STATUTO. Associazione di promozione sociale SuoniAMO Associazione Musicisti Ossolani - Onlus. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede



Documenti analoghi
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

STATUTO. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

- Statuto Associazione

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE 4 CIRCOLO CESENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

6. Il Presidente, Sig. Giovanni Cibrario, viene delegato a richiedere la registrazione del presente Atto Costitutivo e dell allegato Statuto.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Statuto Associazione IL CERCHIO VERDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Minturno in movimento

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEROPE S T A T U T O

ALLEGATO "A" STATUTO DI ASSOCIAZIONE RAGGI DI VITA - ONLUS Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1.1 E costituita per iniziativa del Rotary

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE S.A.M.C.O. ONLUS STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES

Statuto di associazione di volontariato ADAS INTERCRAL PARMA STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Associazione di promozione sociale. Piacenza Jazz Club. Statuto. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

COMITATO GENITORI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOVERE Statuto associazione di promozione sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRARA FILM COMMISSION

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ampelos S T A T U T O. Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOS ORTOPEDIA STATUTO

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO Art. 1. Denominazione e sede Art. 2. Scopo

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO. Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991. Pag. 1

Transcript:

STATUTO Associazione di promozione sociale SuoniAMO Associazione Musicisti Ossolani - Onlus Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita l associazione di promozione sociale denominata SuoniAMO Associazione Musicisti Ossolani - ONLUS come libera associazione senza scopo di lucro con sede legale nel Comune di Domodossola, all indirizzo Casa don Gianni Via dell'artigianato 13. Il trasferimento della sede sociale, purchè all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. La durata dell Associazione è fissata a tempo indeterminato. Art. 2 Scopi e finalità L Associazione è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati e di terzi. Essa persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. L Associazione opera nella provincia del Verbano Cusio Ossola e prevalentemente (quindi non esclusivamente) nel territorio della Regione Piemonte con attività di carattere musicale, culturale, artistico e sociale di qualsiasi specie. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone la realizzazione di concerti e programmi prevalentemente rivolti alla produzione musicale di ogni genere, la diffusione di programmi con mezzi radiofonici, televisivi, CD, DVD, diffusione via WEB ed altre tecnologie. L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, società ed Enti che perseguano finalità o svolgano attività coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi o siano comunque a questi correlati. A titolo esemplificativo, non tassativo e comunque non limitativo, l'associazione svolgerà le seguenti attività: a) attività artistica: manifestazioni di carattere musicale ed artistico, in particolare la produzione di concerti e organizzazione di rassegne; b) attività culturale: presentazione ed analisi dei programmi dei concerti, conferenze, seminari, convegni sui temi inerenti la cultura musicale; c) attività associativa: incontri tra il pubblico ed i direttori d'orchestra, compositori, solisti, musicologi, cultori della musica, scambi con altre realtà musicali; d) attività di formazione: prove, seminari di studio ed attività di gruppi musicali di vario genere, corsi di formazione, corsi di educazione e di perfezionamento musicale, campus musicali estivi; e) attività editoriale: diffusione e pubblicazione di periodici e di testi prodotti dalla propria attività culturale o comunque attinenti l'argomento musicale ed artistico, in forma cartacea o digitale.

In aggiunta, l'associazione potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra, con particolare riferimento alle iniziative di produzione propria di organici strumentali e vocali. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività di cui al precedente comma sono svolte prevalentemente da attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, l Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può partecipare in ogni forma, anche diretta, alla costituzione ed attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, qualunque sia la loro natura giuridica. Art. 3 Soci: tipologia, diritti e doveri Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi. L ammissione all associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo. I soci si suddividono in due categorie: - fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell Associazione, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione ma solo al pagamento della quota sociale annuale. - effettivi od ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda, la loro qualità di soci è subordinata all iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale. La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell Associazione e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate. I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all esterno dell Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci si ritengono altresì obbligati : - a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell Associaizone; - a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell Associazione od in contrasto con i suoi fini; - a versare la quota sociale annuale.

Art. 4 Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione L ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell' interessato. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l Assemblea dei soci. Il Comitato direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte o esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall Associazione in caso di: - mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito; - inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni; - persistenti violazioni degli obblighi statutari; - altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione stessa. L esclusione dei soci è deliberata dall Assemblea ordinaria su proposta del Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione. In ogni caso, prima di procedere all esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario. Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 5 Organi dell'associazione Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei soci; - il Comitato direttivo; - il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3. comma 4). Art. 6 Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di ad un voto. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Comitato direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per gli adempimenti relativi al bilancio.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione diretta o telematica, via e-mail o sms, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L avviso deve contenere il giorno, l ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno. L assemblea è formata da tutti gli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei socie le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza di voti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni dei successivi artt. 11) e 12). L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre: - nomina i componenti del Comitato direttivo; - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Comitato direttivo; - fissa annualmente la quota sociale di adesione; - delibera l'esclusione dei soci dall'associazione su proposta del Comitato direttivo; - esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci; - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione. Art. 7 Comitato direttivo L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo, i membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato direttivo esclusivamente i soci dell'associazione. In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'assemblea dei soci deve nominare un nuovo Comitato direttivo. Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il

Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta. Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. Il Comitato direttivo assolve le seguenti funzioni: - nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; - predispone il bilancio consuntivo e preventivo nonchè il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; - formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'assemblea; - delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; - provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea. Art. 8 Presidente Il Presidente è nominato in seno al Comitato direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Comitato anche l'assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Art. 9 Risorse economiche L associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività le risorse economiche derivanti da: - Quote e contributi degli associati; - Eredità, donazione e legati; - Contributi di organismi internazionali, dell Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche; - Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - Erogazioni liberali degli associati e di terzi; - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. I fondi dell Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all Associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto. Art. 10 Bilancio L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso. Entrambi i bilanci vengono approvati entro il mese di aprile dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto. Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione e nelle eventuali sezioni, almeno sette giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni socio. Art. 11 Modifiche statutarie Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci convocati in Assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 12 Scioglimento e devoluzione del patrimonio Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea straordinaria. L Assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale Onlus, aventi finalità similari. Art. 13 Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.