LA TARIFFAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI.

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LA TARIFFAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI. Principali norme di riferimento e modelli di gestione a confronto: TARI Tributo puntuale e TARI corrispettiva (TARIP) Ascoli Piceno, 26 Febbraio 2019 Davide Donadio, Consulente IFEL

1. I principi europei sul finanziamento del A) Il principio "chi inquina paga" (PPP - polluter pay principle) Art. 174 comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga. Art.14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva rifiuti) Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Applicando questo principio, il costo del deve essere ripartito tra i cittadini in modo tale per cui chi contribuisce maggiormente alla produzione dei rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo del loro smaltimento (PPP - polluter pay principle). 2

1. I principi europei sul finanziamento del A) Il principio "chi inquina paga" (PPP - polluter pay principle) Risponde a tre esigenze: tutela ambientale: il produttore di rifiuti (=inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, quindi è incentivato ad evitarne e/o a ridurne la produzione. Equità: i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell inquinamento. Principio di parità di trattamento e di non discriminazione: esso esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale. 3

1. I principi europei sul finanziamento del B) Il principio "paga per quello che butti" (pay as you throw - P.A.Y.T.) Il principio pay as you throw è un evoluzione del principio "chi inquina paga". Nella Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - Allegato IV bis - Strumenti economici e le altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti - il principio è declinato così : "regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati". La nuova Direttiva rifiuti (2018/851 CE) indica l adozione di regimi di tariffe puntuali, basate su questo principio, come uno degli strumenti per promuovere l economia circolare attraverso una maggiore applicazione della gerarchia dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero per altri scopi - come l energia - smaltimento). 4

1. I principi europei sul finanziamento del B) Il principio "paga per quello che butti" (pay-as-you-throw) Per attuare il principio P.A.Y.T. l ammontare della tariffa viene correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che chi produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi di più, e sia incoraggiato chi ha comportamenti più virtuosi. Gli utenti, così, sono cointeressati al raggiungimento dei seguenti obiettivi ambientali: produzione rifiuti + differenziazione rifiuti rifiuti in discarica + rifiuti riciclati Grazie alla leva economica, questo sistema incentiva tutti i produttori di rifiuti - famiglie e imprese - a contenere l inquinamento derivante dal proprio comportamento. 5 Dal punto di vista pratico, l applicazione del sistema P.A.Y.T. determina che due famiglie di analoghe caratteristiche (es. 3 componenti) o due aziende (per es. bar) con superfici abitative/produttive simili non avranno più tariffe uguali, ma differenziate in ragione della loro effettiva produzione di rifiuti e del servizio fruito.

1. I principi europei sul finanziamento del Il diritto europeo è indifferente rispetto alla natura giuridica del prelievo per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti: questo può essere effettuato indifferentemente, mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità (Corte di Giustizia Europea, sentenza 30/03/2017, C-335/16) La Tassa sui rifiuti, determinata con le presunzioni del DPR 158/1999, è conforme al principio "chi inquina paga". Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare: "come ha rilevato l avvocato generale (..) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore... In tali circostanza, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari detentori, in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l importo di detti costi". Non è però conforme al sistema pay-as-you-throw: l astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare l importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento. 6

2. La normativa italiana sul finanziamento del TARSU TIA TRIBUTO PUNTUALE TARI PRESUNTIVA 7

2. La normativa italiana vigente sul finanziamento del Alcuni presupposti del prelievo: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge Stabilità 2014), art. 1, commi 641-691: Soggetti passivi Il prelievo "è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani." (co. 642) 8 Ammontare massimo "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (=smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente." (co. 654)

2. La normativa italiana sul finanziamento del 1 La La normativa statale prevede due tipologie di prelievo (tributario e non tributario), ma tre modalità di tariffazione: tassa sui rifiuti (Ta.Ri): art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), legge 147/2013; a secondo del metodo tariffario adottato essa si articola in Ta.Ri. presuntiva Ta.Ri. Tributo puntuale 2 La tariffa avente natura corrispettiva (Ta.Ri.P): c. 668 legge 147/2013 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. 9

