REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL PIEMONTE

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Transcript:

REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL PIEMONTE Approvato dalla Direzione Regionale il 27/05/2017 Art. 1 COMPITI E FUNZIONI La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell Assemblea regionale ed è organo d indirizzo politico. Essa, ai sensi del presente Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria. La composizione e l elezione dei membri della Direzione regionale sono disciplinati dallo Statuto regionale. Art. 2 IL/LA PRESIDENTE Le funzioni di presidenza della direzione sono svolte dal Presidente dell Assemblea regionale, eletto ai sensi dell art. 8, comma 4, dello Statuto regionale. Il/La Presidente: - convoca e presiede la direzione; - stila l ordine del giorno in accordo con il Segretario Regionale; - modera il dibattito, garantendo la massima pluralità di interventi; - accerta l ammissibilità di mozioni, ordini del giorno ed altri atti. L Ufficio di Presidenza, nella prima riunione successiva al proprio insediamento, individua al proprio interno un componente che in, caso di assenza, impossibilità o altri impedimenti del/della Presidente, ne svolga le funzioni. Art. 3 L UFFICIO DI PRESIDENZA L ufficio di presidenza della direzione è composto dal presidente e dall Ufficio di Presidenza dell Assemblea. 1

Art. 4 CONVOCAZIONE La Direzione è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, la sua convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti, ovvero, dalle Direzioni provinciali di almeno tre Federazioni. La convocazione, che può avvenire anche attraverso mail ovvero con sms, deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvi i casi d urgenza successivamente disciplinati. La convocazione deve contenere il luogo e l ora nei quali tenere la direzione e l'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare ed eventuali documenti da discutere e approvare, concordati con il Segretario regionale. Il/La Presidente deve convocare la Direzione quando ne faccia richiesta il Segretario regionale, anche per via telematica e indicando i punti all'ordine del giorno che si intendono trattare. Art. 5. CONVOCAZIONE D'URGENZA Laddove vi siano particolari ragioni d urgenza o di necessità eccezionale, il/la Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Segretario regionale può procedere alla convocazione d'urgenza della Direzione con un preavviso di soli tre giorni. ART. 6. PRESENTAZIONE DI RISOLUZIONI E DOCUMENTI I componenti della Direzione con diritto di voto possono presentare emendamenti, risoluzioni e documenti, anche non attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, fino a tre giorni prima la data della stessa. Ogni componente effettivo della Direzione ha la facoltà di segnalare al Presidente, almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento della Direzione, eventuali questioni da sottoporre all attenzione della stessa. Tali questioni vanno inserite nelle varie ed eventuali e specificate dal/dalla Presidente all apertura dei lavori. Tutti i documenti, ordini del giorno o emendamenti agli stessi, inviati al Presidente almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della Direzione, sono messi a conoscenza dei componenti della stessa entro e non oltre il giorno precedente la data dello svolgimento della Direzione, con i medesimi mezzi usate per la convocazione. Il Segretario può presentare, almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della Direzione, documenti aggiuntivi attinenti all o.d.g. Il Segretario regionale può, anche nel corso della seduta, presentare documenti aggiuntivi se inerenti i temi posti da mozioni e ordini del giorno presentati alla Direzione oppure in casi d urgenza. 2

I Forum regionali del Pd hanno la facoltà di inviare al/alla Presidente, almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento della Direzione, eventuali contributi da sottoporre all attenzione della stessa. Tali contributi vanno inseriti nelle varie ed eventuali e specificate dal/dalla Presidente all apertura dei lavori. Nel caso di convocazione in via d'urgenza della Direzione mozioni, proposte di risoluzione e documenti potranno essere presentati fino al giorno antecedente la riunione della Direzione. Le proposte di emendamento ai documenti già contenuti nell ordine del giorno della convocazione iniziale, ovvero ai documenti ed alle risoluzioni presentati successivamente, possono essere depositate fino al giorno della seduta. L ufficio di presidenza, in casi eccezionali di particolare urgenza, può consentire la presentazione di documenti anche nel corso della direzione, sottoponendone l ammissibilità alla Direzione regionale che si esprime con voto favorevole della maggioranza dei presenti. ART. 7. DISCUSSIONE La discussione si dovrà svolgere in maniera da consentire a tutti gli aventi diritto d'intervento, che ne facciano richiesta, di esprimere la propria opinione. E fatto esplicito divieto salvo che il/la Presidente lo ritenga opportuno - di intervenire più di una volta sullo stesso punto all ordine del giorno nella stessa seduta, per consentire al più ampio numero di persone di esprimersi, fatti salvi gli interventi per fatto personale o sull ordine dei lavori. La discussione viene regolata dal/dalla Presidente, il/la quale ha la facoltà di indicare un termine entro il quale gli aventi diritto di intervento devono prenotarsi. Il/La Presidente può indicare un tempo massimo per lo svolgimento degli interventi, di norma non superiore ai 5 minuti. Il/La Presidente, ove ne ravvisi l opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo motivando la decisione e, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Direzione presenti, può concedere sospensioni delle sedute della durata non superiore a quindici minuti. ART. 8. VERBALIZZAZIONE Della seduta della Direzione viene redatto un sintetico verbale a cura della Segreteria tecnica, nel quale sono riportati: ora, giorno e luogo della Direzione, elenco dei presenti, argomenti e documenti trattati, nome degli intervenuti e sintetico contenuto di ciascun intervento, oggetto ed esito delle votazioni, eventuali documenti approvati. Il verbale sarà sottoscritto dal/dalla Presidente e da chi lo redige. 3

