Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta prescrizione del credito per le somme pretese dall'ente, compensava interamente le spese del giudizio. Appellata la sentenza, il Tribunale di Torino, seppur con motivazione diversa da quella del Giudice di Pace, confermava la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese del grado, sulla base della considerazione che la statuizione del primo giudice appariva comunque giustificata. La Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto che, secondo l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile con decorrenza dal 4.7.2009 - e dunque, ratione temporis, alla presente controversia, introdotta con ricorso dell'11.8.2009 - la coutentempensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza (nella specie non risultante), può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Cassazione civile sez. VI, Ordinanza 14 febbraio 2013, n.. 3724). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 / 9
SEZIONE SESTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto - Presidente - Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere - Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere - 2 / 9
Dott. MANNA Felice - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 18702/2011 proposto da: G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, Vvv Vvv, presso lo studio dell'avvocato Mmm Sss, rappresentata e difesa dagli avvocati Aaa Fff, Mmm Ttt, giusta procura in calce al ricorso; 3 / 9
- ricorrente - contro COMUNE DI TORINO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Ppp, presso lo studio dell'avvocato Ccc Mmm, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mmm Aaa, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - e contro EQUITALIA NOMOS SPA; 4 / 9
- intimata - avverso la sentenza n. 3347/2011 del TRIBUNALE di TORINO del 10.5.2011, depositata l'11/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI; udito per il contro ricorrente l'avvocato Fff Mmm (per delega avv. Mmm Ccc) che si riporta al controricorso e chiede il rigetto del ricorso; E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio. 5 / 9
FATTO E DIRITTO Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.: "Con sentenza n. 3087.10 il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto l' 1.8.2009 da G.L., contro il Comune di Torino e la soc. Equitalia Nomos, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando prescritto il credito per le somme pretese dall'ente, compensò interamente le spese del giudizio con la motivazione secondo cui la parti opposte non avevano presentato argomenti puramente dilatori. Appellata dalla G. su tale capo, gravame resistito dal Comune, contumace l'esattrice, la suddetta sentenza veniva confermata da quella in epigrafe del Tribunale di Torino, con condanna dell'appellante alle spese del grado, sul la base della considerazione che la statuizione del primo giudice appariva comunque giustificata essendo stato il ricorso accolto solo con riguardo all'annullamento della procedura di fermo amministrativo, senza tenere conto delle altre domande formulate dalla ricorrente, tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti, risultando così conforme a quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sussistenza dei giusti motivi compensatori avrebbe e potuto emergere se non da una motivazione esplicitamente specifica quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia. Ricorre la G., deducendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, dell'art. 92 c.p.c., comma 2. Resiste il Comune con controricorso; non consta, allo stato il perfezionamento della notifica nei confronti di Equitalia Nomos. 6 / 9
Tanto premesso, ad avviso del relatore il ricorso si palesa fondato. Il giudice di appello nel tentativo di sostituire una più ragionevole giustificazione a quella, criptica ed incomprensibile fornita dal primo giudice, ha fatto riferimento al criterio della motivazione implicita, desumibile dal contesto complessivo della decisione, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle controversie nelle quali era applicabile l'art. 92 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte prima dalla L. n. 263 del 2005 e poi da L. n. 69 del 2005. Ma non ha tenuto conto detto giudice che, secondo l'ultima formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile con decorrenza dal 4.7.2009 - e dunque, ratione temporis, alla presente controversia, introdotta con ricorso dell'11.8.2009 - la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza (nella specie non risultante), avrebbe potuto essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sussistendo dunque la dedotta violazione di una norma di diritto, si propone (ferma restante la riserva con riferimento alla non costituita intimata) l'accoglimento del ricorso. Roma 2 ottobre 2012. 7 / 9
Il Cons. rel. L. Piccialli". Tanto premesso, il collegio ritiene di dover condividere integralmente le ragioni esposte nella relazione che precede, cui non hanno fatto seguito memorie delle parti, rilievi del P.G. o significativi argomenti addotti in sede di audizione camerale. Consegue, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al regolamento delle spese tra la G. ed il Comune di Torino e non anche della società Equitalia Nomos s.p.a., la cui posizione risulta scindibile, non essendo stato provato il perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di tale parte. Il giudice di rinvio, infine, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. 8 / 9
La Corte accoglie nei confronti della Città di Torino, il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al regolamento delle spese e rinvia al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013 9 / 9