comma 3, obbliga il conduttore all immediata integrazione del medesimo, pena la risoluzione ipso iure del contratto, ex art. 1456 Cod.Civ.. ARTICOLO 9 Qualora il locatore intenda alienare l immobile oggetto del presente contratto, si riconosce al conduttore un diritto di prelazione all acquisto, da esercitarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del competente ufficio comunale. ARTICOLO 10 Fatte salve le spese di registrazione che sono a carico delle parti nella misura del 50%, tutte le restanti spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico del conduttore.