Art... Conferma del sistema di Classificazione

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Transcript:

Art... Conferma del sistema di Classificazione 1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall art.3 del CCNL del 31.3.1999, con le modifiche di seguito riportate. 2. Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria. 3. Con riferimento all art.3 del CCNL del 31.3.1999, è disapplicato il comma 7. 4. Nell ambito dell Allegato al CCNL del 31.3.1999, Declaratorie, sono disapplicate: a) con riferimento alla Categoria B, la sezione recante: Ai sensi dell art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3. ; b) con riferimento alla categoria D, la sezione recante: Ai sensi dell art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.. 5. A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili delle categorie B e D, per i quali, ai sensi dell art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell Allegato A al medesimo contratto, l accesso dall esterno avveniva, rispettivamente, nella posizione economica B3 e nella posizione economica D3, è conservato il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell ambito della categoria. 6. Anche per i profili di cui al precedente comma 5, l accesso avviene unicamente nelle posizioni iniziali delle categorie B e D. 7. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l assunzione di personale in profili con trattamento tabellare iniziale fissato nella posizione economica B3 o in quelli con trattamento tabellare fissato nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili. Successivamente, ai suddetti profili si applica quanto previsto dal comma 5. 8. Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma 5, l ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progressione economica continua ad essere quantificato sulla base del differenziale tra la posizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso per gli stessi precedentemente prevista in B3 e D3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale ammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico del personale. 9. A far data dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, la categoria A ed i profili ad essa ascritti sono da considerarsi ad esaurimento. Sono fatte salve le assunzioni

di personale della categoria A in esito di procedure selettive già concluse o ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 10.Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto. 11. In caso di passaggio tra categorie, ai sensi dell art.22, comma 15, del D.Lgs.n.75/2015, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica; 12.L importo dell assegno personale di cui al comma 11, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006. 13.Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente disapplicata anche la disciplina: a) dell all art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999; b) dell art.13 del CCNL del 31.3.1999; c) dell art.15 del CCNL del 31.3.1999; d) dell art.9 del CCNL del 9.5.2006 Art. Area delle posizioni organizzative (ex art. 8 CCNL 31.3.1999 ed art.10 CCNL 22.1.2004) 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a)lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b)lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e qualificazioni specialistiche, richiedenti c ompetenze elevate o innovative, acquisite, anche nell ente, in precedenti esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti), a n ch e c o n abilitazioni o iscrizioni ad albi, per alcune delle suddette attività. 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all art. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 3. Nei Comuni tra loro convenzionati per l esercizio di funzioni amministrative o per l espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano

la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell area delle posizioni organizzative di cui al presente articolo, nel rispetto anche delle previsioni del rispetto dell art.. 4. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all art.8, comma 1, lett.c) del CCNL del 31.3.1999 e all art.10, comma 2, lett. b), del CCL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto permangono fino alla scadenza per gli stessi prefissata. Art... Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative (ex art. 9 CCNL 31.3.1999) 1. Gli incarichi relativi all area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di procedure e criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell art.., comma 2, lett.a) e b), di conferimento dell incarico di posizione organizzativa a personale non classificato nella categoria D. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all art... Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all art...da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. Art.. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 31.3.1999) 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle

posizioni di cui all art.. è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di ad un massimo di.. annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della valutazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l ampiezza ed il contenuto delle funzioni delegate, con attribuzione di poteri di firma, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell art..., comma 2, l importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di ad un massimo di.. annui lordi per tredici mensilità 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 5. A far data dal., gli oneri connessi al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico dei relativi bilanci. A decorrere sempre dal., nel rispetto dell art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, tanto per le risorse scorporate che per le risorse che residuano sui fondi contrattuali, le risorse decentrate stabili, di cui all art., si riducono di un importo pari alle risorse complessivamente destinate all istituto delle posizioni organizzative nell anno 2017. 6. Nel caso in cui l ente non abbia istituito posizioni organizzative di alta professionalità o, avendole istituite, successivamente, le abbia soppresse, le risorse specificamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle stesse, pari allo 0,20% del monte salari dell anno 2001, ai sensi dell art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, non riducono le risorse decentrate stabili di cui all art. e rientrano tra quelle generali destinate al finanziamento dei vari istituti del trattamento accessorio del personale, di cui all art... 7. Nell ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all incarico attribuito nonchè e del grado di conseguimento degli obiettivi. 1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

delle posizioni organizzative, ove comunque utilizzate per tali finalità nel corso dell anno, tornano nelle disponibilità di bilancio. Progressione economica all interno della categoria (art. 5 ed art.13 CCNL 31.3.1999) 1. All interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse e f f e t t i v a m e n t e disponibili, è r i c o n o s c i u t a, i n m o d o s e l e t t i v o, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 8. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell istituto 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico delle risorse decentrate stabili di cui all art.. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 4, le risorse disponibili dell art... sono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti. 7. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che abbia conseguito la categoria superiore, secondo le previsioni dell art. 22 del D.Lgs.n.75/2017, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o del conseguimento della nuova categoria. 8. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 9. L attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l attivazione dell istituto con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 10. L esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale

è stata prevista l attribuzione della progressione economica. 11. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell ente di effettiva appartenenza. A tal fine l ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 12. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL. Disapplicazioni: (art. 5 CCNL 31.3.1999) (art. 34 CCNL 22.1.2004) (art. 35 CCNL 22.1.2004) (art. 9 CCNL 11.4.2008) (art. 19, comma 1, CCNL 22.1.2004) Art.. Disposizioni particolari (ex art. 15 CCNL 22.1.2004) 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l ordinamento organizzativo dell ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall art.... 2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell ipotesi considerata nell art., comma 2, lett.a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000. Art. Compensi aggiuntivi 1. Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all art..., in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell art. 35 del CCNL del 14.9.2000; b) i compensi incentivanti per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;

c) i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell art.9 della legge n.114 del 2014; d) i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n.326 del 2003; ai sensi dell art.6 del CCNL del 9.5.2006; (riportare in finanziamento?) e) i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell evasione ICI, ai sensi dell art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997(riportare in finanziamento?); f) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio; (ai sensi dell art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001: riportare in finanziamento?); g) i compensi ISTAT, ai sensi dell art.14, comma 5, del CCNL dell 1.4.1999 e dell art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 h) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; i) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; j) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004. 2. Gli enti, in sede di contrattazione integrativa, disciplinano la correlazione tra i compensi del comma 2, lett.b), c), d), e) ed f), e la retribuzione di risultato, di cui all art.. del presente CCNL. Disapplicazioni Art.8 del CCNL del 31.3.1999 Art.9 del CCNL del 31.3.1999 Art.10 del CCNL del 31.3.1999 Art.11 del CCNL del 31.3.1999 Art.20 del CCNL dell 1.4.1999 Art.15 del CCNL 22.1.2004 Art. 8 del CCNL del 5.10.2001 Art.10 del CCNL del 22.1.2004 Art.6 del CCNL del 9.5.2006