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Focus Lavoro L approfondimento di qualità N. 16 18.04.2017 Aree di crisi complessa: CIGS prorogata anche per il 2017 Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Cigs A cura di Daniele Bonaddio Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 7 del 24 marzo 2017, ha fornito utili chiarimenti in merito alla proroga, per l anno 2017, dell integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Tali risorse sono state opportunamente ripartite alle 11 regioni interessate con Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 12 del 5 aprile 2017. La proroga della CIGS, che può avere una durata massima di 12 mesi, è rivolta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell'arco temporale 2016-2017, e si trovino, per quest anno, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente a tale istituto. Premessa Già con Circolare n. 30/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state fornite le prime indicazione operative circa la possibilità di poter prorogare per un massimo di 12 mesi la CIGS nelle aziende ubicate nelle c.d. aree di crisi industriale complessa, così come previsto recentemente dal D.Lgs. n. 185/2016, il quale ha introdotto il comma 11-bis nel corpus normativo dell art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015. Vediamo dunque nel dettaglio chi sono le aziende che possono usufruire della predetta proroga e come accedere ai trattamenti di integrazione salariale. 1

Proroga CIGS Il D.Lgs. n. 185/2016 (meglio conosciuto come Decreto correttivo al Jobs Act ), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, ha apportato alcune modifiche per quanto concerne l integrazione salariale straordinaria (CIGS), introducendo il comma 11-bis nel corpus normativo dell art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015. Grazie all inserimento del nuovo comma, il Legislatore ha di fatto prorogato la CIGS per un massimo 12 mesi in favore delle aziende ubicate nelle c.d. aree di crisi industriale complessa, una volta raggiunti i limiti massimi tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016. NOTA BENE - A tal fine, è necessario che le aziende presentino piani di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive, concordati con le Regioni e finalizzati alla ricollocazione del personale. DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT 3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione 2

alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze». INTERVENTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 ( Decreto Milleproroghe 2017 ) ha previsto il finanziamento, per l'anno 2017, dell'intervento straordinario di integrazione salariale introdotto dalla predetta normativa, per un importo di 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Campo di applicazione Ma andiamo a vedere nel dettaglio a chi spetta la proroga dell integrazione salariale straordinaria. Ebbene, il beneficio è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, conclusi nell'arco temporale 2016-2017, si trovino, nel 2017, nell impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso. Ma quali sono le aree industriali considerate di crisi complessa? Sul punto, il Ministero del Lavoro fa riferimento a quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha individuato le seguenti aree descritte in tabella. 3

Alla luce del secondo periodo del co. 11-bis, è stato specificato che l ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato: sia qualora l impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento; sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria, di cui all art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 e relative disposizioni di attuazione. Durata Quanto alla durata, essa può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l anno 2017. A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, il Ministero del Lavoro ritiene che in presenza di un accordo sottoscritto nell anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, sia possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione. Si precisa che verranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31.12.2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e, naturalmente, con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017. 4

Durata massima Massimo 12 mesi La durata può superare anche il limite temporale del 31.12.2017 Criteri di autorizzazione Affinché l azienda possa essere ammessa alla proroga, è necessario che quest ultima presenti: un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Sarà onere dell impresa indicare nel dettaglio le misure di politiche attive concordate con la Regione e le prospettive di rioccupazione che si intenda perseguire. Inoltre, è necessario un accordo preventivo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessate. Risorse finanziarie Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato nel limite di spesa di 117 milioni di euro per l anno 2017; tale onere è a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Le risorse finanziarie sono state ripartite con D.L. n. 12 del 5 aprile 2017 alle regioni interessate nel seguente modo: Regione Lazio Euro 19.602.472,25; Regione Puglia Euro 19.124.363,17; Regione Toscana Euro 22.949.235,80; Regione Friuli Venezia Giulia Euro 4.220.632,20; Regione Sicilia Euro 6.292.445,28; Regione Molise Euro 6.215.418,03; Regione Marche Euro 7.649.745,27; Regione Abruzzo Euro 4.207.359,90; 5

Regione Sardegna Euro 11.765.780,59; Regione Liguria Euro 10.193.456,73; Regione Umbria Euro 4.781.090,79. Pagamento diretto dell INPS Nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'inps, dovrà inviare l'istanza anche all'ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015. Dell'avvenuto invio al Servizio Ispettivo competente dovrà essere fornito adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza. Presentazione istanze Venendo, infine, agli aspetti prettamente operativi, le istanze dovranno essere compilate secondo un apposito modulo che verrà reso disponibile nella sezione modulistica del Ministero del Lavoro e inviate mediante PEC all indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, entro un congruo termine. L istanza deve essere corredata: 1. dall elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario; 2. del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Altre informazioni che l azienda dovrà dichiarare nell istanza sono: impossibilità di poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del Decreto n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un apposita relazione tecnica allegata; illustrazione dettagliata del piano di recupero occupazionale e degli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. 6

Riferimenti normativi D.Lgs. n. 185/2016; D.Lgs. n. 148/2015; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 7 del 24 marzo 2017; Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 12 del 5 aprile 2017; Articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244. - Riproduzione riservata - 7