LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere -

ORDINANZA. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

R PUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE <>0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA proposto da MARINA (C.F. R.

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

hirtir '4 c4,; :;

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 6248

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente. Gianfranco, in proprio e quale erede di. Ida, rappresentato e difeso, in forza di procura specia- CUL C. I.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11479/13 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ogge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIA 11? A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. - Primo Pres.te f.f. -

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015. Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Presidente - - Consigliere - - Rel. Consigliere - ORDINANZA. contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

/ ORIGINALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1.1032/17 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGI..,10TH - Presidente - Oggetto FALLINIENTO Dott. VITTORIO RAGON1',SI - Consigliere - Dott. ROSA N11\RIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - 1.rd. 21/11/2016 O: Dott. FRANCISCO ANToNlo GiNovEsp, _ Consi gliere - Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA R t; \ 3)115/21)11 (Leiet_ Run. t/4- cl sul ricorso 20445-2014 proposto da: FEUDI DELLA SOCIIM1' AGRICOLA S.R.L., Ct. e P.I. 02599790926, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, O, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO N.3/2013 SOCIETÀ' AGRICOLA S.R.L., 1 3.1\11\ 02599790926, in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPI',SSA Ci OTII DI", 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO AuFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all'avvocato STUFANO Dl MURO giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - 53 avverso il decrem della CORTI D'APPIThLO di C.AGLI ARI, emesso il 05/06/2014 e depositato il 11/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito l'avvocato per la ricorrente, che si riporta agli scritti; udito l'avvocato Stefano Demuro, per il controricorrente, che si riporta agli scritti ed insiste per l'inammissibilità del ricorso. Ric. 2014 n. 20445 sez. M1 - ud. 21-11-2016-2-

1. - Feudi della Società Agricola s.r.1., società fallita, impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il decreto della Corte d'appello di Cagliari del 11.6.2014, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da essa proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Cagliari, con cui era stato solo parzialmente accolto il reclamo contro il decreto del giudice delegato al fallimento della Feudi della Società Agricola s.r.1., reso sulla domanda di accesso al fascicolo fallimentare avanzata dalla medesima fallita. Il curatore del fallimento ent) della Feudi della Società Agricola s.r.l. ha depositato controricorso. Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie. 2. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 e 90 1.fall., avendo erroneamente ritenuto la corte d'appello che il decreto del tribunale pronunciato sul reclamo proposto non fosse reclamabile, a sua volta, innanzi al giudice superiore. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 112 1.fall., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la corte d'appello, con la declaratoria di inammissibilità, mancato di pronunciarsi sul merito dei motivi di reclamo. pagina i di 4 - RGN

Con il terzo motivo eccepisce di nuovo la violazione degli artt. 26 e 90 1.fall., invocando, anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, una pronuncia di ammissibilità del reclamo innanzi alla corte d'appello. 3. - Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che respinge il reclamo ex art. 26 1.fall. contro il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio, in quanto attesa la insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, subordinata, invece, alla presentazione di specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione - non può escludersi che il ricorrente possa proporre una nuova istanza, basandola su motivi che il giudice di merito possa considerare valida giustificazione della richiesta consultazione (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19509; Cass. 11 agosto 2004, n. 15487; vedi anche Cass. s.u. 10 maggio 2001, n. 181). A prescindere, allora, dall'impugnabilità innanzi alla corte d'appello del provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 1.fall., sull'istanza formulata ai sensi pagina 2 di 4 - RGN 20415/2011

dell'art. 90 1.fall., il ricorso non può trovare esame innanzi a questa Corte, stante la natura non decisoria del provvedimento reso dal giudice delegato sull'istanza di accesso al fascicolo fallimentare. 4. - Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed respinto sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in C 5.100,00, in essi compresi C 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. pagina 3 di 4 - RGN 20115/2014

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2016. Funziozaario Giudiziffie Ornella LATROFA pagina 4 di 4 - RCN