Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013. Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013



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Circolare N.10 del 17 Gennaio 2013 Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013 Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dei trasporti che sancisce la proroga al 31 marzo 2013 del termine di versamento delle quote di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori per l annualità 2013, originariamente fissato al 31 dicembre 2012. La quota annuale - che è dovuta da tutti i soggetti iscritti all Albo autotrasportatori - è determinata da: i) una parte fissa; ii) una parte variabile in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare dell impresa; iii) un ulteriore quota per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di proprietà dell impresa stessa. Gli autotrasportatori iscritti al predetto Albo dovranno, pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2013, provvedere al versamento della quota relativa all anno 2013 che, rispetto all anno precedente (2012) risulta modificata negli importi: per l anno in corso è previsto, infatti, l aumento della quota fissa, che passa da 20,66 a 30 euro per impresa. Sono invece rimaste invariate le parti aggiuntive relative al parco veicolare e alla capacità di carico dei singoli automezzi. Rispetto a quanto accadeva fino all anno passato (anno 2012), quando il pagamento poteva essere effettuato ricorrendo alternativamente alla modalità telematica, ovvero cartacea, tramite l usuale bollettino postale, per il 2013, il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclusivamente con le seguenti modalità: i) carta di credito VISA; ii) Postpay (privato o impresa);iii) BancoPosta (privato o impresa); per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. Qualora il versamento non venga effettuato entro il 31 marzo 2013, è prevista la sospensione dall iscrizione all Albo, secondo la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della L. n. 298/1974. Si approfitta del presente contributo, infine, per precisare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l'anno 2013. 1

Premessa Entro il 31 dicembre di ogni anno, le imprese iscritte all Albo degli autotrasportatori sono tenute a versare, al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota d iscrizione per l anno successivo: entro il 31 dicembre 2012, si sarebbe dovuto versare, dunque, il contributo annuale per il 2013. A tal fine, in data 30.10.2012 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova deliberazione (delibera n. 15/2012 del 25 ottobre 2012) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui sono stati fissati gli importi da versare per l anno 2013. Successivamente, è stato pubblicato, in data 31 dicembre 2012, il decreto del ministero dei trasporti che sancisce la proroga al 31 marzo 2013 del termine di versamento delle quote di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori per l annualità 2013. Determinazione della quota dovuta Come anticipato in premessa, gli autotrasportatori iscritti Albo nazionale degli autotrasportatori dovranno, entro il prossimo 31 marzo 2013, provvedere al versamento della quota relativa all anno 2013. La quota annuale - che è dovuta da tutti i soggetti iscritti all Albo autotrasportatori - è determinata da: una parte fissa; una parte variabile in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare dell impresa; un ulteriore quota per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di proprietà dell impresa stessa. Ogni autotrasportatore determina la quota dovuta, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Ministero delle Infrastruttura pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30.10.2012, sommando tre importi: la quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all Albo: 30,00; l ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l attività di autotrasporto pari a: 2

QUOTA RELATIVA AL PARCO VEICOLARE Dimensioni del parco veicolare numero di veicoli da 2 a 5. numero di veicoli da 6 a 10. numero di veicoli da 11 a 50. numero di veicoli da 51 a 100. numero di veicoli da 101 a 200. numero di veicoli superiore a 200. Importo in euro 5,16 10,33 25,82 103,29 258,23 516,46 l ulteriore quota dovuta dall impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare: QUOTA RELATIVA AI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 6.000 KG Massa complessiva del veicolo Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi. Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi. Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi. Importo in euro 5,16 7,7 10,33 Rispetto allo scorso anno, per l anno in corso (2013) è previsto l aumento della quota fissa, che passa da 20,66 a 30 euro per impresa. Sono invece rimaste invariate le parti aggiuntive relative al parco veicolare e alla capacità di carico dei singoli automezzi, che rappresentano la percentuale maggiore della quota. 3

