Statuto Associativo - 1 - Prot. n. 017 / 2010

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Prot. n. 017 / 2010 Associazione per l Assistenza ai Giovani ed Adulti Diabetici dell Area Livornese Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. Decreto Provincia di Livorno n. 13 del 12 aprile 2001 Protocollo di intesa con Az.USL/6 n. 782 del 21 settembre 2009 C. Fiscale 80018740490 Statuto Associativo - 1 -

Art.1 - DENOMINAZIONE E costituita l Associazione per l Assistenza ai Giovani ed Adulti Diabetici dell Area Livornese, denominata più brevemente A.G.D.A.L. - Livorno Onlus. Art. 2 - SEDE La sede legale dell Associazione è presso il domicilio del presidente pro tempore. Art. 3 - DURATA L Associazione, nata a Livorno l 8 maggio 1978, ha durata illimitata. Art. 4 - SCOPI E ATTIVITA L associazione costituita ai sensi della Legge 266/1991 e della Legge Regionale 28/1991 e successive integrazioni e modificazioni, non ha scopo di lucro, opera in forma democratica per soli fini di solidarietà, con attività finalizzate alla cura degli interessi individuali e collettivi dei soggetti con diabete, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. a - Favorisce la promozione e la diffusione con ogni mezzo delle informazioni scientifiche e non ai soggetti con diabete ed ai loro familiari, ad Enti pubblici e privati, all opinione pubblica, al fine di migliorare l informazione e la coscienza sociale del diabete e di tutte le sue problematiche. b - Sollecita gli organi politici e amministrativi,collaborando con essi, affinché le strutture sanitarie preposte alla prevenzione e cura dei soggetti con diabete siano poste nella condizione di fornire una assistenza specialistica secondo le più recenti Linee Guida Internazionali e Nazionali e che i protocolli adottati trovino la puntuale applicazione su tutto il territorio regionale. c - Promuove : - l abbattimento delle barriere che la scarsa conoscenza e l incomprensione frappongono per l inserimento dei soggetti con diabete nelle normali attività della vita. - iniziative di Educazione Sanitaria, Campi di istruzione, Corsi, Convegni, Dibattiti, Pubblicazioni ed ogni altra forma di informazione in forma pubblica o privata, con gestione diretta o mediante collaborazioni e convenzioni con enti pubblici e privati,locali, regionali e nazionali per favorire la conoscenza del diabete, la diagnosi precoce,la cura e la prevenzione delle sue complicanze ; - la collaborazione con altre realtà associative locali, regionali e nazionali per iniziative comuni e per lo scambio di esperienze; - la ricerca, attraverso programmi ed iniziative di carattere sociale, sanitario ed economico; - iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza ai soggetti con diabete ed alle loro famiglie, là dove l organizzazione pubblica è carente. Art. 5 - SOCI DELL ASSOCIAZIONE - QUOTA SOCIALE I soci si dividono in effettivi e sostenitori. Tutti i coloro che riconoscendosi negli scopi statutari intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati possono chiedere l adesione all associazione. La qualifica di Socio Effettivo si acquisisce dopo parere favorevole del Consiglio Direttivo e versando la relativa quota associativa annuale, stabilita in. 18,00. La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce invece versando una quota annuale non inferiore a. 50,00. Il sostenitore non può essere eletto alle cariche rappresentative dell associazione. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale e deve essere versata entro il 30 marzo ; non è frazionabile ne restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle Assemblea - 2 -

