COMUNE DI VIESTE PROVINCIA DI FOGGIA ALLEGATO "A" CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO R. SPINA INDICE ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 2 DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO ART. 3 FINALITA GESTIONALI ART. 4 FORME DI GESTIONE ART. 5 MODALITÀ PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE ART. 6 SOGGETTI AFFIDATARI ART. 7 L OFFERTA ART. 8 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 9 CANONE MINIMO ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ART. 11 SCADENZA ART. 12 MANUTENZIONI ART. 13 CONTRIBUTI ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ART. 15 TUTELA DEI LAVORATORI ART. 16 SUB-CONCESSIONE ART. 17 CONDIZIONI DI GESTIONE E TARIFFE ART. 18 L AFFIDAMENTO IN GESTIONE ART. 19 REVOCA ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente Capitolato disciplina, in attuazione dell articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003 ), dell art. 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 Norme dello sviluppo dello sport per tutti e dell art. 24 e seguenti del Regolamento per la concessione di uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di C.C. n. 53 del 20.11.2008, le modalità di affidamento della gestione dell impianto sportivo comunale denominato R. Spina, al fine di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali. ART. 2 DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO Per impianto sportivo si intende lo spazio individuato mediante elaborato planimetrico destinato all attività sportiva costituito da: - Spazio per l attività sportiva (campo di calcio in erba sintetica) - Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi servizi, igienici, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi); - Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, illuminazione,emergenza,segnalazione); - Spazi per il pubblico (aree a verde, tribuna a gradinata, posto di primo soccorso); - L'impianto è costituito come da allegate planimetrie n. 1-2 e 3 e con esclusione dei locali indicati con le lettere "A" e "B" di cui alla planimetria n. 3; ART. 3 FINALITA GESTIONALI L impianto sportivo è una struttura destinata all uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell infanzia e dell adolescenza. ART. 4 FORME DI GESTIONE L impianto di cui all Art. 2 verrà gestito mediante affidamento a soggetti terzi, con procedura ad evidenza pubblica e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che l Amministrazione non ha personale da utilizzare nella forma di gestione diretta; ART. 5 MODALITÀ PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE L affidamento in gestione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica, nel bando sono indicati: - denominazione dell impianto sportivo identificato mediante elaborato planimetrico; - Nell'impianto sportivo possono essere svolte, oltre al gioco del calcio, altre attività sportive purché compatibili con le normative del CONI e nell'ambito della capienza massima di 950 spettatori così
come stabilito dal C.P.I. (come comunicato dal Dirigente dell'ufficio Tecnico con nota prot 18763 del 03/10/2018); - criteri di aggiudicazione; - durata della concessione; - valore del canone minimo che l Amministrazione Comunale intende percepire dall affidamento in gestione dell impianto; - la periodicità dell erogazione del versamento del canone da parte del soggetto gestore; - le tariffe da applicare; - soggetti ammessi a partecipare; - requisiti richiesti per la partecipazione; - modalità di presentazione della domanda; - modalità di formulazione dell offerta; - termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione; - ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento; Al bando saranno allegati: - fac-simile della convenzione di affidamento in gestione; - fac-simile della domanda di partecipazione. L avviso dovrà avere una diffusa pubblicità idonea a garantire l effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vieste ed all Albo online; ART. 6 SOGGETTI AFFIDATARI Costituisce criterio preferenziale nell affidamento degli impianti, l appartenenza del soggetto ad una delle seguenti categorie: - società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; - enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; - federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; - associazioni del tempo libero per l effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; - i consorzi, le cooperative, le società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro. Nel solo caso in cui alla procedura di affidamento non partecipino soggetti di cui al comma precedente, chiamati soggetti sociali, è possibile affidare gli impianti a soggetti diversi soggetti economici, con gli stessi obblighi e comunque nel rispetto della normativa vigente.
