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Transcript:

INFORMATIVA I.U.C. 2019 IMPOSTA UNICA COMUNALE La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 (articolo 1 commi da 639 a 731) ha istituito, a partire dal 1/01/2014, l Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da: - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali; - tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi a carico sia dei possessori che degli utilizzatori degli immobili; - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare interamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dagli utilizzatori degli immobili. I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Soggetti passivi Sono tenuti al pagamento dell I.M.U. i proprietari di immobili, esclusa l abitazione principale e le sue pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che, ai soli fini dell I.M.U., il coniuge assegnatario dell ex casa coniugale (abitazione principale) viene considerato titolare del diritto di abitazione e quindi è l unico soggetto passivo dell imposta. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Esenzioni L imposta municipale propria non si applica nei seguenti casi: - abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- nel Comune di Coseano sono state assimilate ad abitazione principale (e quindi da ritenersi esenti) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; - fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2009, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - fabbricati rurali ad uso strumentale; - è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. Su tale unità immobiliare l imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi e la TASI è esente. - dal 2016 sono ESENTI i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Determinazione della base imponibile A) Fabbricati Si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi moltiplicatori in base alla seguente tabella: Categoria catastale Moltiplicatore A (escluso A/10 uffici) C/2 C/6 C/7 160 B C/3 C/4 C/5 140 A/10 D/5 80 D (escluso D/5) 65 C/1 55 La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell area edificabile. B) Aree fabbricabili Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Il Comune di Coseano ha stabilito i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell accertamento I.M.U. C) Terreni agricoli Per i terreni agricoli si prende a riferimento il reddito dominicale risultante in catasto che deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per il moltiplicatore 135; Aliquote applicabili Le aliquote fissate dal Comune di Coseano per l anno 2019 sono le seguenti: - aliquota base 0,76%; - aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,40%; - abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al secondo grado aliquota 0,66%; - inoltre la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell applicazione dell agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. - Detrazioni d imposta Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Versamenti ACCONTO 2019 ENTRO 17/06/2019 I soggetti passivi IMU sono tenuti al versamento dell acconto entro il 17/06/2019 per un valore pari al 50% dell imposta. Si versa il restante 50% del dovuto annuo. SALDO 2019 ENTRO 16/12/2019 BOLLETTAZIONE Si ricorda che i modelli F24 per il versamento dell imposta IMU verranno recapitati direttamente a casa dei contribuenti interessati che avranno l obbligo di controllare i dati contenuti nell informativa prima di procedere al pagamento. Qualora si riscontrassero delle anomalie si prega di avvisare immediatamente l ufficio tributi che provvederà a verificare la posizione ed eventualmente a riemettere i modelli corretti. Codici Tributo Il codice catastale del Comune di Coseano è D085 Si riportano i codici tributo, istituiti dall Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 35/E del 12.04.2012, n. 53/E del 5/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013 da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la rata di acconto che quella di saldo per l anno 2019: Codice Tributo Denominazione 3912 Imu imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 Comune (per solo le categorie A/1 - A/8 - A/9) 3914 Imu imposta municipale propria per i terreni agricoli - Comune 3916 Imu imposta municipale propria per le aree fabbricabili Comune 3918 Imu imposta municipale propria per gli altri fabbricati Comune 3925 Imu imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Stato Si comunica che il codice IBAN del Comune per i versamenti tramite bonifico bancario è il seguente: Cod IBAN IT94W0306912344100000300124 presso INTESA SANPAOLO S.P.A. Cod BIC/SWIFT: BCITITMM. Calcolo I.M.U.

Sul suo sito internet il Comune mette a disposizione un software esterno per il calcolo dell I.M.U. e la predisposizione e la stampa del modello F24. Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti. Dichiarazione I.M.U. Le dichiarazione IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. T. A. S. I. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI Soggetti passivi Nel Comune di Coseano la TASI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di: - altri fabbricati; - aree edificabili - fabbricati rurali ad uso strumentale Esenzioni Il tributo sui servizi indivisibili non si applica nei seguenti casi: - le abitazioni principali, come definite ai sensi dell imposta municipale propria di cui all articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; - abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al secondo grado, - nel Comune di Coseano sono state assimilate ad abitazione principale (e quindi da ritenersi esenti) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; - è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. - abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti diversi dai titolari del diritto reale sull unità immobiliare che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, i possessori versano la TASI nella misura del 70%.

Determinazione della base imponibile La base imponibile è la stessa utilizzata ai fini dell imposta municipale propria. Aliquote applicabili Le aliquote fissate dal Comune di Coseano per l anno 2019 sono le seguenti: - altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,15%. - fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% Versamenti ACCONTO ENTRO 17/06/2019 I soggetti passivi TASI sono tenuti al versamento dell acconto entro il 17/06/2019 per un valore pari al 50% dell imposta. Si versa il restante 50% del dovuto annuo. SALDO ENTRO IL 16/12/2019 BOLLETTAZIONE Si ricorda che i modelli F24 per il versamento del tributo sui servizi indivisibili verranno recapitati direttamente a casa dei contribuenti interessati che avranno l obbligo di controllare i dati contenuti nell informativa prima di procedere al pagamento. Qualora si riscontrassero delle anomalie si prega di avvisare immediatamente l ufficio tributi che provvederà a verificare la posizione ed eventualmente a riemettere i modelli corretti. Codici Tributo Il codice catastale del Comune di Coseano è D085. Si riportano i codici tributo, istituiti dall Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 da utilizzare per compilare il modello F24 sia per la rata di acconto che quella di saldo per l anno 2019: Codice Tributo Denominazione 3959 TASI tributo per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 TASI tributi per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3961 TASI tributi per i servizi indivisibili per altri immobili Si comunica che il codice IBAN del Comune per i versamenti tramite bonifico bancario è il seguente:

Cod IBAN IT94W0306912344100000300124 presso INTESA SANPAOLO S.P.A. Cod BIC/SWIFT: BCITITMM. Calcolo T.A.S.I. Sul suo sito internet il Comune mette a disposizione un software esterno per il calcolo della T.A.S.I. e la predisposizione e la stampa del modello F24. Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti. Dichiarazione T.A.S.I. Le dichiarazione TASI vanno presentate entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. T. A. R. I. TASSA SUI RIFIUTI Sarà compito del Comune effettuare i calcoli di quanto dovuto per la TARI ed inviare direttamente a casa dei contribuenti il conteggio del dovuto e i modelli F24 per i versamenti. Si ricorda che la TARI sostituisce integralmente la TARES vigente nel 2013. Come per la vecchia imposta la tariffa sarà binomia e quindi suddivisa in quota fissa e quota variabile e per le utenze domestiche legata al numero dei componenti del nucleo familiare e ai metri quadrati delle abitazioni e relative pertinenze, mentre per le utenze non domestiche sarà legata solamente ai metri quadrati dei locali posseduto e/o occupati. Si precisa che l Amministrazione Comunale ha fissato le seguenti scadenze per il tributo TARI 2019: - prima rata 31/08/2019; - seconda rata 31/10/2019.