2. La normativa italiana sul finanziamento del TARI: Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99 (co. 651) oppure ( ) può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti" (co. 652). TARIP: Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (co. 668) In entrambi i casi è prevista una regolamentazione governativa: 10 per la Ta.Ri. il regolamento governativo di riferimento è ancora il DPR 158/1999 (cfr. commi 651 e 652 L. 147/2013), che definisce il metodo tariffario; per la Tariffa Corrispettiva la definizione dei sistemi di misurazione puntuale idonei è stata fornita dal DM 20 aprile 2017

2. La normativa italiana sul finanziamento del Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze 20 anni dall emanazione del DPR 158/99, tuttora vigente, che in effetti prevede come "regime ordinario" la misurazione (puntuale) del rifiuto: UD: art. 5 c.2 la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati (per kg) prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo. UND: art. 6 c.2 la parte variabile della tariffa è attribuita attraverso l organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione della quantità di rifiuto conferita dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo. 11

2. La normativa italiana sul finanziamento del Cosa significa giuridicamente "tariffa corrispettiva"? Poiché nessuno dei due termini esprime in maniera univoca la natura del prelievo, è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica dell art. 238 del D.Lgs 152/2006, ossia della norma in cui per la prima volta il legislatore ha usato questo termine: «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria» (art. 14, co. 33, decreto legge 78/2010). tariffa corrispettiva = tariffa avente natura patrimoniale 12

2. La normativa italiana sul finanziamento del Quando è possibile istituire la Tariffa Corrispettiva? Presupposto materiale: realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti (conformi ai requisiti e alle previsioni del DM 20 aprile 2017). Presupposto giuridico: espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel Regolamento comunale. Art. 1, comma 668, legge 147/2013 «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani» 13

2. La normativa italiana sul finanziamento del Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze il DM 20/04/2017 Pubblicato in GU del 22/05/2017, il DM attua la delega contenuta nel comma 667 della L. 147/2013. Consta di soli 10 articoli NB: il DM non definisce le regole da seguire per l applicazione della tariffa corrispettiva, cioè il "metodo tariffario". Esso definisce esclusivamente i criteri tecnici per la realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio nei regimi di tariffa corrispettiva. 14 Il decreto stabilisce che l identificazione delle utenze è il prerequisito della misurazione; prevede che venga misurato (il peso o il volume) almeno del rifiuto urbano residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza, singola o aggregata.; i metodi di misurazione puntuale previsti dal regolamento sono quelli più diffusi in Italia. Il DM legittima le quantità comunque addebitate, ovvero la possibilità di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati al numero dei servizi messi a disposizione dell utenza, anche quando questa non li utilizzi (c.d. "minimi"); I sistemi correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio diventano "criteri integrativi" (art. 9), al pari della misurazione matematica (art. 4, co. 2) o mediante sistemi semplificati (art. 4, co. 3) della quantità di frazioni o flussi (es. verde, ingombranti) raccolte in modo differenziato, nonché i conferimenti ai centri di raccolta comunali.

2. La normativa italiana sul finanziamento del Misurare le quantità dei rifiuti prodotte dalle singole utenze: il DM 20/04/2017 Periodo transitorio (art. 10) I Comuni che, nelle more dell'emanazione dei termini per l istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (ossia, decorsi 15 giorni dal 22.05.2017, giorno della pubblicazione del DM in G.U.) entrato in vigore DM 20 aprile 2017: 6 giugno 2017 termine per adeguamento regolamenti: 6 giugno 2019 15

2. La normativa italiana sul finanziamento del UN UNICA LEGGE PER TRE OPZIONI: QUALE SCEGLIERE? ART. 1 C. 641-691 L. 147/2013 TARI PRESUNTIVA

3. TARI TRIBUTO PUNTUALE O TARIFFA CORRISPETTIVA? TRIBUTO CORRISPETTIVO 17 Tributo puntuale Non è soggetto ad IVA e non risente delle "fluttuazioni" della giurisprudenza su questo tema. È gestito completamente dal Comune (determinazione, regolazione, applicazione e riscossione) o da soggetti specificamente incaricati. Nella commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/99. Gli importi sono parte integrante del bilancio comunale Competenza per le controversie della Commissione Tributaria Provinciale TARIP E soggetta ad IVA (lo dispone l Agenzia delle Entrate). Consente al Comune di concentrarsi sulla attività di controllo e regolazione, lasciando al soggetto gestore l applicazione e riscossione della tariffa. A parità di costi determina un minor carico economico sulle utenze, in particolare sulle UND, che possono "scaricare" l IVA. Il metodo di calcolo è definito dal Comune nel Regolamento Comunale (anche ispirandosi al DPR 158/99) sulla base dei propri obiettivi specifici nel rispetto della disciplina normativa speciale (art.1, c. 667 e 668 L. 47/2013). Misurazione: regole del DM 20/04/2017 Competenza per le controversie del Giudice Ordinario.

Un po di chiarezza sui termini: GLOSSARIO ESSENZIALE (1/3) Rifiuto urbano residuo RUR il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati - CER 200301 (DM 20/04/2017, art. 2, co. 1, lett. a); Utente persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze (DM 20/04/2017, art. 2, co. 1, lett. b). Utenza unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente" (DM 20/04/2017, art. 2, co. 1, lett. c). Utenza aggregata punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile effettuare la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza (DM 20/04/2017, art. 2, co. 1, lett. d). Misurazione puntuale misurazione delle quantità di una o più frazioni di rifiuto conferite al servizio pubblico; l'aggettivo "puntuale" indica esclusivamente che viene misurata la quantità (peso o volume) di rifiuto conferita da ciascuna utenza, singola o aggregata, mentre nulla dice circa la natura, tributaria ovvero patrimoniale, dell'entrata. Pesatura diretta misurazione della quantità di rifiuto conferito da ciascuna utenza mediante la rilevazione del peso (DM 20/04/2017, art. 6, co. 1). 18 Pesatura indiretta misurazione della quantità di rifiuto conferito da ciascuna utenza mediante la rilevazione del volume (DM 20/04/2017, art. 6, co. 1).

Un po di chiarezza sui termini: GLOSSARIO ESSENZIALE (2/3) Tariffa puntuale, tariffazione puntuale termini utilizzati per indicare che la ripartizione del costo del tra le utenze tenute al suo finanziamento avviene mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse; prescindendo dalla natura tributaria o non tributaria dell'entrata, i termini sono usati sia nell'ambito del tributo puntuale che della tariffa (patrimoniale) puntuale. 19 TARI tributo (= tassa) comunale sui rifiuti specificatamente diretto a finanziare il servizio rifiuti nel rispetto del principio "chi inquina paga"; trova la propria disciplina normativa nell'art. 1, c. 639 e seguenti della L. 147/2013 (tranne c. 667 e 668) e nel DPR 158/1999 (metodo normalizzato, totalmente presuntivo oppure basato, per la parte variabile, su sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza). A seconda del metodo tariffario concretamente utilizzato, pertanto, la tassa sui rifiuti si distingue in: a) TARI presuntiva sia per la parte fissa che per quella variabile viene utilizzato il tradizionale modello di calcolo esclusivamente presuntivo, basato sul parametro della superficie e dei coefficienti di idoneità alla produzione di rifiuti definiti nel DPR 158/99, o comunque alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte (c. 652 L. 147/2013); b) Tributo puntuale la parte variabile del tributo è calcolata attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita; l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 per il tributo puntuale è FACOLTATIVA e non obbligatoria.

Un po di chiarezza sui termini: GLOSSARIO ESSENZIALE (3/3) TARIP, TARIC, Tariffa Corrispettiva controprestazione del avente natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dalle autorità comunali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale: è specificatamente diretta a garantire l'effettiva commisurazione (=corrispondenza) tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito; la tariffa corrispettiva trova la propria disciplina normativa speciale nel combinato disposto dell'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013 e, rispetto alla tradizionale tassa sui rifiuti con metodo presuntivo, si caratterizza per una maggiore attuazione del principio "chi inquina paga" e per l applicazione del principio "paga per quello che butti pay as you throw"). Per la tariffa rifiuti di natura patrimoniale l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 è OBBLIGATORIA. Tariffa corretta espressione utilizzata nell'ambito della tariffa rifiuti di natura patrimoniale (non tributaria), per indicare che la ripartizione dei costi del tra le utenze tiene conto - oltre che della misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse - anche dei sistemi correttivi conformi alla previsione dell'art. 9 del DM 20 aprile 2017. 20

Per contatti: Davide Donadio, davide.donadio.09@gmail.com Ringraziamenti: Walter Giacetti, ETRA SpA SINTESI Srl Monica Bettiol, Consiglio di Bacino Priula 21