Il verbale va inviato (anche con semplice comunicazione indicante la disponibilità dello stesso sul sito web del PD del Piemonte) ai membri della Direzione e dell Assemblea. Le sedute della Direzione possono essere audio-registrate o video-registrate ed il relativo file audio o video viene pubblicato sul portale web del PD piemontese, consultabile e scaricabile. ART. 9. VOTAZIONI Le votazioni avvengono, se non diversamente previsto, a scrutinio palese per alzata di mano. Ogni risoluzione deve essere votata singolarmente. La Direzione regionale assume le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. E richiesto il voto a maggioranza assoluta dei componenti della Direzione regionale nelle deliberazioni per l indizione delle consultazioni interne previste dall art. 25, comma 2, dello Statuto regionale e per l approvazione dei regolamenti per le candidature di competenza del livello regionale del Partito. La Direzione regionale si esprime altresì con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni di competenza previste dagli articoli 31, 32 e 35 dello Statuto regionale, nonché negli altri casi in cui il quorum qualificato è esplicitamente disciplinato dalla stessa fonte. ART. 10. AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA Nel caso il numero degli argomenti all'ordine del giorno sia particolarmente elevato, o la discussione si sia particolarmente protratta, il/la Presidente, sentito l Ufficio di Presidenza, può disporre, sia all'inizio della riunione che nel corso della stessa, l'aggiornamento della seduta. Nel comunicare l'aggiornamento della riunione, il Presidente indica quali punti all'ordine del giorno verranno trattati nella prosecuzione della riunione. In sede di prosecuzione dei lavori restano valide le proposte di risoluzione e di documento già presentati per la Direzione aggiornata. ART. 11. ATTIVITÀ STRAORDINARIE La Direzione regionale può indire referendum consultivi e può convocare assemblee tematiche e conferenze di programma. ART. 12. DOVERI DI PRESENZA Ogni componente della Direzione regionale è tenuto a garantire la propria presenza alle sedute del consesso. La Segreteria tecnica provvede, in apertura di seduta, a 4

registrare le presenze effettive, fornendo alla Presidenza l elenco. Il suddetto elenco è consultabile, su richiesta, dai componenti la Direzione. La consultazione avviene presso l Ufficio di Presidenza. In caso di impossibilità alla partecipazione i componenti della Direzione devono darne tempestiva comunicazione, anche verbale, alla Segreteria tecnica. In caso di tre assenze consecutive non giustificate l Ufficio di Presidenza propone alla Direzione la decadenza del componente, con le modalità indicate nel successivo art. 13. ART. 13. DIMISSIONI E DECADENZA In caso di dimissioni volontarie, di intervenuti provvedimenti disposti dalle commissioni di garanzia del Partito, ovvero nei casi previsti dal secondo comma del precedente art. 12, la Direzione regionale dichiara la decadenza del componente. Detta dichiarazione viene comunicata in forma scritta al componente decaduto da parte del/della Presidente della direzione. Per la surroga dei membri decaduti della Direzione regionale è competente l Assemblea regionale, che provvede alla relativa elezione nella prima riunione utile successiva alla dichiarazione di decadenza disciplinata dal comma precedente. ART. 14. NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento si fa rinvio alle norme dello Statuto regionale e dello Statuto nazionale del Partito Democratico. In caso di contrasto prevalgono le fonti statutarie. 5