ISTITUTO COMPRENSIVO G. Falcone e P. Borsellino OFFANENGO REGOLAMENTO D ISTITUTO SANZIONI DISCIPLINARI (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) DOVERI INFRAZIONI AMMONIMENTI SANZIONI ORGANO COMPETENTE Ritardi FREQUENZA REGOLARE Mancata giustificazione nei tre giorni successivi al rientro dall assenza Ripetute assenze non giustificate Comunicazione telefonica o scritta alla Dimenticanza di materiale scolastico, di compiti, RESPONSABILITA E IMPEGNO NELLO STUDIO Ritardata restituzione delle verifiche e/o comunicazioni non firmate dai genitori Comunicazione scritta o telefonica alla ripetute nel tempo Responsabile di plesso Dirigente scolastico
Utilizzo di un linguaggio volgare COMPORTAMENTO CORRETTO E RISPETTOSO VERSO GLI ALTRI (COMPAGNI, DOCENTI, PERSONALE DELLA SCUOLA, ) Comportamenti e gesti offensivi Disturbo delle lezioni Possesso di oggetti pericolosi Atteggiamenti di esclusione verso l altro Atti violenti o lesivi verso gli altri con affidamento a collaboratori scolastici o ad altro docente (max. 10 min.) Consiglio di Sospensioni dalle lezioni ordinarie Consiglio di
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA Mancato rispetto delle disposizioni organizzative Mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o presente al fatto e/o presente Consiglio di
Sporcare intenzionalmente strutture, arredi, strumenti e materiali UTILIZZO CORRETTO DI STRUTTURE, ARREDI, STRUMENTI E MATERIALI Danneggiare intenzionalmente strutture, arredi, strumenti e materiali propri o altrui Utilizzare impropriamente strutture, arredi, strumenti e materiali Sottrarre materiali e strumenti altrui Azione di ripristino / risarcimento del danno e/o presente Azione di ripristino / risarcimento del danno Consiglio di
NOTE ESPLICATIVE Possono erogare le sanzioni i docenti, i Consigli di, il, il, il Consiglio d Istituto; non è possibile erogare sanzioni diverse da quelle stabilite in questo documento. Gli ammonimenti (richiami verbali, comunicazioni telefoniche o scritte alla ) devono essere registrate sul registro p ersonale dell insegnante. Ripetute ammonizioni possono portare, a giudizio dell insegnante di e/o del Consiglio di, a sanzioni disciplinari. (sospensione dall intervallo, nota disciplinare sul registro di, a cura dell insegnante di, sospensione dalle lezioni ordinarie, esclusione da uscite didattiche/, a cura del Consiglio di ) In casi di sospensione dalle lezioni ordinarie, da visite guidate/, con obbligo di frequenza è opportuno che all alunno/a vengano assegnate le seguenti attività: a) Attività di riflessione / ripensamento relative al proprio comportamento b) Attività di autovalutazione e strategie di monitoraggio del proprio comportamento c) Attività di studio d) A richiesta e/o in accordo con la, possono essere affidate attività di riordino del materiale scolastico, della, delle aule speciali e dei laboratori La sospensione con allontanamento dalla Comunità scolastica può essere convertita in attività utili per la scuola. Tali attività e le connesse modalità di attuazione sono concordate con la (tempi, orari, assistenza, sorveglianza). NORME PROCEDURALI Qualora sia necessario erogare una sanzione disciplinare che comporti l esclusione da attività didattiche, le deliberazioni sono assunte dal competente Organo solo dopo aver sentito le giustificazioni dell alunno/a che ha facoltà di produrre prove e testimonianze. Le motivazioni dei provvedimenti devono essere sempre esplicitate e comunicate all alunno e ai genitori; nella comunicazione deve essere segnalata la possibilità di usufruire della conversione della sanzione disciplinare in attività utili per la scuola, Anche l eventuale conversione è comunicata per iscritto alla. Tali provvedimenti disciplinari verranno riportati nel registro dei verbali del Consiglio di. IMPUGNAZIONI - Contro le decisioni dell Organo che ha inflitto le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, all Organo di garanzia interno alla scuola. - E ammesso ricorso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione al Provveditore agli Studi (Art. 328, DL 297 / 1994), che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico provinciale relativo alla Scuola Media.