FEBBARIO 2019 CHIARIMENTI e NOVITA FISCALI

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Circolare Mensile n. 6-2019 del 15 marzo 2019 FEBBARIO 2019 CHIARIMENTI e NOVITA FISCALI INDICE 1 REGISTRATORI TELEMATICI PER L INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI - AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI... 2 1.1 SOGGETTI INTERESSATI... 2 1.2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO... 2 2 QUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI OSPITALITÀ DI SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI - CHIARIMENTI... 2 2.1 SPESE QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA... 3 2.2 SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA... 3 3 CREDITO D IMPOSTA PER L ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE 4 3.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI... 4 3.2 CONCESSIONE DI CREDITO D IMPOSTA... 4 3.3 PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI... 4 3.4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA... 5 3.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI... 5 4 CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA FRUIZIONE... 5 4.1 NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019... 6 4.2 CERTIFICAZIONE... 6

1 REGISTRATORI TELEMATICI PER L INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI - AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI Con un avviso pubblicato sul proprio sito in data 22.2.2019, l Agenzia delle Entrate ha reso noto che, entro il 15.5.2019, sarà necessario aggiornare con la nuova CA (Certification Authority): tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell Agenzia delle Entrate; tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali. L aggiornamento è necessario al fine di garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione. Si segnala che, con un avviso pubblicato il 18.2.2019, l Agenzia delle Entrate aveva inizialmente fissato il termine per l aggiornamento al 31.3.2019. Detto termine, dunque, risulta ora posticipato. 1.1 SOGGETTI INTERESSATI Sono interessati dall aggiornamento, in particolare: i soggetti passivi IVA che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante i registratori telematici o i server RT (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017); i gestori di distributori automatici che utilizzano gli appositi dispositivi mobili per la rilevazione dei dati da inviare all Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936). 1.2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO Sotto il profilo operativo, i soggetti interessati dovranno: accedere alla sezione del sito Fatture e Corrispettivi dedicata ai certificati; scaricare la nuova versione del file CAServizioAECorrispettiviIVA.zip, recuperando il file di interesse CAAgenziadelleEntrate.cer ; configurare il certificato senza eliminare il vecchio file CAEntrate.cer, in modo da garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione. L Agenzia avverte che, in caso di mancato aggiornamento dei dispositivi entro il termine previsto, non sarà possibile effettuare connessioni al sistema dei corrispettivi attraverso le interfacce applicative. 2 QUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI OSPITALITÀ DI SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI - CHIARIMENTI Con la risposta a interpello 1.2.2019 n. 22, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla qualificazione dei costi di ospitalità sostenuti, nell ambito di un festival cinematografico, a beneficio dei seguenti soggetti: Pag. 2 di 6

vip e testimonial (attori e registi), che presentano in sala i film e partecipano agli incontri organizzati a teatro; giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche e umanistiche, a favore dei quali sono state allestite sale stampa dedicate, al fine della redazione, tra l altro, di recensioni e articoli; relatori addetti del settore (esperti di cinema, produttori o distributori), ivi inclusi i c.d. buyers (cioè, gli esperti che partecipano in qualità di potenziali acquirenti di film) e i sales agents (vale a dire, coloro che risultano titolari di diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche internazionali e che sono interessati a posizionarle sul mercato); consulenti esteri (collaboratori che, durante il corso dell anno, operano all estero, partecipando alla selezione dei film in concorso, mentre nel corso del festival sono presenti per contribuire all organizzazione dell evento). 2.1 SPESE QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA Costituiscono spese di rappresentanza: i costi di vitto rivolti a tutti i predetti soggetti, dal momento che, nel caso oggetto di interpello, sono sostenuti in maniera indistinta sia per i clienti, sia per altri destinatari (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, 6.1.2); le altre spese di ospitalità sostenute a beneficio di agenti, vip, testimonial, giornalisti, docenti e studenti, in quanto non si tratta di clienti né attuali, né potenziali (ex art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), ma piuttosto di potenziali promotori dell evento. 2.2 SPESE NON QUALIFICABILI DI RAPPRESENTANZA Non costituiscono spese di rappresentanza: le spese di ospitalità (diverse da quelle di vitto riferite indistintamente a tutti gli ospiti) sostenute per gli addetti del settore, le quali possono ritenersi interamente deducibili (ai sensi dell art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), nella misura in cui siano sostenute per partecipanti all iniziativa in qualità di buyers, ovvero di potenziali acquirenti di film nell ambito della sezione appositamente dedicata all interno del festival; le spese di ospitalità sostenute per i consulenti esteri, ai quali l associazione organizzatrice del festival offre alcuni compensi in natura (volo aereo, trasferimenti da e per l aeroporto, soggiorno in hotel e pasti), che sono deducibili in base alle regole generali in materia di determinazione del reddito d impresa. Pag. 3 di 6

3 CREDITO D IMPOSTA PER L ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AL FINE DELL INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE Sono state definite (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842) le modalità di attuazione del credito d imposta per l acquisto o l adattamento degli strumenti (misuratori fiscali) mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. 3.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E previsto 1 che, a decorrere dall 1.1.2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (di cui all art. 22 del DPR 633/72) debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L applicazione di tale disposizione è anticipata all 1.7.2019 per gli esercenti con un volume d affari superiore a 400.000,00 euro. 3.2 CONCESSIONE DI CREDITO D IMPOSTA Al fine di agevolare l acquisto o l adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, per gli anni 2019 e 2020 è prevista, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un credito d imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. 3.3 PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI Il corrispettivo dovuto per l acquisto o l adattamento dei misuratori fiscali deve essere pagato con modalità tracciabili. Per mezzi di pagamento tracciabili si intendono: assegni bancari e postali (circolari e non); vaglia cambiari e postali; addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito o prepagate; altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l addebito in conto corrente. 1 art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 Pag. 4 di 6

3.4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 6899 (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2019 n. 33); a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all acquisto o all adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo è stato pagato con modalità tracciabili; presentando i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: il suddetto codice tributo 6899 deve essere esposto nella Sezione Erario, nella colonna importi a credito compensati (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell agevolazione, nella colonna importi a debito versati ); nel campo anno di riferimento deve essere indicato l anno di sostenimento della spesa (nel formato AAAA ). Esclusione dai limiti alla compensazione Il credito d imposta in esame non è soggetto al: limite annuale di utilizzazione dei crediti d imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000). 3.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il credito d imposta in esame deve essere indicato: nella dichiarazione dei redditi dell anno d imposta in cui è stata sostenuta la spesa; nelle dichiarazioni dei redditi degli anni d imposta successivi, fino a quando s ne conclude l utilizzo 4 CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA FRUIZIONE Con la circ. 15.2.2019 n. 38584, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all obbligo di certificazione della documentazione contabile ai fini dell utilizzo del credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all art. 3 del DL 145/2013. Pag. 5 di 6

4.1 NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, con effetto dal periodo d imposta in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2018 per i soggetti solari ), il legislatore ha stabilito che: sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate); l adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l utilizzo del credito d imposta. 4.2 CERTIFICAZIONE Non essendo stabilito dalla norma un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della certificazione, secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, il suddetto documento: può essere redatto in forma libera; deve contenere, in ogni caso, l attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell effettività dei costi sostenuti. La circolare in commento precisa che, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all ammissibilità al credito d imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall impresa. * * * Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l occasione, porgiamo i nostri migliori saluti. AGFM Pag. 6 di 6