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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 10/10/2013-0017885 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quarta Commissione consiliare ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 10/10/2013 Prot.: 0017885 Titolarlo 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE IX I.KGISI.ATURA OGGETTO: Progetto di legge n. 349 - ""MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI" Con riferimento alla vostra nota n. 17173 del 01/10/2013, si comunica che la Quarta commissione consiliare, nella seduta del 9 ottobre 2013, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al provvedimento in oggetto. Erano presenti: il presidente Bendinelli (Popolo della Libertà) ed i consiglieri Tosato (con delega Lazzarini), Bassi e Furlanetto (Liga Veneta - Lega Nord Padania), il vicepresidente Azzalin (Partito Democratico Veneto) ed il consigliere Bortoli (Partito Democratico Veneto). Per la relazione in aula è stato designato il presidente Bendinelli.. Cordiali saluti. D'ORDINE DEL PRESIDENTE Davide Bendinelli IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI -rancesco Briche^e Allegati: testo e relazione scheda procedimento legislativo Agricoltura - Foreste Caccia e pesca Bonifica Economia montana San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701340 tei +39 041 5256368>x com.com4@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura, Bonifica, Caccia e Pesca, Economia Montana, Foreste) Progetto di legge relativo a: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del PROGETTO DI LEGGE n. 349 di iniziativa delia Giunta regionale Licenziato il 09.10.2013 nella seduta n. 83 con la seguente votazione: Voti rappresentati n. 48 Maggioranza richiesta n. 25 48 Favorevoli Contrari Astenuti Incaricato a relazionare in aula il presidente Bendinelli.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Relazione: Il progetto dì legge ha l'obiettivo dì rivedere le norme già in vigore per consentire alle OP di svolgere un ruolo più incisivo nell 'ottica della valorizzazione commerciale. Con il DM 9 agosto 2012, n. 4672 sono state approvate le disposizioni nazionali in materia dì riconoscimento e controllo delle organizzazioni dì produttori (OP) e loro programmi operativi in attuazione al Reg.( CE) n. 543 del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM) nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Con il DM 12 febbraio 2007, n. 85, recante attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono stati altresì individuati i requisiti minimi per il riconoscimento delle OP dì ciascun settore produttivo diverso da quello ortofruttìcolo - stabilendo parametri riferiti al numero degli aderenti e al volume dì produzione commercializzata - nonché definiti gli indirizzi secondo cui le Regioni provvedono alla vigilanza e al controllo delle OP. Successivamente, con l'entrata in vigore del Reg. (CE) 14 marzo 2012, n. 261/2012 è stato modificato il succitato Reg. (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le disposizioni relative ai rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattìero-caseari, recepito a livello nazionale dal DM 12 ottobre 2012, n. 15164, con il quale sono state dettate le procedure dì riconoscimento delle OP del settore del latte e dei prodotti lattìero-caseari. Detta modifica rende necessariamente obbligatoria la revisione della vigente legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura ", per la parte relativa agli artìcoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Titolo XI "Organizzazioni di Produttori ". Con il presente progetto di legge s'intende pertanto riallineare la disciplina regionale all'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in tema di OP, comprendendo anche le norme specìfiche per le OP che negoziano e sottoscrivono, a nome dei propri soci, contratti per la consegna del latte crudo, indipendentemente dal fatto che ci sìa stato o meno il trasferimento di proprietà del prodotto dal socio ali 'OP. In particolare l'artìcolo I della proposta legislativa sostituisce interamente l'originario articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2003 e detta una diversa disciplina per il riconoscimento delle OP, ricomprendendo anche quelle OP che effettuano la negoziazione dei contratti per la consegna del latte crudo che, nella vigente disciplina regionale oggetto dì novellazìone, non sono previste. Recependo una norma del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 106, viene altresì previsto il riconoscimento dì OP, a determinate condizioni, dei consorzi agrari. L'articolo 2 riscrìve l'originario articolo 45 della legge regionale n. 40 del 2003, stabilendo che l'scrìzìone negli elenchi regionali delle OP costituisce condizione necessaria per poter accedere ai contributi previsti dal successivo articolo 6. L'artìcolo 3 introduce ex-novo l'articolo 45 bis che ricomprende in un unico artìcolo la disciplina relativa agli aiuti alle OP rìcompresa nei successivi artìcoli 48 e 49 della legge regionale n. 40 del 2003 che vengono abrogati. L'articolo 4, sulla scorta delle modifiche introdotte, aggiorna l'elenco degli articoli la cui attuazione è soggetta ali 'acquisizione del parere di compatibilità comunitaria. L'artìcolo 5 fissa le norme transitorie che garantiscono l'iscrizione d'ufficio per le OP già riconosciute, ma obbligano le stesse, qualora non ne siano già in possesso, ad adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale che