ne prendere parte alle attività dell Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI I Soci si impegnano a : - rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e gli eventuali regolamenti interni, tenere un comportamento conforme alle finalità dell associazione, svolgere le attività nei tempi e nei modi preventivamente concordati, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro ; - partecipare alle iniziative promosse dall associazione, alle Assemblee, votare direttamente o per delega, pagare la quota associativa annuale ; Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE I soci cessano di appartenere all Associazione per decesso, quando si rendano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota sociale,per motivata richiesta scritta. I soci sono esclusi, secondo valutazioni oggettive del Cons. Direttivo e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, per i seguenti motivi : - inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali ; - per aver arrecato danni morali o materiali all associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell associazione. Qualora il socio escluso rivesta una carica interna all Associazione,questo, decade immediatamente da tale carica. Le deliberazioni assunte dal Cons. Direttivo relativamente al presente articolo sono comunicate all interessato con lettera raccomandata a. r. e l esclusione decorre da tale data. Contro il provvedimento di esclusione, il socio, può ricorrere al Presidente dell Assemblea entro 30gg e su tale ricorso decide poi,in via definitiva, la prima Assemblea sia ordinaria che straordinaria successiva alla notifica dell espulsione. L efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell Assemblea, ma rimane la decadenza dall incarico. Il mancato ricorso avverso alla delibera pronunciata dal Cons. Direttivo entro 15gg dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione, comporta l accettazione della suddetta decisione da parte del socio. Fanno fede i timbri postali. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, non comporta alcun diritto sul patrimonio dell associazione, né rimborsi e/o corrispettivi di alcun titolo. Art. 8 - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Gli organi dell Associazione sono : l Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente,il Presidente Onorario, il Tesoriere, il Segretario,il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri. Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea dei soci è l organo deliberante dell associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali dell anno in corso. Essa è presieduta dal Presidente (in sua assenza dal VicePresidente) ed è convocata in via ordinaria almeno una volta l anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesta dal Cons. Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell Assemblea deve contenere l ordine del giorno, il luogo, la data e l ora della riunione in prima e seconda convocazione e deve avvenire mediante comunicazione diretta ( tramite posta) a ciascun socio almeno 15 giorni prima del giorno stabilito. In caso di votazione è consentita una sola delega. Il socio maggiorenne può essere rappresentato da un familiare o da un altro socio purché provvisto di delega scritta e il delegante sia in regola con la quota sociale. Il socio minorenne è rappresentato da un genitore/familiare purché il minore sia in regola con la quota sociale. L Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta di questi ultimi. In seconda convocazione, - 3 -

l assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all ordine del giorno. Qualora si debba decidere la modifica dello statuto o lo scioglimento dell Associazione, il Cons. Direttivo dovrà convocare l Assemblea Straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli : in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto ; dalla seconda convocazione in poi, la maggioranza assoluta dei voti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese,salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. L Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare : - nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali ; - approva le relazioni annuali del Cons. Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo ; - approva i programmi dell attività da svolgere ; - approva l importo delle quote associative ; - modifica e revoca precedenti decisioni e regolamenti interni ; - ratifica le dimissioni e l allontanamento dei soci e delibera sull eventuale ricorso. La deliberazione dell assemblea è inappellabile. Le decisioni dell Assemblea,sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti soci sia dissenzienti che assenti e sono esecutive. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali dei lavori dell assemblea redatto dal Segretario e firmato dal Presidente Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO L Associazione è amministrata da un Cons. Direttivo eletto dall Assemblea dei soci tra i propri componenti ed è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove. I Consiglieri dovrebbero essere, preferibilmente, genitori di diabetici o diabetici maggiorenni, durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti : - fissa le norme per il funzionamento dell Associazione ; - definisce ed approva l acquisto di attrezzature per il buon funzionamento dell associazione ; - delibera la radiazione delle attrezzature non più utilizzabili; - elabora e redige i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea; - determina il programma delle attività in base alle linee di indirizzo ed alle deliberazioni approvate dall Assemblea, promovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa ; - stabilisce i rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati ed altre organizzazioni similari ; - eleggere il Presidente,il vice Presidente e da indicazioni per l elezione del Presidente Onorario ; - eleggere il Tesoriere e il Segretario anche tra i non aderenti all associazione; - delibera sulla ammissione,sospensione ed espulsione dei soci ; - può attribuire incarichi ai singoli Consiglieri per lo svolgimento di particolari compiti di cui però resta responsabile delle decisioni finali. Il Cons. Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e la convocazione avviene prevalentemente via telefono,fax, e-mail. Quando invece la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei componenti il Cons. Direttivo, la convocazione deve avvenire entro 20gg dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Cons. Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade automaticamente dall incarico ed è sostituito dal primo dei candidati consiglieri non eletti. Art. 11 - PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Rappresenta l Associazione a tutti gli effetti nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Cons. Direttivo e ne garantisce l esecuzione delle deliberazioni. In caso di necessità o urgenza può assumere - 4 -

provvedimenti di competenza ed urgenza sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Cons. Direttivo. Dura in carica quanto il Cons. Direttivo ed è rieleggibile solo per tre mandati consecutivi. In caso di votazione, se vi fosse parità, il voto del presidente ha valenza doppia. In caso di assenza o impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente. Il Presidente gestisce una cassa per le spese di gestione dell Associazione utilizzando anche la carta BancoPosta per i prelievi dal c/c postale. Art. 12 - PRESIDENTE ONORARIO Viene eletto, su proposta del Consiglio Direttivo, dall Assemblea Generale dei soci tra i Presidenti dell associazione che hanno ricoperto più mandati consecutivi (almeno 3 ). Partecipa alle riunioni del Cons. Direttivo con solo voto consultivo. Su richiesta ed indicazioni del Cons. Direttivo rappresenta l associazione. Le sue decisioni, se non preventivamente concordate, debbono essere in linea con le politiche del Associazione e del Cons. Direttivo che dovrà ratificarle nella successiva riunione. Ha diritto all uso delle attrezzature di proprietà dell associazione ed al rimborso per le spese sostenute e documentate. Dura in carica quanto il Cons. Direttivo ed è rieleggibile. Art. 13 - VICE PRESIDENTE Viene eletto dal Cons. Direttivo tra i suoi membri. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Dura in carica quanto Il Cons. Direttivo ed è rieleggibile solo per tre mandati consecutivi. Art. 14 - TESORIERE Viene eletto dal Cons. Direttivo tra i suoi membri. Ha compiti tecnico-amministrativi, tiene e verifica cassa e contabilità, registra entrate e uscite su apposito libro, predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Cons. Direttivo ed è rieleggibile solo per tre mandati consecutivi. Art. 15 - SEGRETARIO Viene eletto dal Cons. Direttivo anche tra i non soci. Coadiuva il Presidente e assiste il Consiglio nelle riunioni verbalizzandone le delibere, il suo voto è puramente consultivo. Predispone le convenzioni con gli Enti su mandato e controllo del Cons. Direttivo. Raccoglie e gestisce l archivio cartaceo dell Associazione, il registro dei Soci,delle Assemblee e del Cons. Direttivo. Cura ed aggiorna l inventario dei beni dell Associazione. Dura in carica quanto il Cons. Direttivo ed è rieleggibile. Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione sui bilanci annuali. Partecipa,su invito del Cons. Direttivo alle sue riunioni ed il suo voto, se richiesto, è puramente consultivo. Art. 17 - COLLEGIO PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall Assemblea dei soci anche tra coloro che non sono soci e dura in carica tre anni. Elegge nel suo seno un Presidente. Ha funzione di dirimere eventuali controversie tra l Associazione ed i soci e viceversa. Delibera insindacabilmente su argomenti di natura regolamentare sottoposti dal Cons. Direttivo. Può partecipare, su invito del Cons. Direttivo, alle riunioni del Consiglio stesso ed il suo voto, se richiesto, è puramente consultivo. Art. 18 - PATRIMONIO Il Patrimonio dell Associazione è costituito dalle quote sociali annuali degli associati, dai contributi dei soci sostenitori, da elargizioni, donazioni, contributi di enti pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili, dal 5xmille,ecc. - 5 -

L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno con l obbligo di redigere entro tre ( 3 ) mesi il bilancio o il rendiconto annuale. Non è consentito distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS. E obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell Associazione per qualunque causa, e obbligatorio devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l organismo di controllo di cui all art.3,comma 190,della legge 23/12/1996 n 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 19 - PRESTAZIONI DELLE CARICHE SOCIALI Tutte le cariche associative, nonché tutte le prestazioni degli aderenti, per il conseguimento dei fini statutari, sono fornite per soli fini di solidarietà in modo personale, spontaneo e gratuito. Le spese effettivamente sostenute e documentate per l attività prestata, saranno rimborsate dall Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti dall Assemblea. Art. 20 - FORO COMPETENTE E quello della sede legale dell Associazione. Per quanto non disciplinato e previsto espressamente dal presente Statuto,si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché la normativa specifica in materia di ONLUS. Approvato a Livorno il 10 aprile 2010 dall Assemblea dei soci. Il Presidente : Antonio Benigni Il Segretario : Isabella Sartori Firme sull originale. - 6 -