(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

Documenti analoghi
DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

DELIBERAZIONE n. 29 del 6 settembre 2013

DELIBERAZIONE n. 41 del 28 ottobre 2013

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Itineris S.r.l. /Telecom Italia S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 15 del 28 marzo 2014

DELIBERAZIONE n. 27 del 6 settembre 2013

DELIBERAZIONE n. 12 del 7 marzo 2013

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX /Wind Telecomunicazioni XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Acchiappastelle Società Cooperativa Sociale /H3G S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Aldo Nenci

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DETERMINAZIONE n. 24 del 28 ottobre Oggetto: Definizione della controversia Mauro Ciardi / Fastweb S.p.A. IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia xxx

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vincenzo Mazzarisi /Sky Italia S.r.l.

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERAZIONE n. 38 del 27 ottobre 2014

DELIBERAZIONE n. 18 del 28 marzo 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX

DETERMINAZIONE n. 3 del 3 marzo Oggetto: Definizione della controversia Alberto Profumo / Antea S.r.l. IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X X XXX /Vodafone Omnitel XX

DETERMINAZIONE n. 6 del 15 dicembre Oggetto: Definizione della controversia XXX XXXXX XXXXXXXX /Ultracomm XXX IL DIRIGENTE

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giuseppe Costa /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A.

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Determinazione 28/2014. Definizione della controversia XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Francesco Ciribì /Sky Italia S.r.l.

DELIBERAZIONE n. 21 del 27 settembre 2012

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX /OKcom XXX XX XXXXXXXXXXXX

DELIBERAZIONE n. 22 del 5 maggio 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX/Telecom Italia XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Daniela Giuseppa Gemelli /Fastweb S.p.A.

DETERMINAZIONE n. 15 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Roviello / Wind Tre XXX (già H3G XXX)

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXX /Ambrogio XXX/ Telecom Italia XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

DETERMINAZIONE n. 5 del 15 dicembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XX XXXXXXXX /Wind Telecomunicazioni XXX IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Saverio Innocenti /Vodafone Omnitel B.V.

Tit del 14/07/2015

DETERMINAZIONE n. 1 del 24 febbraio 2012 LA DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX Rotili /Fastweb XXX

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Buttiglione Crescimanni /Wind Telecomunicazioni XXX

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Tommaso Casalotti /Sky Italia S.r.l. e Fastweb S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 5 del 6 febbraio 2015

Il giorno 27 novembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

DELIBERA n. 1/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Riccardo Mazzoni /Italiacom.net S.R.L.

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DETERMINAZIONE n. 13 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXX /Sky Italia XXX IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Alessandro Carbonara /Vodafone Omnitel B.V.

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 13 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX Ietti / Sky Italia XXXX IL DIRIGENTE

DELIBERA N. 2/11/CIR. Definizione della controversia Esposito / Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA,

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DETERMINAZIONE n. 17 del 15 giugno Oggetto: Definizione della controversia Scaviter Srl / Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vespignani Costruzioni XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

Il giorno 31 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 12 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia Pazzo per la Pesca di Manno XXXX / Wind Telecomunicazioni XXXX

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERAZIONE n. 17 del 6 febbraio 2015

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 ottobre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX di XXXX & X. XXX / Telecom Italia XXX

DELIBERAZIONE n. 20 del 7 maggio XXXXXXXXX X X XXX / BT Italia XXX. Oggetto: Presenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXXX /Telecom Italia XXX /Vodafone Omnitel XX

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXXX XXXXXX/ OKcom XXX XX XXXXXXXXXXXX IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 7 del 20 febbraio 2015

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 40 del 27 ottobre 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Paolo Giacalone / Antea S.r.l.

Transcript:

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX (Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Assenti: LETIZIA SALVESTRINI Componente Presiede: Sandro Vannini Segretario: Cinzia Guerrini Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto Allegati N. 0

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 269/11 del 7 settembre 2011 con cui i Sigg.ri XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX, in qualità di eredi di XXXX XX XXXXXX, chiedevano l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Telecomunicazioni XXX (di seguito, per brevità, Wind), ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS Allegato A; - la nota con cui questo Ufficio, in data 28 ottobre 2011, comunicava alle parti, ai sensi dell articolo 15 del citato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e successivamente, con comunicazione del 27 gennaio 2012, invitava le parti a presentarsi all udienza del 20 febbraio 2012 per la discussione delle controversia; 2/6

ESAMINATI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; DATO ATTO che l odierno Comitato si è insediato in data 4 maggio 2012 e che il precedente è decaduto il 17 dicembre 2011 per naturale scadenza del mandato; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. I Sigg. XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX, in qualità di eredi della de cuius XXXX XX XXXXXX, lamentano l applicazione in fattura, da parte di Wind, dei costi di disattivazione del servizio addebitati a seguito di recesso dal contratto di telefonia fissa (utenza n. XXXX XXXXXX) intestato alla Sig.ra XXXX XX XXXXXX. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: A seguito di disdetta contrattuale effettuata dal Sig. XXXXXXX XXXXXXX, in qualità di erede della Sig.ra XXXX XX XXXXXX, l utenza telefonica n. XXXX XXXXXX, intestata dal 2007 alla Sig.ra XXXX XX XXXXXX, veniva disattivata a metà del mese di aprile 2011; la parte istante riceveva quindi dall operatore Wind la fattura n. 9906655051 del 2 maggio 2011, comprensiva dell importo di euro 65,00 a titolo di costo per attività di cessazione servizio. In data 24 agosto 2011, la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom della Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso, attesa la mancata partecipazione al procedimento della parte istante medesima. Con l istanza di definizione della controversia la parte istante ha chiesto: 1) lo storno totale di 93,85 con morosità pendente ; 2) la copertura delle spese di procedura ; 3) indennizzi per la mancata e corretta informazione e lavorazione della raccomandata. La società Wind non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione. In data 12 giugno 2012 questo Ufficio ha effettuato, ai sensi dell art. 18 comma 2 della Delibera n. 173/07/CONS Allegato A, una richiesta istruttoria integrativa nei confronti della parte istante al fine di stabilire la data di sottoscrizione del contratto de quo; tale richiesta è stata riscontrata nel termine concesso. In data 21 giugno 2012 questo Ufficio ha effettuato, ai sensi dell art. 18 comma 2 della Delibera n. 173/07/CONS Allegato A, una richiesta istruttoria integrativa nei confronti della società Wind al fine di stabilire la data di introduzione del costo di disattivazione di euro 65,00 di cui trattasi; tale richiesta è stata riscontrata nel termine concesso. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. 3/6

La vicenda oggetto della presente controversia si incentra sulla contestazione dell applicazione in fattura, da parte di Wind, dei costi di disattivazione del servizio addebitati a seguito di recesso. In via preliminare, va rilevata l inammissibilità della domanda di cui al punto 3) delle richieste, in quanto si tratta di domanda nuova rispetto a quella formulata nel prodromico procedimento di conciliazione; tale domanda viola il principio dell obbligatorietà del tentativo di conciliazione e va pertanto rigettata. Per quanto concerne la richiesta inerente lo storno dell importo di euro 65,00 addebitato a titolo di costo della cessazione del servizio, si deve evidenziare che nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito di Wind al link http://www.infostrada.it/it/gen/offerta_vigente.phtml peraltro consultabile mediante il sito www.agcom.it nella sezione Tutela dell utenza e condizioni economiche dell offerta, la società Wind ha riportato i costi di disattivazione, che sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e all approvazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nel corso dell istruttoria finalizzata all accertamento in ordine all equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007. Se è vero, nel caso di specie, che l importo di euro 65,00, oggetto di contestazione, corrisponde esattamente ai costi effettivi di gestione riportati nella predetta tabella riepilogativa, si deve tuttavia osservare che, in considerazione del fatto che il predetto costo di disattivazione non è stato previsto in sede di adesione contrattuale avvenuta nel 2007, in quanto introdotto successivamente (nel 2011), la società Wind, ancor prima di pubblicizzare l introduzione dei relativi costi di disattivazione sul sito web, avrebbe dovuto informare la Sig.ra XX XXXXXX dell introduzione dei costi di disattivazione predetti con preavviso di 30 giorni rispetto al dies a quo di efficacia delle variazioni contrattuali, comunicandole altresì la facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto dall articolo 70, comma 4, del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259. Dalla documentazione agli atti, non risulta che Wind abbia provveduto alla corretta gestione del cliente, fornendo adeguata informativa ai sensi dell articolo 70, comma 4 di cui sopra; ciò premesso, si ritiene di accogliere la richiesta della parte istante limitatamente alla regolarizzazione della posizione amministrativo-contabile mediante lo storno dell importo di euro 65,00 sulla fattura contestata, relativo alla voce costo per attività di cessazione servizio. Si ritiene, infine, equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, della delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, anche in considerazione del fatto che la parte istante non ha presenziato all udienza di conciliazione del 24 agosto 2011. CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la società Wind Telecomunicazioni XXX non ha provveduto alla corretta gestione del cliente, fornendo adeguata informativa ai sensi dell articolo 70, comma 4 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259; CONSIDERATO che a fronte della fatturazione indebita non sussistono i presupposti per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità dell utente di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi non giustificati, oggetto di contestazione; 4/6

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover accogliere l istanza di parte limitatamente alla regolarizzazione della posizione amministrativa-contabile mediante lo storno dell importo di euro 65,00 addebitato a titolo di costo per attività di cessazione servizio nella fattura n. 9906655051 del 2 maggio 2011; RITENUTO, inoltre, di dover riconoscere a favore dell istante l importo di euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese procedurali; RITENUTO che l indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità, e pertanto tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19 comma 1 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A; UDITA l illustrazione della Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 5 luglio 2012; Con voti unanimi D E L I B E R A La società Wind Telecomunicazioni XXX, in accoglimento parziale dell istanza formulata dai Sigg. XXXXXXX Magnani e XXXXXXX Magnani, è tenuta: 1) a regolarizzare la posizione amministrativa-contabile della parte istante mediante lo storno nella fattura n. 9906655051 del 2 maggio 2011 dell importo di euro 65,00 riferito alla voce costo per attività di cessazione servizio ; 2) a corrispondere l importo, come sopra forfettariamente determinato, di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, della delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. 5/6

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Cinzia Guerrini Il Presidente Sandro Vannini 6/6