ESEMPIO Si pensi ad un autotrasportatore che nel 2012 presenta un parco veicolare composto da 15 automezzi di cui 5 con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi. Alla luce delle informazioni appena esposte, l autotrasportatore dovrà versare all Albo nazionale, entro il 31 marzo 2013, l importo complessivo di 81,62 così determinato; 30,00 a titolo di quota fissa di iscrizione; 25,82 a titolo di quota dovuta in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare ( numero di veicoli compreso tra 11 e 50). 25,80 (5,16*5) a titolo di quota dovuta per ogni veicolo di massa complessiva complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Modalità di versamento della quota dovuta Rispetto a quanto accadeva fino all anno passato (anno 2012), quando il pagamento poteva essere effettuato ricorrendo alternativamente alla modalità telematica, ovvero cartacea, tramite l usuale bollettino postale, per il 2013, il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclusivamente con le seguenti modalità: carta di credito VISA; Postpay (privato o impresa); BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. tratta di un importante novità rispetto agli anni precedenti, in cui il pagamento poteva essere fatto anche con il bollettino postale o con il bonifico bancario. Quest ultime modalità di versamento (che venivano utilizzate da numerose imprese) non permettevano, infatti, al Comitato di svolgere i dovuti controlli e comunicare alle Province i nominativi delle aziende che non pagavano la quota. Per procedere al pagamento on line è necessario registrarsi al sito istituzionale del Comitato Centrale, www.alboautotrasporto.it, ovvero, per gli utenti già registrati, effettuare il login inserendo nome utente e password. 4

Si ricorda che è possibile recuperare la password per chi l avesse dimenticata, tramite apposita funzione; inoltre, la password scade ogni 90 giorni per motivi di privacy (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003), decorso tale termine dall assegnazione, pertanto, la stessa deve essere modificata. Successivamente alla registrazione si dovrà procedere al calcolo della quota attuale digitando il proprio codice di iscrizione Albo e premere il pulsante Calcolo quota. E possibile, inoltre, visualizzare il dettaglio quota, contenente la quota fissa e le componenti variabili, in modo da verificare che queste ultime siano coerenti con il parco veicolare in possesso dell impresa. E possibile procedere alla modifica della quota annuale variando, nel caso siano intervenute modifiche, il numero del parco veicoli a disposizione dell azienda (aggiunta o cancellazione di veicoli). A seguito di tali modifiche il sistema provvederà al ricalcolo della quota da versare entro il 31.03.2013. Al termine del pagamento tramite modalità on line, se l esito delle operazioni è andato a buon fine, il sistema rinvia all utente una pagina contenente l esito ed i dati relativi della transazione effettuata, tale pagina deve essere stampata e conservata perché costituisce la ricevuta del versamento della quota, in caso contrario vengono inviati una serie di messaggi di errore e la transazione viene annullata. Verrà inviata anche in automatico all indirizzo di email utilizzato per la registrazione una ulteriore ricevuta dell avvenuto pagamento. Ulteriori informazioni utili ai fini del versamento del contributo Pagamento quote Viene consentita la possibilità, di effettuare un versamento multiple multiplo di quote di iscrizione all Albo, riferito a più imprese, mediante un'unica transazione. L effettuazione di un versamento multiplo non consente il ricalcolo della quota. Quote pregresse Si ricorda, inoltre, che è possibile provvedere al pagamento delle quote pregresse; anche in tal caso, tuttavia, non è possibile modificare il proprio parco veicolare Sedi secondarie Si evidenzia, infine, stando ai chiarimenti sul sistema e le modalità di pagamento giunti con la circolare n.2/2009 del 06 novembre 2009 del Comitato Centrale, che in caso di imprese aventi una sede principale ed una o più sedi secondarie, il parco veicolare posseduto dalle stesse va considerato in modo unitario, ancorché risultante immatricolato nelle diverse sedi provinciali. 5

Regime sanzionatorio La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2013 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali. Qualora il versamento non venga effettuato entro il 31 marzo 2013, è prevista la sospensione dall iscrizione all Albo. Regime sanzionatorio Si approfitta del presente contributo, infine, per precisare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l'anno 2013 I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, inclusi i veicoli e trasporti eccezionali per i quali è altresì necessario verificare eventuali ulteriori limitazioni nelle autorizzazioni rilasciate dall`ente proprietario o concessionario della strada. In buona sostanza, come si evince dalla tabella sottoriportata, sono state confermate le limitazioni ordinarie che vietano la circolazione: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00; tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00. E confermata l inapplicabilità del divieto ai veicoli che, anche carichi, rientrino alla sede dell impresa intestataria degli stessi, purché non si trovino ad una distanza superiore ai 50 km dalla sede a decorrere dall orario dell inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Ricordiamo che, ai sensi dell art. 6, comma 12, del Codice della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto: alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 398,00; alla sanzione amministrativa accessoria: 6

o o della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi; della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. 7