fissa ì parametri minimi in termini di produttori associati e dì volume minimo dì produzione commercializzata o negoziata (latte). L'artìcolo 6 indivìdua una dotazione finanziaria dì 1,3 milioni dì euro per l'esercìzio 2013 per il sostegno degli interventi previsti dai programmi operativi delle OP. Infine gli artìcoli 7 e 8 riguardano rispettivamente l'abrogazione degli articoli relativi alle OP della legge regionale n. 40 del 2003 superati dalla nuova disciplina e i termini per l'entrata in vigore della legge. La IV commissione consiliare ha iniziato l'esame della proposta legislativa nella seduta del 5 giugno 2013 e ha espresso il proprio parere per l'aula il 2 agosto 2013. Sì dà atto di aver acquisito il parere favorevole ali 'unanimità della I commissione consiliare sia ai sensi dell 'articolo 22 che dell 'artìcolo 26 del regolamento. Nella seduta del 19 settembre l'assemblea regionale, dopo un andamento alterno dell'esame legislativo dei primi articoli, ha rinviato la proposta alla competente commissione consiliare. Nella seduta del 9 ottobre 2013, la IV commissione consiliare, all'unanimità, ha riapprovato il progetto dì legge nel medesimo testo licenziato la data precedente, indicando quale relatore il consigliere presidente Davide Bendinelli.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Art. 1 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni. 1. L'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "Art. 44 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP). 1. La Giunta regionale, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 6, comma 2, lettera f- septies) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, provvede al riconoscimento delle OP. 2. Per poter essere riconosciute le OP devono: a) dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati; b) rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata espressa in euro; nel caso delle OP che hanno tra gli obiettivi la negoziazione e la sottoscrizione, a nome degli agricoltori aderenti, di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore, il volume minimo è espresso in tonnellate di produzione negoziata. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, per ogni settore o prodotto, i parametri minimi di cui al comma 2; 4. Ai fini dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo n. 102/2005, i produttori non ortofrutticoli hanno l'obbligo di far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'op a cui aderiscono. Le OP del settore lattiero casoario che negoziano e sottoscrivono contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un raccoglitore dimostrano preventivamente di avere un mandato espressamente conferito da ciascuno dei propri aderenti ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato e tale quantità non deve essere inferiore al 75 per cento della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. 5. Ai fini dell'articolo 125 bis, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori ortofrutticoli hanno l'obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'op a cui aderiscono, salvo le deroghe previste dal medesimo articolo, comma 2, lettere a), b)ec).". Art. 2 - Modifica dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". 1. L'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "Art. 45 - Elenchi regionali delle organizzazioni di produttori (OP). 1. Sono istituiti gli elenchi regionali delle OP riconosciute, suddivisi per settori produttivi e prodotti, in cui sono iscritte le OP riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali di cui al comma 1 costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. 3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1. ". Art. 3 - Inserimento dell'articolo 45 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". 1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente: "Art. 45 bis - Contributi alle organizzazioni di produttori (OP). 1. La Giunta regionale può concedere alle OP iscritte negli elenchi regionali di cui all'articolo 45, che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche organizzazioni comuni di mercato (OCM), contributi per la realizzazione di programmi operativi che prevedano uno o più obiettivi o azioni di cui al decreto legislativo 102/2005 0 al regolamento (CE) 1234/2007 e loro successive modifiche e integrazioni nonché aiuti di avviamento. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in funzione dei settori o prodotti di intervento. ". Art. 4 - Modifica all'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni. 1. All'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero "3T' sono aggiunte le parole "45 bis" e il numero "49" è soppresso Art. 5 - Norme transitorie. 1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, sono iscritte d'ufficio negli elenchi regionali di cui all'articolo 45 delia legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come modificato dall'articolo 2 della presente legge. 2. Entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le OP già riconosciute dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti. 3. La mancata acquisizione dei requisiti richiesti, entro i termini stabiliti al comma 2, comporta la revoca d'ufficio del riconoscimento già concesso e la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri relativi agli aiuti di avviamento e per le azioni previste dai programmi operativi delle OP derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro

1.300.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 "Interventi infrastruttura li a favore delle imprese e della collettività rurale", del bilancio di previsione 2013. Art. 7 - Abrogazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 47, 47 bis, 48 e 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni. Art. 8 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.