ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 29 APRILE 2013 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 30 APRILE 2013

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Transcript:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 29 APRILE 2013 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 30 APRILE 2013 Relazione sulla nomina degli organi sociali Punti 2 e 3 dell Ordine del giorno di parte Ordinaria Punto 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione Con l approvazione del bilancio al 31.12.2012 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione. Sieti quindi chiamati a: Determinare il numero dei componenti il Consiglio tra il minimo di 3 e il massimo di 15, come stabilito dall art. 15 dello statuto; Nominare gli amministratori per un nuovo periodo di mandato; Fissare i compensi spettanti ai Consiglieri. L attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall assemblea del 30 aprile 2010, è composto da 13 consiglieri di cui 5 esecutivi e 7 indipendenti. Ricoprono la carica i Signori: Victor Uckmar Vittorio Terrenghi Paolo Panerai Pierluigi Magnaschi Gabriele Capolino Paolo del Bue Angelo Riccardi Luca Panerai Maria Martellini Samanta Librio William L. Bolster Maurizio Carfagna Peter R. Kann Sono amministratori esecutivi i Consiglieri Signori: Paolo Panerai Vittorio Terrenghi Gabriele Capolino Pierluigi Magnaschi Luca Panerai

Tra gli amministratori non esecutivi si qualificano indipendenti, ai sensi del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF ) e del Codice di Autodisciplina, i Consiglieri: Victor Uckmar Maria Martellini Samanta Librio William L. Bolster Maurizio Carfagna Peter R. Kann Paolo Del Bue All atto della nomina fu presentata una sola lista. Vi ricordiamo che, a sensi di legge e di statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima, e cioè entro il 4 aprile 2013, di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, avvenire nel rispetto della disciplina sull equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori eletti. E fatto obbligo pertanto, ai sensi dell art. 19 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all unità superiore). Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, alla data di deposito della lista presso la sede della Società. Qualora le certificazioni non fosse disponibili all atto del deposito della lista le stesse dovranno essere prodotte almeno 21 giorni prima della data dell assemblea. Rimangono salvi i diritti degli azionisti titolari delle azioni di categoria B di cui all art. 16 dello statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di Legge o statuto sono considerate come non presentate. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell art. 2359 C.C. o quelli che

partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità previste dalla legge e l esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell eventuale idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. All elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, (e sempre fatti salvi i diritti di cui all art. 16 dello statuto si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora venga presentata, ai sensi dell art. 16 dello statuto, una lista degli azionisti titolari di azioni di categoria B all elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ferme restando tutte le regole sopra riportate per le azioni di categoria A si procederà come segue: a) dalla lista presentata dagli azionisti di categoria B sono tratti, in base all ordine progressivo con il quale sono elencati, 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione; b) dalla lista, presentata dagli azionisti di categoria A, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino 2/3 di quelli da eleggere meno uno; c) dalla seconda lista, presentata dagli azionisti di categoria A, che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le prime due

liste è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Qualora venga presentata una sola lista dagli Azionisti di categoria A vengono tratti, in base all ordine progressivo, tanti consiglieri che rappresentino i 2/3 di quelli da eleggere. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, oppure risulti eletto un numero di Consiglieri inferiore al numero determinato dall'assemblea o non venga garantito il rispetto sull equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il codice di autodisciplina adottato dalla società per quanto attiene ai requisiti di indipendenza, prevede due gradi di indipendenza: il primo segue i requisiti stabiliti dal nuovo art. 147-ter del TUF e inseriti nello statuto (la cui perdita determina la decadenza della carica); il secondo grado segue criteri più flessibili stabiliti dal Codice di Autodisciplina ma non inseriti nello statuto. Più in dettaglio, il Consiglio, esaminati i criteri sub 3.C.1., ha deliberato di soprassedere all'applicazione dell'ipotesi e), secondo la quale non sarebbe indipendente colui che sia stato amministratore dell'emittente per più di nove degli ultimi dodici anni. Il Consiglio ha ritenuto che l esperienza maturata da un amministratore, che abbia sempre operato in posizione d'indipendenza, può essere infatti motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale caratteristica (laddove non intervengano altri fattori di segno contrario) e ciò a tutto vantaggio della società in termini di contributo dell'amministratore al corretto svolgimento dei processi decisionali. Per quanto attiene al numero di incarichi di amministratore ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, il consiglio ha indicato in 10 il numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento dell incarico di amministratore. Le liste, unitamente alla prescritta documentazione, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito della società e presso la Borsa Italiana 21 giorni prima della data fissata per l assemblea. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione emolumenti Punto 3 Con l approvazione del bilancio al 31.12.2012 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale. Sieti quindi chiamati a: Nominare il nuovo Collegio Sindacale; Fissare i compensi spettanti ai Sindaci Effettivi. L attuale Collegio Sindacale, nominato dall assemblea del 30 aprile 2010, è composto dai Signori

