R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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per l'annullamento, previa sospensiva,

contro nei confronti di per l'annullamento

Transcript:

N. 00950/2011 REG.PROV.COLL. N. 01926/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2010, proposto da: XXXXXX e YYYYY, rappresentate e difese dall'avv. Stefania Cerasoli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; contro Comune di Monticello Conte Otto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Ciscato, Sergio Moro, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14823 del 31/8/2010, a firma del Responsabile Settore Servizi Sociali, con il quale il Comune di Monticello Conte Otto rigettava l'istanza di integrazione retta alberghiera presentata dalla sig.ra XXXX in nome e per conto della madre, sig.ra YYYYY, in data 6/7/2010, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, IV comma, n. 25 della legge 8/11/2000 n. 328. 1

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monticello Conte Otto; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La sig. XXXX depositava avanti il Comune di Monticello C. Otto, istanza volta ad ottenere l integrazione della retta di ricovero in favore della madre sig. YYYY, data l insufficienza delle entrate proprie dell anziana, a far fronte al pagamento dell intera quota alberghiera. In data 23 luglio 2010 il Comune di Monticello C. Otto con nota del 26 luglio 2010 comunicava che la richiesta di integrazione retta non era accoglibile. Con provvedimento del 31 agosto 2010 il Comune di Monticello C. Otto comunicava il rigetto dell istanza. Il difensore in data 6 settembre 2010 inoltrava richiesta di parere al Difensore Civico della Regione Veneto in ordine alla condotta dell Amministrazione comunale. Il Difensore Civico rilasciava il parere richiesto dal quale si evince l illegittimità della condotta dell amministrazione comunale. Avverso l atto impugnato vengono dedotti i seguenti motivi: 1) Violazione D. lgs. n. 109 del 1998 art. 3 comma 2 ter. La prestazione sociosanitaria richiesta dalla sig. XXXXX XXXXX ossia la permanenza presso una residenza sanitaria assistenziale in quanto persona anziana ultrassessantacinquenne non autosufficiente, rientra fra quei livelli minimi di 2

assistenza sanitaria per i quali la legge prevede che la prestazione stessa sia garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 è una normativa che individua in via generale le modalità con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. A tal fine, per esigenze di equità, il legislatore include in detta valutazione anche i redditi prodotti dai familiari del richiedente. Con il decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il legislatore è intervenuto sulla materia ponendo a questo principio una eccezione a beneficio delle persone con handicap permanente grave e per gli ultrassessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali (cfr. art. 3, comma ter, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109). Il legislatore così modificando la norma, ha statuito che per queste specifiche situazioni non si dovesse conteggiare anche il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello del soggetto richiedente, demandandolo ad un successivo DPCM (mai emanato) l ulteriore regolamentazione della materia. La mancata emanazione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri del suddetto DPCM non altera la natura cogente della disposizione di legge, posto che per la gerarchia delle fonti del diritto, la mancata adozione di un provvedimento di secondo grado non può comportare né la sospensione dell efficacia di una norma di primo grado, né posticiparne l entrata in vigore a data da destinarsi. 2) Violazione D.lgs. n. 109, art. 2, comma VI. E illegittimo il provvedimento impugnato nella misura in cui considera elemento necessario per procedere all istruttoria dell istanza la conoscenza dei soggetti tenuti agli alimenti in quanto poggia sull illegittimo presupposto del computo dei redditi dei familiari nella determinazione della quota ci compartecipazione a carico dell utente. 3

Trattandosi di livelli essenziali di assistenza, non è sostenibile che l integrazione comunale sia dovuta negli ordinari limiti delle disponibilità di bilancio. Si è costituita in giudizio l intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso. All odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato. Ed invero come ha avuto occasione di affermare recentemente il Consiglio di Stato deve ritenersi che l articolo 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998 pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza"(con. Stato sez. 5^ 16.03.2011 n. 1607) A tale conclusione perviene il Consiglio di Stato facendo leva anche sui principi contenuti nella Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (principi che si basano sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza dei disabili) ed in 4

particolare sull'articolo 3 che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici. Il collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale e pertanto in accoglimento del primo (e assorbente) motivo di ricorso dispone l'annullamento dell'atto impugnato. Di conseguenza la richiesta di integrazione della retta alberghiera dovrà essere valutata prendendo a riferimento i soli redditi della signora XXXXX XXXXX. Il ricorso va pertanto accolto nei sensi sopra specificati. Restano assorbiti i motivi non esaminati. La complessità e la novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore Stefano Mielli, Primo Referendario 5

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6