ART. 7 L OFFERTA L offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell impianto e da una offerta economica, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli. ART. 8 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La valutazione delle offerte presentate avverrà con attribuzione di punteggi, tenendo conto dei elementi costituenti il progetto e l offerta economica, come previsto dall'art. 4 del bando di gara: 1. Rispondenza dell attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili; 2. Esperienza nella gestione di impianti sportivi; 3. Qualificazione degli istruttori e degli allenatori qualificati Uefa b Uefa c diplomati Isef laurea in scienze motorie livello di attività svolta; 4. Livello di attività svolta; 5. Attività sportiva, ricreativa ed educativa a favore di giovani; 6. Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciuti dal CONI; 7. Numero tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell impianto; 8. Programma di gestione; 9. Programma degli investimenti, con particolare riferimento a miglioramenti all impianto sportivo; 10. Ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore; ART. 9 CANONE MINIMO L Amministrazione Comunale individua il canone in Euro 500,00 (cinquecento/00) annuo, a base d asta, da corrispondere da parte del Concessionario. Detto importo sarà in aumento in sede di presentazione dell offerta economica. ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio. ART. 11 SCADENZA La convenzione stipulata con il soggetto gestore ai sensi del presente regolamento avrà la durata di nove anni a far data dalla sottoscrizione della convenzione. ART. 12 MANUTENZIONI Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, in esse sono comprese: - le spese di manutenzione degli impianti, delle recinzioni, dei servizi, dei locali spogliatori e relativi annessi, dei cancelli d ingresso, delle recinzioni, nonché di qualsiasi altro impianto o attrezzatura connessa; - le spese di manutenzione ordinaria del rettangolo di gioco in erba sintetica consistente: nella spazzolatura del manto, irrigazione nei periodo di massima siccità, controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri ecc.) con apposita spazzatrice per evitare I'indurimento del terreno da gioco. Nel controllo dell'intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura come al punto precedente al fine di regolarizzare la superficie. Per il mantenimento del manto d erba artificiale dovranno essere osservate le seguenti avvertenze:
1. non gettare mozziconi e sigarette accese, bengala o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile; non utilizzare la superficie di giuoco per eventi alternativi come ad esempio spettacoli, concerti, campeggi, fiere e/o mercati, parcheggio, ristoro, senza aver avuto specifica autorizzazione e nel rispetto di adeguati interventi previsti dall Amministrazione. 2. Non utilizzare scarpe da giuoco con tacchetti no regolamentari e/o scarpe chiodate da atletica; non gettare oggetti contundenti o appuntiti e non lasciare per lungo tempo materiali pesanti sul tappeto erboso. 3. Non realizzare altre marcature sul tappeto erboso per qualsivoglia ragione, in quanto detti prodotti risultano sempre aggressivi sul politilene; disporre il divieto di fumo nell interno impianto. E a carico dell Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario. Qualora il Concessionario, per propria iniziativa ed a suo carico, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'amministrazione Comunale. ART. 13 CONTRIBUTI E facoltà dell Amministrazione Comunale concedere al concessionario,contributi straordinari, solo per interventi legati all attività di promozione sportiva e sociale (campionati, tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario a sostegno di costi di gestione reali e documentati; I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell accertamento della loro congruità da parte dell Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal concessionario cui l impianto è affidato in gestione. ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è obbligato: - alla custodia dell impianto, ivi comprese le aree esterne; - al pagamento delle utenze e tasse in genere derivanti dall uso dell impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata, le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, ed alle altre spese relative all impianto ecc..), con obbligo di procedere all'intestazione dei relativi contratti di fornitura, entro trenta giorni dall'aggiudicazione; - alla pulizia dei servizi di supporto (spogliatoi ed annessi servizi, igienici, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, ecc.); - alla pulizia degli spazi per il pubblico (aree a verde, tribune, gradinate, posto di primo soccorso, ecc.); - alla manutenzione ordinaria specificata al precedente art. 12; Il Concessionario è obbligato altresì: - al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell impianto. La mancata
osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant altro; - a presentare all Amministrazione Comunale copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione. ART. 15 TUTELA DEI LAVORATORI Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria. Il concessionario provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato. ART. 16 SUB-CONCESSIONE E fatto divieto di sub-concedere a terzi l impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d uso. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, l Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell impianto (locali, materiali, spazi e servizi). La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa. L utilizzo saltuario dell impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell impianto, come pure l uso temporaneo per finalità diverse, dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al cronoprogramma dell attività sportiva. L Amministrazione si riserva l uso degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate pari a venti ad anno. In tal caso il Concessionario dovrà assicurare tutti i servizi a titolo gratuito. Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l uso, con esclusione dell Amministrazione Comunale. ART. 17 CONDIZIONI DI GESTIONE E TARIFFE Il concessionario ha tutte le competenze gestionali dell impianto. Il concessionario ha l obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l uso degli impianti sportivi. Le entrate derivanti dall applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario. Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all interno dell impianto sportivo. L accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, come meglio specificato negli atti di concessione.
ART. 18 L AFFIDAMENTO IN GESTIONE L affidamento avverrà, per la durata di anni nove. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione, disciplinante gli aspetti economici e giuridici della gestione. ART. 19 REVOCA La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato ed alla convenzione disciplinante gli aspetti economici e giuridici della gestione è motivo di revoca immediata dell affidamento, senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo per la revoca della concessione. Art 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali l affidatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. L affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell impianto sportivo l affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E fatto assoluto divieto all affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..). planimetria n. 1.pdf planimetria n. 2.pdf planimetria n. 3.pdf