Sindaci Effettivi Carlo Maria Mascheroni Presidente Lucia Cambieri Vieri Chimenti Sindaci Supplenti Pierluigi Galbussera Ferruccio Germiniani Vi rammentiamo che all atto della nomina fù presentata una sola lista. Ai sensi dell art. 29 dello statuto sociale il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. Possono essere presentate liste, composte di due sezioni, una per la nomina dei sindaci effettivi e l altra per la nomina dei sindaci supplenti e contenenti un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino, ai sensi della Delibera CONSOB n. 18083 del 25/1/2012, almeno il 2,5% del capitale sociale, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto alla data di deposito della lista presso la sede della Società. Il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto della disciplina sull equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci eletti. E fatto obbligo, pertanto, ai sensi dell art. 29 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati, al primo o al secondo posto della lista medesima. Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Qualora le certificazioni non fossero disponibili all atto del deposito della lista le stesse dovranno essere prodotte almeno 21 giorni prima della data dell assemblea; b) da una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144- quinquies con questi ultimi; c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali

dei candidati, dell elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni azionista può concorrere, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste. Lo stesso limite è da intendersi per soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale aventi ad oggetto azioni dell emittente. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società almeno 25 giorni (4 aprile 2013) prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza dei 25 giorni precedenti l assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, il termine è prorogato al terzo giorno successivo a tale data e la percentuale dell 2,5% e ridotta al 1,25%. Venendo a scadendo il termine prorogato di cui sopra Domenica 7 aprile 2013, al fine di agevolare gli azionisti, le liste potranno essere presentate entro le ore 11.00 del giorno 8 aprile 2013 per poter, nella medesima giornata, procedere, nel rispetto dei termini di Legge e Regolamento, al deposito delle stesse presso la sede sociale, la Borsa Italiana e la pubblicazione sul sito della società. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sindaco supplente il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell art. 148, c.2 del TUF; risulterà altresì eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto della stessa lista. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla

legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati sindaci altresì coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani, od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi determinati a sensi di legge. Con riferimento ai requisiti di professionalità dei Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell art. 1 D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, ai sensi dell art. 1, lett b) e c) del citato decreto, i Sindaci che non sono in possesso del requisito dell iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, con esperienza triennale nel controllo legale dei conti, sono scelti tra coloro che hanno maturato un esperienza complessiva non inferiore ad un triennio: i) in attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ii) in attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, quali diritto commerciale societario, in materie economico finanziarie e tecnico scientifiche, nei settori industriali, editoriali e della comunicazione; iii) nello svolgimento di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni e della stampa. Vi segnaliamo, infine, che per quanto attiene all indipendenza dei Sindaci il Consiglio ha adottato il Codice di Autodisciplina applicando lo stesso principio sopra precisato per gli amministratori e cioè soprassedendo anche per i Sindaci al recepimento del criterio dei 9 anni per il motivo in precedenza illustrato. Milano, 19 marzo 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente