VADEMECUM IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEI CONFLITTI FAMILIARI E PROCEDIMENTO AVANTI L UFFICIALE DI STATO CIVILE PER LA SEPARAZIONE, IL DIVORZIO E LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI (LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162) Inquadramento generale In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2014 n.162 di conversione con modificazioni del decreto legge n.132 del 2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile (Nuove norme in materia di processo civile). Il provvedimento introduce al capo II (artt.2-11) la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati ossia un sistema di risoluzione delle controversie alternativo al percorso giudiziale svolto attraverso l assistenza degli avvocati, che consente alle parti di raggiungere entro breve termine (3 mesi + eventuali 30 giorni) un accordo conciliativo idoneo a valere quale titolo esecutivo funzionale per l iscrizione di ipoteca. L art. 3 (in vigore dal 9 febbraio 2015) prevede come condizione di procedibilità della domanda giudiziale l esperimento di negoziazione assistita nei seguenti casi: a) per le controversie in materia di risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti; b) per le controversie aventi a oggetto la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000,000 euro (fuori dai casi della mediazione obbligatoria. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. L improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione inclusa l opposizione; b) nei procedimenti di CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c.; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di condizione relativi all esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell azione civile esercitata nel processo penale. L art. 6 (in vigore dal 13 settembre 2014) disciplina la procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L art. 12, Capo III (in vigore dall 11 dicembre 2014) prevede che i coniugi possano comparire innanzi all ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Fatto salvo quanto previsto dai capi II e III, restano escluse dall ambito di operatività della legge 10 novembre 2014: - le cause relative a diritti indisponibili (art. 2, co.2 lett. b) come, ad esempio, gli alimenti, lo status, le cause di divorzio (fuori dai casi previsti dall art.3 co.1 n. 2 lett. b) L. 01.12.1970 n. 898), nullità del matrimonio 1 Avv. Sabrina De Santi
- e le cause in materia di lavoro. PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA La procedura di negoziazione assistita prevede le seguenti fasi: 1. INVITO A STIPULARE LA CONVENZIONE (art.4): la parte che promuove l azione, tramite il proprio avvocato, INVITA la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Controparte può: a) Rifiutare l invito; b) Non rispondere all invito; c) Aderire all invito. L invito a stipulare la convenzione deve indicare l oggetto della controversia e contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La certificazione dell autografia della firma apposta all invito deve essere posta in essere dall avvocato che formula l invito (art.4 co.2). Se l invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo (art.4 co.3). 2. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSITITA (art.2): le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza dei propri avvocati (anche se iscritti all albo ai sensi dell articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96). La convenzione deve precisare (Art. 2 Co.2): a) il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non può essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti; b) l oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di diritto del lavoro. Requisiti della convenzione: Deve essere redatta in forma scritta pena di nullità (art.2 co.4) Deve essere conclusa con l assistenza di uno o più avvocati (art.2 co.5) Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni (art.2 co.6) E dovere deontologico informare della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art.2 co.7). 3. STIPULA DELL ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (art.5): se nel termine di 3 mesi (più eventuali 30 giorni) le parti risolvono in via amichevole la controversia, verrà stipulato un accordo di negoziazione assistita. L accordo: - deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono; - costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. - deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 2 Avv. Sabrina De Santi
- se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Gli avvocati certificano l autografia delle firme e la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. Costituisce illecito deontologico per l avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA (art.8) Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. RIFIUTO = termine di decadenza decorre dalla data del rifiuto; NO RISPOSTA ALL INVITO NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI = termine di decadenza decorre trascorsi i 30 giorni; MANCATO RAGGIUNGIMENTO ACCORDO = termine di decadenza decorre dalla dichiarazione di mancato accordo sottoscritta dagli avvocati. OBBLIGHI DEI DIFENSORI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA (art.9) Non possono essere nominati arbitri nelle controversie aventi medesimo oggetto o connesse ai sensi dell 810 cpc; Difensori e parti devono comportarsi secondo lealtà e devono tenere riservate le informazioni ricevute. Dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; Difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; A coloro che partecipano al procedimento si applicano gli art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore previste all art.103 del medesimo codice in quanto applicabili. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce per l avvocato illecito disciplinare. RACCOLTA DEI DATI (art.11 co.1) I difensori che sottoscrivono l accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 3 Avv. Sabrina De Santi
IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE ART.6 L. 162/2014 Il procedimento di negoziazione assistita in materia familiare ex art. 6 L. 162/2014 non è condizione di procedibilità, ma si pone come alternativa FACOLTATIVA al percorso giurisdizionale. Chi può fare la richiesta Cosa è possibile chiedere Coniugi (tramite i propri avvocati) Ex coniugi (tramite i propri avvocati) La richiesta è possibile: 1) In assenza di figli o con figli maggiorenni economicam ente autosufficien ti; 2) In presenza di figli minori, maggiorenni non economicam ente autosufficien ti o incapaci o portatori di handicap grave. Separazione consensuale personale Divorzio congiunto, ossia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio nei casi di cui all art. 3 co.1, n. 2) lett. b) della legge 898/1970 e successive modificazioni Modifica delle condizioni di separazione Modifica delle condizioni di divorzio A) Accordo di negoziazione assistita senza figli o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti con procedura di validazione (art.6 L.162/2014) In questa tipologia di accordo negoziazione assistita: - è obbligatoria la presenza di un avvocato per parte; - non è ammessa la partecipazione dei figli maggiorenni con proprio avvocato; - nell accordo andrà specificato che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare (art.6 co.3). - gli avvocati dovranno certificare l autografia delle firme e la conformità dell accordo a norme imperative e all ordine pubblico (art.5 co.2). 4 Avv. Sabrina De Santi
ITER PROCEDURALE (art.6 co. 2 L. 162/2014): 1. Stipula dell accordo di negoziazione assistita che non deve contenere alcun documento allegato; 2. Deposito in originale dell accordo presso la cancelleria dell ufficio di Stato Civile della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ai sensi delle norme del codice di procedura civile (NON PREVISTO TERMINE DI 10 GIORNI PER IL DEPOSITO IN PROCURA COME NEL CASO SUCCESSIVO SUB B). Il cancelliere, apposto un numero di registro, trasmette il fascicolo al Procuratore della Repubblica. 3. Controllo da parte del PM e comunicazione nullaosta: - se il Procuratore della Repubblica NON ravvisa irregolarità comunica agli avvocati a mezzo PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it), il nullaosta ai fini degli adempimenti di cui all art.6 co.3; - se il Procuratore della Repubblica RAVVISA irregolarità comunica agli avvocati, via PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it), il diniego di nullaosta indicando quali siano le irregolarità riscontrate in modo che le parti possano provvedere alle correzioni e depositare un nuovo accordo corretto. 4. Gli avvocati, a seguito della comunicazione, dovranno ritirare, presso l ufficio di stato civile della Procura, l unico originale dell accordo depositato con il nullaosta. 5. Almeno uno degli avvocati dovrà fare copia conforme dell originale dell accordo di negoziazione assistita con il nullaosta e trasmetterlo all ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto entro 10 giorni (art.6 co. 3). Il termine di 10 giorni per la trasmissione all ufficiale di stato civile da parte di almeno uno degli avvocati (Circolare n.6/2015) di copia autenticata dell accordo munito di nullaosta di cui all art.6 co. 3 decorre dalla comunicazione via PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it). Per il Comune di Verona la copia conforme dell originale dell accordo potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità: - via raccomandata con avviso di ritorno a Comune di Verona Ufficio separazioni e divorzi c/o Stato Civile, via Adigetto 10, 37122 Verona (VR); - via FAX al numero 045 8078320 - via PEC a statocivile@pec.comune.verona.it - a mani: in questo caso il Comune rilascia una ricevuta di deposito. All avvocato che vìola l obbligo di trasmissione all ufficiale di stato civile entro 10 giorni sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396 (art.6 co.4). La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati abbia provveduto alla trasmissione (Circolare n.6/2015). 5 Avv. Sabrina De Santi
DECORRENZA EFFETTI Separazione: il termine per il divorzio decorre (nuovo testo art.3 l.898/1970) dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita; Divorzio: l accordo di negoziazione assistita è da ritenersi passato in giudicato dal momento del raggiungimento dell accordo e, dunque, dalla sottoscrizione dello stesso. L obbligo di trasmissione all ufficiale dello stato civile è da considerarsi come un posterius per l avvocato che ha partecipato alla negoziazione assistita (vd. Filippo Danovi combinato degli artt. 6 co.3 e 5 co.3 l. 162/2014). B) Accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (art.6 L.162/2014) In questa tipologia di accordo di negoziazione assistita: - è obbligatoria la presenza di un avvocato per parte; - non è ammessa la partecipazione dei figli maggiorenni con proprio avvocato; - nell accordo andrà specificato che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art.6 co.3). - gli avvocati dovranno certificare l autografia delle firme e la conformità dell accordo a norme imperative e all ordine pubblico (art.5 co.2). ITER PROCEDURALE (art.6 co.2 L. 162/2014): 1. Stipula dell accordo di negoziazione assistita che non deve contenere alcun documento allegato; 2. Deposito in originale dell accordo presso la cancelleria dell ufficio di Stato Civile della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ai sensi delle norme del codice di procedura civile (ENTRO TERMINE DI 10 GIORNI (a differenza del caso precedente sub A). Il cancelliere, apposto un numero di registro, trasmette il fascicolo al Procuratore della Repubblica. 3. Controllo da parte del PM e comunicazione autorizzazione: - se il Procuratore della Repubblica ritiene che l accordo RISPONDA all interesse dei figli comunica agli avvocati via PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it), l autorizzazione ai fini degli adempimenti di cui all art.6 co.3; - se il Procuratore della Repubblica NON ritiene che l accordo di negoziazione assistita raggiunto dalle parti RISPONDA all interesse dei figli comunicherà agli avvocati, via PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it), le ragioni della mancata autorizzazione e, entro 5 giorni, trasmetterà l accordo al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi 30 giorni, udienza di comparazione delle parti e degli avvocati (art.6 co.2). NOTA Si veda Tribunale di Torino 15.01.2015 e 20.04.2015, Tribunale Termini Imerese 24.03.2015 e comunicazione del Tribunale di Bologna n. 39 del 25.02.2015. 6 Avv. Sabrina De Santi
4. Gli avvocati, a seguito della comunicazione, dovranno ritirare, presso l ufficio di stato civile della Procura, l unico originale dell accordo depositato con l autorizzazione. 5. Almeno uno degli avvocati dovrà fare copia conforme dell originale dell accordo di negoziazione assistita con l autorizzazione e trasmetterlo all ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto entro 10 giorni (art.6 co. 3). Il termine di 10 giorni per la trasmissione all ufficiale di stato civile da parte di almeno uno degli avvocati (Circolare n.6/2015) di copia autenticata dell accordo munito dell autorizzazione decorre dalla comunicazione via PEC (statocivile.procura.verona@giustiziacert.it). Per il Comune di Verona la copia conforme dell originale dell accordo potrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità: - via raccomandata con avviso di ritorno a Comune di Verona Ufficio separazioni e divorzi c/o Stato Civile, via Adigetto 10, 37122 Verona (VR); - via FAX al numero 045 8078320 - via PEC a statocivile@pec.comune.verona.it - a mani: in questo caso il Comune rilascia una ricevuta di deposito. All avvocato che vìola l obbligo di trasmissione all ufficiale di stato civile entro 10 giorni sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396 (art.6 co.4). La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati abbia provveduto alla trasmissione (Circolare n.6/2015). N.B. Per poter procedere con la trascrizione degli accordi contenenti contratti o atti soggetti a trascrizione è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Gli accordi di negoziazione assistita NON possono contenere assegni una tantum. DECORRENZA EFFETTI Separazione: il termine per il divorzio decorre (nuovo testo art.3 l.898/1970) dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita; Divorzio: l accordo di negoziazione assistita è da ritenersi passato in giudicato dal momento del raggiungimento dell accordo e, dunque, dalla sottoscrizione dello stesso. L obbligo di trasmissione all ufficiale dello stato civile è da considerarsi come un posterius per l avvocato che ha partecipato alla negoziazione assistita (vd. Filippo Danovi combinato degli artt. 6 co.3 e 5 co.3 l. 162/2014) 7 Avv. Sabrina De Santi
SCHEMA DEL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART.6 Coniuge invita, tramite il proprio avvocato, l altro coniuge alla convenzione L altro coniuge, assistito dal suo avvocato, entro 30 giorni può Aderire all invito Rifiutare l invito Gli avvocati stipulano una convenzione di negoziazione Si apre la fase di negoziazione al termine della quale gli avvocati Concludono un accordo NON concludono l accordo L avvocato trasmette accordo al PM (entro 10 giorni se figli minori, maggiorenni non eco-autosuff. o incapaci o portatori di handicap grave) PM NON autorizza Il PM trasmette, entro 5 giorni, l accordo al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti 8 Avv. Sabrina De Santi PM autorizza/dichiara il nullaosta L avvocato deve trasmettere, entro il termino di 10 giorni, copia autenticata dell accordo all ufficiale di Stato Civile per le annotazioni
PROCEDIMENTO AVANTI L UFFICIALE DI STATO CIVILE CON L ASSISTENZA FACOLTATIVA DI UN AVVOCATO NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (art.12 L.162/2104, Circolare del Ministero dell Interno n.19/2014, n.21/2014 e n.6/2015) I coniugi, qualora non vi siano figli o qualora siano genitori di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, possono concludere, innanzi all ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio, con l assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale/di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio/di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L ufficiale dello stato civile dovrà acquisire, da parte di ciascuno dei coniugi, dichiarazioni in merito all assenza di figli ai sensi dell art.46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e dovrà disporre gli idonei controlli ai sensi dell art.71 del medesimo regolamento (cfr. Circolare del Ministero dell Interno n.19/2014). È possibile accedere a tale procedimento nel caso in cui siano presenti figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti non comuni tra i coniugi, ma figli di uno soltanto dei richiedenti (Circolare n.6/2015). N.B. L accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. NON rientra nel divieto previsto dalla norma l obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile). In materia di modifica delle condizioni di separazione o divorzio le parti potranno chiedere l attribuzione/la revoca/la revisione quantitativa dell assegno periodico (Circolare n.6/2015). NON può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell assegno periodico di divorzio, cd. liquidazione una tantum (Circolare n.6/2015). ITER PROCEDURALE (art.12 co.3 l. 162/2014, Circolare del Ministero dell Interno n.19/2014 e n.21/2014) 1. Il coniuge o l avvocato deve prendere un appuntamento presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o il Comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio (art. 12 co.1). Per i coniugi residenti a Verona o il cui matrimonio è stato trascritto o iscritto nel Comune di Verona è necessario prendere un appuntamento presso l Ufficio separazioni e divorzi del Comune stesso, Dott.ssa Pirmati, terzo piano - stanza n.19, via Adigetto 10, 37122 Verona o telefonicamente al n. 045 8079501 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure inviando un'e-mail a statocivile.informazioni@comune.verona.it. 2. L ufficiale dello stato civile, al giorno fissato, riceve, da ciascuno dei coniugi, personalmente, le dichiarazioni di volontà in merito alla volontà di separarsi/far cessare gli effetti civili del matrimonio/ottenere lo scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate. 9 Avv. Sabrina De Santi
3. L ufficiale di stato civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni delle parti, dovrà redigere, immediatamente, l atto destinato a contenere l accordo (nell atto redatto si dovrà dare conto di aver invitato le parti a comparire nella data assegnata). Delle generalità dell avvocato che eventualmente assiste la parte si dovrà dare conto nell atto che verrà redatto da parte dell ufficiale. 4. Le parti vengono invitate da parte dell ufficiale di stato civile a comparire non prima di 30 giorni dopo dalla ricezione delle loro dichiarazioni per la conferma dell accordo. Viene quindi fissato un altro appuntamento. Questo adempimento è escluso per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Nel periodo intercorrente tra la data dell atto e quella fissata per la conferma dell accordo l ufficiale di stato civile potrà svolgere dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle parti. 5. Decorsi i 30 giorni: a) i coniugi possono decidere di non comparire (diritto di ripensamento): la loro mancata comparizione equivarrà ad una mancata conferma dell accordo (è escluso per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio); In questo caso l ufficiale dovrà comunque iscrivere l atto redatto nei registri dello stato civile dando conto della mancata conferma. L atto non sarà suscettibile di annotazione. oppure b) i coniugi compaiono alla data fissata: l accordo terrà luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione/divorzio/modifica condizioni di separazione o divorzio e l ufficiale di stato civile dovrà esigere un diritto fisso non superiore a 16,00 euro; In questo caso l ufficiale dello stato civile dovrà comunicare alla cancelleria, presso la quale risulti iscritta la causa di separazione/divorzio o presso il giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di separazione/divorzio oggetto di modifica, l avvenuta iscrizione dello stesso nei registri dello stato civile (cfr. Circolare del Ministero dell Interno n.21 del 9 dicembre 2014). L accordo dovrà essere annotato sull atto di nascita e sull atto di matrimonio (cfr. Circolare del Ministero dell Interno n.21 del 9 dicembre 2014). N.B. la presenza dell avvocato è facoltativa; l eventuale opera del legale non è da qualificarsi come rappresentanza della parte assistita che dovrà comparire personalmente innanzi all ufficiale. DECORRENZA EFFETTI Il termine per il divorzio decorre (nuovo testo art.3 l.898/1970) decorre dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale di stato civile. Di conseguenza, la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. 10 Avv. Sabrina De Santi
SCHEMA DEL PROCEDIMENTO AVANTI L UFFICIALE DI STATO CIVILE EX ART.12 L ufficiale di stato civile riceve le dichiarazioni dei coniugi e redige immediatamente l atto destinato a contenere l accordo Le parti vengono invitate a comparire non prima di 30 giorni per la conferma dell accordo Superati i 30 giorni Comparizione delle parti = conferma dell accordo I coniugi NON compaiono (diritto di ripensamento) = mancata conferma dell accordo L ufficiale dovrà comunicare alla cancelleria l avvenuta iscrizione dell atto nei registri dello stato civile L ufficiale dovrà comunque iscrivere l atto redatto nei registri dello stato civile dando conto della mancata conferma l accordo dovrà essere annotato sull atto di nascita e sull atto di matrimonio Per maggiori approfondimenti consultare: FILIPPO DANOVI, I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, pag. 1141 e ss., Famiglia e diritto n.12/2014; FERRUCCIO TOMMASEO, La tutela dell interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, pag. 157 e ss., Famiglia e diritto n.2/2015 MICHELE SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, pag. 295 e ss., Famiglia e diritto n.3/2015 11 Avv. Sabrina De Santi
ALLEGATI All.1 - INFORMATIVA EX ART. 2, CO. 7 Io sottoscritto/a.., nato/a a.. il, Cod. Fisc., residente in, Via.. (ovvero nella qualità di legale rappresentante di.., Cod. Fisc., residente/con sede in, Via..), in ossequio a quanto previsto dall art. 2, co. 7, L. n. 162/2014, dichiaro di essere stato/a informato/a dall Avv. del Foro di.: 1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. L. n. 162/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra me (ovvero ) e, Cod. Fisc., residente/con sede in, Via.., in relazione a.; 2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l assistenza di un avvocato per parte è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese; 3) che l accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.; 5) che dal momento della comunicazione dell invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall art. 4, co. 1, L. n. 162/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati; 6) che i difensori e le parti sono tenuti all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale; 7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell art. 103 c.p.p. in quanto applicabili; 8) che copia dell accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell Ordine circondariale del luogo ove l accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati..., lì Firma Vera ed autentica la superiore firma Avv... 12 Avv. Sabrina De Santi
TRIBUNALE DI VERONA Al Procuratore della Repubblica ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI (ai sensi dell art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) I signori, nata a il (C.F. ) e residente in, Via n. ; titolo di studio: ; professione: ; assistita dall avv.to (C.F. ), del Foro di Verona con studio in Verona, Via n., PEC: - fax, ove si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni; e, nato a il (C.F. ) e residente in Via n. ; titolo di studio: ; professione: ; assistito dall avv. del Foro di Verona (C.F. ) con studio in Verona, Via, n., PEC: - fax, ove si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni; PREMESSO CHE - Hanno contratto matrimonio concordatario in, il, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, Anno, Parte _, Serie _, Num. ; - Dall unione è nato un figlio: : nato a il, minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente; - I coniugi si trovano in regime di dei beni. *** I signori e, ritenendo la prosecuzione della convivenza non più tollerabile e avendo concordato le condizioni della loro separazione, chiedono al Procuratore della Repubblica di Verona di voler autorizzare, ai sensi dell art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza; 2) Affidamento e mantenimento del figlio; 3) Assegnazione casa coniugale; 4) Altri patti eventuali. 5) Ascolto del minore? *** Ai sensi dell art. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. *** Tanto premesso, le parti CHIEDONO al Procuratore della Repubblica di Verona di voler autorizzare l accordo. Verona, 13 Avv. Sabrina De Santi
Tizio È autentica Avv. Caia È autentica Avv. Dichiarazione degli avvocati: Io sottoscritto avv. dichiaro che l accordo che precede è conforme a norme imperative e all ordine pubblico. Verona, Avv. Io sottoscritto avv. dichiaro che l accordo che precede è conforme a norme imperative e all ordine pubblico. Verona, Avv. 14 Avv. Sabrina De Santi
TRIBUNALE DI VERONA Al Procuratore della Repubblica ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI (ai sensi dell art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) I signori, nata a il (C.F. ) e residente in, Via n. ; titolo di studio: ; professione: ; assistita dall avv.to (C.F. ), del Foro di Verona con studio in Verona, Via n., PEC: - fax, ove si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni; e, nato a il (C.F. ) e residente in Via n. ; titolo di studio: ; professione: ; assistito dall avv. del Foro di Verona (C.F. ) con studio in Verona, Via, n., PEC: - fax, ove si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni; PREMESSO CHE - Hanno contratto matrimonio concordatario in, il, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, Anno, Parte _, Serie _, Num. ; - Dall unione è nato un figlio: : nato a il, maggiorenne economicamente autosufficiente; - I coniugi si trovano in regime di dei beni. *** I signori e, ritenendo la prosecuzione della convivenza non più tollerabile e avendo concordato le condizioni della loro separazione, chiedono al Procuratore della Repubblica di Verona di voler dare il nulla osta, ai sensi dell art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, alla separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza; 2) Altri patti eventuali. *** Ai sensi dell art. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. *** Tanto premesso, le parti CHIEDONO al Procuratore della Repubblica di Verona di voler dare il nulla osta all accordo. Verona, Tizio Caia 15 Avv. Sabrina De Santi
È autentica Avv. È autentica Avv. Dichiarazione degli avvocati: Io sottoscritto avv. dichiaro che l accordo che precede è conforme a norme imperative e all ordine pubblico. Verona, Avv. Io sottoscritto avv. dichiaro che l accordo che precede è conforme a norme imperative e all ordine pubblico. Verona, 16 Avv. Sabrina De Santi