Civile Sent. Sez. 2 Num. 18577 Anno 2017 Presidente: MAZZACANE VINCENZO Relatore: SABATO RAFFAELE Data pubblicazione: 26/07/2017 SENTENZA sul ricorso 7876-2013 proposto da: DI PAOLA SILVIA DPLSLV64C64C351S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell'avvocato MARIO ESPOSITO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2017 1319 contro DI PAOLA CINZIA DPLCNZ65H51C351Z, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO; - controricorrente -
nonchè contro DI LORENZO ORAZIO MARIA DLRRMR6OLO8C351A, DI LORENZO ALFREDO CARLO MARIA DLRLRD64A26C351V, SPINELLA ANTONIO, DE GERONIMO FEDERICO DGRFRC37M18E532J, SCHILIRO' MARIA GIOVANNA SCHMGV68R41351Y; - intimati - avverso la sentenza n. 1891/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
10.05.2017 n. 9 07876-13 Fatti di causa 1. Cinzia Di Paola ha convenuto innanzi al tribunale di Catania la propria madre Maria Luisa Lino e i propri germani Nunzio Santi Giuseppe Di Paola, Silvia Di Paola e Fiorenza Di Paola. 1.1. Ha esposto che nel 1974 era deceduto il padre Santi Di Paola, la cui successione si era devoluta per legge ai quattro figli allora minori, salvo l'usufrutto uxorio a favore della vedova; che con atto per notar Cultrera del 16/07/1997 essa Cinzia Di Paola unitamente a Nunzio Santi Giuseppe e Fiorenza Di Paola aveva conferito alla madre procura generale e che con successivo atto per notar Cultrera del 05/01/1998 analoga procura era stata conferita alla madre da Silvia Di Paola; che con atto di divisione del 04/02/2005 per notar D'Oro la madre, quale procuratrice delle figlie Cinzia e Silvia, e personalmente Nunzio Santi Giuseppe e Fiorenza Di Paola avevano attribuito tutti gli immobili comuni in Acicastello a Nunzio Santi Giuseppe e Fiorenza, assegnando a Cinzia e a Silvia rispettivamente la metà indivisa di due diverse botteghe in Catania, con grave sperequazione di valori. 1.2. Ha chiesto, per quanto qui interessa, dichiararsi la nullità o annullarsi l'atto di divisione, in quanto costituente donazione indiretta in assenza di testi, o in quanto avente causa o motivo comune illeciti, o perché concluso in conflitto di interessi tra rappresentante e la rappresentata noto ai condividenti cui è conseguito danno alla rappresentata; in subordine ha chiesto la rescissione della divisione per lesione oltre il quarto; ha chiesto dichiararsi quindi comuni ai germani in parti uguali i beni predetti, gravati da usufrutto uxorio. 2. Pronunciando sulle predette domande - e non anche sulle ulteriori domande attrici di risarcimento dei danni nei confronti di
Maria Luisa Lino, di rendiconto nei confronti della stessa e di Nunzio Santi Giuseppe, di dichiarazione di inefficacia di atti negoziali posti in essere sia da Maria Luisa Lino che da Nunzio Santi Giuseppe e dalla coniuge Maria Giovanna Schilirò pure evocata in giudizio e di divisione dei beni comuni tra le parti, nonché sulle domande riconvenzionali di indennità, di risarcimento dei danni e di declaratoria del diritto di revocare donazioni proposte da Maria Luisa Lino e di rilascio dell'immobile in Acicastello e di risarcimento dei danni proposte da Nunzio Santi Giuseppe e Fiorenza Di Paola anche nei confronti di Orazio Maria Di Lorenzo, Alfredo Carlo Maria Di Lorenzo e Antonia Spinella (marito, cognato e suocera di Cinzia Di Paola) - con sentenza non definitiva depositata il 13/04/2010 il tribunale di Catania ha rigettato la domanda attrice tesa ad ottenere dichiarazione di nullità, annullamento o rescissione dell'atto di divisione. 3. Cinzia Di Paola ha proposto appello nei confronti di tale sentenza, sulla resistenza di Maria Luisa Lino e degli altri germani Di Paola, nella contumacia di Maria Giovanna Schilirò, Orazio Maria Di Lorenzo, Alfredo Carlo Maria Di Lorenzo e Antonia Spinella. 3.1. La corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 27/12/2012, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha annullato l'atto di scioglimento della comunione per notar D'Oro, siccome stipulato da rappresentante in conflitto d'interessi, condannando le controparti alle spese. 4. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso - da qualificarsi come principale (notificato il 15/3/2013) - Maria Luisa Lino, Nunzio Santi Giuseppe Di Paola e Fiorenza Di Paola, articolato su nove motivi. Ha proposto altresì ricorso - da qualificarsi come incidentale per essersi avuta la prima notificazione, avviata il 15/03/2013, il 18/03/2013 - Silvia Di Paola, affidato a sei motivi. - 2 oltre frontespizio
Rispetto a entrambi i ricorsi Cinzia Di Paola ha resistito con controricorsi. Non hanno svolto difese gli altri intimati. 5. Con atto sottoscritto dai ricorrenti e da Cinzia Di Paola, giusta autenticazione per notar Messina in data 6 aprile 2017, le parti tutte espletanti difese innanzi a questa Corte hanno dichiarato di intendere rinunciare ai ricorsi, chiedendo non pronunciarsi sulle spese. Ragioni della decisione 1. - A seguito della dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti, unitamente a dichiarazione di adesione di Cinzia Di Paola controricorrente, nonostante l'assenza del procedimento di cui all'art. 390 cod. proc. civ. e la partecipazione di tutti i difensori (è presente la sottoscrizione di uno di essi), deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla decisione da parte di questa corte di legittimità. Infatti (v. sez. un., n. 3876 del 2010; sez. 3, n. 2259 del 2013), se è vero che la carenza dei rigorosi requisiti dell'atto di rinuncia, previsti dall'art. 390 cod. proc. civ., u.c., lo rende inidoneo a determinare l'estinzione del processo, è peraltro denotato in modo chiaro dalla dichiarazione in atti - purché, come avviene nel caso di specie, non sussistano elementi in contrario - il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione del ricorso. 2. - Tanto va dunque dichiarato con sentenza di inammissibilità per carenza di interesse. 3. - Le spese possono compensarsi stante l'accordo delle parti. 4. - Non sussistono i presupposti perché si dia atto della debenza del raddoppio del contributo unificato. In argomento va data infatti continuità all'indirizzo giurisprudenziale (v. sez. 6-2, n. 13636 del 2015; v. anche sez. 6-5, n. 19464 del 2014) per cui la ratio dell'art. - 3 oltre frontespizio
13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse). P.Q.M. La corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 10 maggio 2017.