REGOLAMENTO PARTICOLARE



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associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio n. 89/106/CEE) ai sensi della norma UNI EN 1317 5:2007 Barriere di sicurezza stradali 1 di 7

INDICE 1. PREMESSE 3 2. INTRODUZIONE 3 3. OGGETTO 3 3.1 Compiti del richiedente 3 3.2 Compiti dell AISICO 4 4. DEFINIZIONI 4 5. PROCESSO DI VALUTAZIONE 4 6. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 5 6.1 Rilascio del Certificato 5 6.2 Condizioni di utilizzo del Certificato 5 6.3 Mantenimento del Certificato 5 7. USO NON CORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE 5 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 5 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 6 10. RECESSO DALLA CERTIFICAZIONE 6 11. CONDIZIONI ECONOMICHE 6 12. REGISTRO 7 13. RECLAMI 7 14. ALLEGATI 8

1. PREMESSE L AISICO è un associazione indipendente senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, via Luigi Luciani n. 22 e sede operativa in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47. L AISICO, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2008, è stata abilitata a svolgere attività di Organismo di Certificazione delle prove iniziali di prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per i seguenti prodotti da costruzione, di cui alla Direttiva 89/106/CEE: Barriere di sicurezza stradali Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per i sistemi di trattenimento veicoli di cui alla norma UNI EN 1317 sistema di attestazione della conformità: 1. Per tali prodotti, l AISICO è in grado di eseguire direttamente, presso il proprio Centro Prove, tutte le prove iniziali del prodotto (ITT) e le attività di ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente. 2. INTRODUZIONE La Direttiva CPD è la direttiva comunitaria che impone obbligatoriamente la marcatura CE a tutti i prodotti da costruzione per i quali è stata pubblicata una norma armonizzata, quali i sistemi di ritenuta stradali. I sistemi di attestazione della conformità variano a seconda del prodotto e della relativa norma armonizzata di riferimento. I certificati di conformità rilasciati dall AISICO attestano che un prodotto è conforme alle specifiche tecniche definite nella norma UNI EN 1317-5:2007 e che può circolare liberamente sul mercato dell Unione Europea (UE). 3. OGGETTO Il presente Regolamento stabilisce le regole applicate dall AISICO per il rilascio, il mantenimento e l estensione dei Certificati di Conformità per i sistemi di ritenuta stradali. Il Certificato di Conformità non costituisce un attestazione della conformità del sistema di gestione né una certificazione dei servizi correlati al prodotto certificato. 3.1 Compiti del richiedente Il fabbricante predispone e mantiene operativo un Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) al fine di assicurare che la produzione sia conforme alla norma armonizzata di riferimento;

Il fabbricante esegue le prove sui prodotti applicando il piano di prova prescritto nella norma armonizzata di riferimento. 3.2 Compiti dell AISICO L AISICO esegue, se richieste, le prove iniziali di tipo (ITT); L AISICO effettua un ispezione iniziale del Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) per stabilire l idoneità del fabbricante a garantire la conformità del prodotto alle specifiche tecniche ed eventualmente approvare il Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC); L AISICO effettua la sorveglianza continua dell applicazione del Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC); L AISICO rilascia il Certificato di Conformità CE. 4. DEFINIZIONI Per l utilizzo del presente Regolamento si applicano le definizioni indicate nella Guida ISO/IEC 2, nella norma ISO 8402:1995 e le seguenti: - fabbricante: parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile, continuino a soddisfare, i requisiti su cui è basata la certificazione; - richiedente: soggetto che richiede la certificazione del prodotto o della famiglia di prodotti; - prodotto: il risultato del processo di produzione. 5. PROCESSO DI VALUTAZIONE Per accedere al processo di valutazione il Richiedente deve inoltrare all AISICO (al fax n (+39)0632502282 o e-mail centroprove@aisico.it) specifica domanda, redatta conformemente all allegato 2 e relativa documentazione (allegato 3, allegato 4 ed allegato 7). L avvio del processo di valutazione è subordinato alla preventiva accettazione da parte dell AISICO della domanda inoltrata dal Richiedente. In caso di mancata accettazione, l AISICO comunicherà al Richiedente i relativi motivi. Contestualmente alla comunicazione di accettazione da parte di AISICO, verrà inviato l elenco della documentazione da produrre al fine di avviare l iter di valutazione della rispondenza del prodotto alla normativa (allegato 5 ed allegato 6). Il rilascio del certificato sarà subordinato al positivo esito del percorso certificativo: visita in azienda, visita del/i sito/i produttivo/i, valutazione della conformità alla norma UNI EN 1317-5:2007 dei prodotti esaminati.

6. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 6.1 Rilascio del Certificato Il Certificato di Conformità può essere rilasciato a qualsiasi Richiedente ne faccia istanza per i prodotti o per la famiglia di prodotti per i quali esista una norma armonizzata. 6.2 Condizioni di utilizzo del Certificato Il produttore, nell utilizzo del marchio CE, si atterrà a quanto disposto nei paragrafi ZA.2 e ZA.3 della norma di riferimento UNI EN 1317-5:2007. 6.3 Mantenimento del Certificato Il mantenimento del Certificato è subordinato all osservanza dei requisiti seguenti: impegno da parte del fabbricante a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti enunciati nella norma UNI EN 1317-5:2007; rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento; esito positivo della verifica periodica di conformità alla norma UNI EN 1317-5:2007; verifica del corretto utilizzo del marchio CE; pagamento di quanto previsto dall allegato 1 Condizioni Economiche. 7. USO NON CORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE AISICO monitorizza l utilizzo del marchio CE da parte del produttore. L uso scorretto o non autorizzato della certificazione CE o la determinazione di una situazione in cui un prodotto certificato si riveli successivamente pericoloso può comportare: la richiesta di azioni correttive; la pubblicazione sugli organi di stampa dell infrazione; la sospensione o la revoca della certificazione; il ricorso ad azioni legali. 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE La validità del Certificato può essere sospesa dall AISICO in tutti i casi in cui ci sia ragione di ritenere che il prodotto non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento oltre che nei seguenti casi: a) mancato adeguamento da parte del fabbricante alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate dall AISICO; b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste dall AISICO; c) mancata comunicazione di modifiche delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione;

d) mancata informazione circa l esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema; e) mancato pagamento dei compensi dovuti all AISICO, nei termini previsti dal contratto. Durante il periodo di sospensione, il fabbricante non può fare uso del Certificato né qualificare il prodotto come certificato e deve portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione. 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE Nei casi in cui il prodotto certificato non garantisca il rispetto dei requisiti minimi della norma UNI EN 1317-5:2007, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, il Certificato di Conformità può essere revocato dall AISICO. Il Certificato può essere altresì revocato nei seguenti casi: a) mancata attuazione, nel termine comunicato dall AISICO, delle azioni correttive proposte successivamente alla sospensione del Certificato. b) cessazione o sospensione per un periodo superiore a 12 mesi dell attività da parte del fabbricante del prodotto oggetto di certificazione c) condanna conseguente fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del prodotto oggetto di certificazione In caso di revoca il Certificato di Conformità deve essere restituito entro 15 giorni dalla comunicazione della revoca stessa da parte dell AISICO. L AISICO potrà comunicare l avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta. 10. RECESSO DALLA CERTIFICAZIONE Nel caso in cui il fabbricante decida di rinunciare al Certificato di Conformità CE, lo comunicherà all AISICO, che procederà all annullamento del Certificato stesso. Il fabbricante dovrà restituire all AISICO il Certificato in originale. 11. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche per la richiesta di un nuovo Certificato di conformità CE e per il mantenimento dello stesso sono descritte nell allegato 1.

12. REGISTRO AISICO mantiene un registro la cui finalità è la pubblicazione della concessione e della validità del Certificato di Conformità CE per i sistemi di trattenimento di veicoli. Il registro, di pubblica consultazione, è divulgato sul sito www.aisico.it. 13. RECLAMI Per qualsiasi controversia inerente il presente regolamento e la sua applicazione è competente il Tribunale di Roma.