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Spedizione in abbonamento postale Art. 2 comma 20/C L. 662/96 Autorizz. Dirpostel L Aquila ANNO XXXIII N. 73 Speciale (Territorio) R E P U B B L I C A I T A L I A N A BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO PARTE I, II, III, IV - L AQUILA, 14 GIUGNO 2002 - DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 67100 L Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 364690 364660 Fax 364665 PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: 77,47 (L. 150.000) Un fascicolo: 1,29 (2.500) Arretrati, solo se ancora disponibili 1,29 (L. 2.500). Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione. INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 67100 L Aquila Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell importo di 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.. Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale 67100 L Aquila. AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali integralmente o in sintesi che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicat i gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione gratuita o a pagamento è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l ineleggibilità e l incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali. SOMMARIO Parte I Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione ATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 119: L.R. 11/99 comma 6) art. 46 Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali.....pag. 2

DELIBERAZIONE 13.05.2002, n. 241: D.G.R. 119/2002 Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Rettifica errori materiali...pag. 20

PARTE I LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE ATTI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 119: L.R. 11/99 comma 6) art. 46 Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. LA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. 11/99 comma 6) art. 46 che delega la Giunta Regionale per l approvazione di specifici criteri per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA; Visti i D.P.R. 12.04.96 e n. 357/97; Vista la direttiva 97/11/CE relativa alle categorie di opere assoggettate alla verifica di compatibilità ambientale e alla verifica di impatto ambientale; Visto l art. 5 comma 2 della L.R. 77/99; Ravvisata l urgenza di fissare criteri ed indirizzi necessari per semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale, verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, fatte salve le successive determinazioni da parte del Ministero dell Ambiente; Visto l allegato Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ; Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento; a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA Di approvare l allegato Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ; Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI STORICO ARCHITTETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali Presidente Giunta Regionale: dott. Giovanni PACE Componente la Giunta: dott. Massimo DESIATI Direttore dell Area: ing. Pierluigi Caputi Dirigente del Servizio: arch. Antonio Sorgi

Art. 1 Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) 5 Art. 2 Compiti 5 Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti 5 Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie 5 Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 6 Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale 6 Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale 6 Art. 8 Misure di pubblicità 7 Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare 8 Art. 10 Conferenza dei Servizi 8 Art. 11 V.I.A. interregionale 8 Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica 8 Art. 13 Organo competente in materia di Valutazione di Incidenza 8 Art. 14 Opere, piani e programmi soggetti a Valutazioni di Incidenza 9 Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa 9 Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio 9 Art. l8 Norme finali 10 allegato I 11 ALLEGATO A 13 ALLEGATO B 15 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura: 15 2. Industria estrattiva 15 3. Industria energetica 15 4. Produzione e trasformazione dei metalli: 15 5. Industria dei prodotti minerali 16 6. Industria chimica 16 7. Industria dei prodotti alimentari 17 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: 17 9. Industria della gomma e delle materie plastiche: 17 10. Progetti di infrastrutture: 17 11. Altri Progetti: 18 12. Turismo e svaghi 19

Art. 1 Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) 1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di: - Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE); - Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE); - Nulla Osta Beni Ambientali (D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490); è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento. 2. Responsabile dello Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) è il Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale. Art. 2 Compiti 1. Lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) provvede: - alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA. e Valutazione di incidenza; - a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale; - a predisporre la modulistica; - ad informatizzare le procedure anche in via telematica; - alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche; - alla redazione del registro nel quale è riportato l elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di V.I.A. e di V.C.A; Il Responsabile dello Sportello provvede: - alla nomina dei responsabili del procedimento; - alla nomina del responsabile dell informazione per le procedure di V.I.A. Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti 1. Lo Sportello Regionale per l Ambiente (S.R.A.) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di V.I.A., Verifica, Valutazione di Incidenza e N.O. BB.AA.. 2. Per le categorie di progetti sottoposti a V.I.A. o Verifica di Compatibilità Ambientale: Qualora sarà necessario acquisire anche l autorizzazione paesistica di cui al D. L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, la stessa è rilasciata contestualmente alla V.I.A. o Verifica. Qualora sarà necessario acquisire anche la Valutazione d Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, la stessa è effettuata contestualmente alla V.I.A. o Verifica. Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie 1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la V.I.A., Verifica o Valutazione di Incidenza sarà necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo

Sportello Unico per l Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell A.R.T.A. o di altri Enti strumentali della Regione. Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (comma 2 art. 3, e lettera a - art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. L Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale è il Comitato di Coordinamento Regionale. 2. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto: - Dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.A.A. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici con funzioni di Presidente, in caso di sua assenza e Vicepresidente, può delegare altro Dirigente della Direzione; - dal Direttore della Direzione Turismo, Ambiente ed Energia o suo delegato; - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, con funzioni di Vicepresidente, o da un responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l Urbanistica o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Genio Civile per competente per Territorio o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - dal Dirigente del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per Territorio o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega; - da numero 3 esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale. 2. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 5 membri. 3. Le autorizzazioni ed i Pareri, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicate dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, al richiedente. 4. Ai componenti del Comitato, che non sono dipendenti della Regione, si applica la L.R. 10 agosto 1973 n. 35 e successive modifiche. Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (lettera b- art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. L organo tecnico competente in materia di V.I.A. è il Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.

Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a V.I.A. tutti i nuovi interventi e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti indicati all allegato A del presente regolamento, esclusa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Sono altresì soggetti a V.I.A. i progetti di cui all allegato B del presente regolamento, che ricadono anche parzialmente all interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 6.12.91 e dalla L.R. 38/96 sui parchi e aree protette. 3. Per i progetti di opere o impianti di cui ai commi precedenti, ricadenti all interno di aree indicate al comma precedente, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%. 4. Per i progetti che sono sottoposti a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l avvio di una fase preliminare (Scoping) volta individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA. Art. 8 Misure di pubblicità (lettera d- art. 4, art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996) 1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996. 2. Il Committente delle opere provvede alla pubblicazione: - su di un quotidiano di diffusione regionale; - su un quotidiano a diffusione nazionale; - con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati; di un annuncio contenente: a) l indicazione dell opera; b) la sua localizzazione riferita all incidenza spaziale e territoriale dell intervento; c) una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggior rilievo evidenziando l eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore. 3. L effettuato deposito, è tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici. 4. Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.A., chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale. 5. Le istanze, osservazioni, o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, presentate dopo il termine stabilito al comma precedente sono irricevibili.

6. Notizie sull esito del giudizio di Compatibilità ambientale è pubblicato sul B.U.R.A.. 7. Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per: assicurare l informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione; a richiesta, fornire copia degli atti depositati; la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, è incaricato un responsabile dell informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico dipendente diverso dal responsabile del procedimento. Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare (art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. Per i progetti di cui all allegato B del presente regolamento, che non ricadono in aree naturali protette, l autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 nel testo in vigore, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di V.I.A.. 2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono sottoposti a verifica le modifiche sostanziali di impianti esistenti, quali: - ampliamento di attività estrattive, superiore al 30% del volume complessivo autorizzato o superiore a 30.000 mc (15.000 nelle aree protette); - modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o portata superiore al 30%. Art. 10 Conferenza dei Servizi (comma 6 e 7 art. 5 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE) 1. L organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340, una o più Conferenze dei Servizi. 2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell amministrazione di appartenenza. 3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza. Art. 11. V.I.A. interregionale (art. 11 D.P.R. 12 aprile 1996) 1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, l Autorità competente si esprime sullo Studio di Impatto Ambientale, ovvero la decisione in merito

alla procedura di Verifica, d intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato. Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica (comma 7 art. 46 L.R. 11/99) 1. Qualora le opere indicate ai precedenti articoli sono poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l autorità competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull ambiente prodotti dall opera stessa. Art. 13 Organo competente in materia di Valutazione di Incidenza 1. L organo competente in materia di Valutazione di Incidenza è il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale. 2. Nel caso di piani e progetti che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sentito l Ente di gestione dell area, esprime la propria valutazione. 3. Per la redazione dell istruttoria, lo Sportello Regionale per l Ambiente, può avvalersi della collaborazione di membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Aree Protette ai quali è corrisposto il gettone di presenza in relazione alle sedute necessarie per la redazione della relazione istruttoria. 4. A tal fine il responsabile dello Sportello richiede al Direttore la nomina di un relatore e di un contro relatore per la stesura della relazione istruttoria. Art. 14 Opere, piani e programmi soggetti a Valutazioni di Incidenza 1. Sono soggetti a Valutazioni d Incidenza i piani, i programmi e le opere definite dall art. 5 del D.P.R. 375/97. 2. I piani urbanistici, ipiani territoriali ed i piani di settore che contengono previsioni di interventi che comportino trasformazioni territoriali insistenti su SIC e ZPS devono illustrare, con un apposito studio, gli effetti diretti ed indiretti che le relative previsioni possono comportare sui suddetti siti, evidenziando le eventuali modalità adottate per rendere compatibili le medesime previsioni pianificatorie con le esigenze di salvaguardia, comprese le eventuali misure di mitigazione e compensazione che il piano adotta o prescrive. Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa (8 e 9 Comma art. 5 D.P.R. 357/97)

1. Qualora, nonostante le conclusioni negativa della Valutazione d Incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, l organo competente in materia di Valutazione d Incidenza adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e né da comunicazione al Ministero dell Ambiente. 2. Qualora nei siti ricadono tipi di Habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto, di cui sia stata valutata l incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell uomo e la sicurezza pubblica o con le esigenze di primaria importanza per l ambiente, ovvero previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio (D.M. Beni Cultuali e Ambientali 26 settembre 1997) 1. La sanzione di cui all art. 164 del D. L.vo 490/99 è calcolata in base ai parametri del Decreto 26.09.97 del Ministero BB.CC., con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela ambientale. 2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel N.C.E.U. e sono determinate secondo lo schema allegato I. 3. Qualora non risulti dal catasto l accertamento della rendita del bene, si procede con i valori presunti. 4. Per quanto riguarda le altre tipologie d abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezziario ANCE vigente, maggiorato nella misura stabilita dall art. 2 del Decreto 26.09.97. 5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l importo dei lavori sarà dichiarato con perizia di congruità dei prezzi. 6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Art. 18 Norme finali 1. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A..

allegato I INDENNITA RISARCITORIA PREVISTA DALL ART. 15 DELLA LEGGE 1497/39 IL PROFITTO E PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D ESTIMO COSÍ CALCOLATO: Valore d estimo 1) Immobili censiti nel N.C.E.U. Valore d estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5% 2) Immobili non censiti nel N.C.E.U. Valore d estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) 3) Fabbricati rurali Valore d estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato (Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) 4) Immobili in corso di costruzione Valore d estimo Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5% (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato) Moltiplicatore - Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/l0 e C/1 rendita catastale x 100 - Categoria A/l0 (uffici e studi privati) rendita catastale x 50 - Categoria C/1 (negozi e botteghe) rendita catastale x 34 - Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale) rendita catastale x 50 Incremento dell aliquota (previsto dall art. 2 del Decreto 26.09.97 - Delibera di Giunta Regionale n. 3054 del 19.11.97) Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Non conforme alle norme di tutela 100% 75% 50% Conforme alle norme di tutela 75% 50% 25%

PER LE ALTRE TIPOLOGIE di cui alla tabella allegata alla L. 47/85 si applica il valore del profitto nella misura di seguito riportata: lire euro Tipologia 4 1.000.000 516,46 Tipologia 5 e 6 750.000 232,41 Tipologia 7 500.000 258,23

ALLEGATO A a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo. c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3. g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all allegato B ed all allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. j) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997. k) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14). l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

o) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un area interessata superiore a 20 ha. p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc. q) Attività di coltivazione di minerali solidi. r) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma. s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. t) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997). u) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva 80.000 m3

ALLEGATO B 1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura: a) Progetti di ricomposizione rurale che interessa una superficie superiore a 200 ha; b) Progetti volti a destinare terre incolte o semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con un superficie superiore a 10 ha; c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore a 300 ha; d) Iniziale forestazione con un superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; e) Impianti per l allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750, posti scrofe; f) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; g) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; 2. Industria estrattiva a) Cave e torbiere con più di 30.000 mc di materiale estratto; b) Attività mineraria sotterranea; c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale; d) Trivellazioni in profondità, in particolare: trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l approvvigionamento di acqua superiore a 50 litri al secondo; escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo; e) Impianti di superficie, dell industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi; f) Opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. 3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 20 MW; b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 Km; c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m3; d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m3; e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m3; f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi; h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica; i) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza termica complessiva superiore a 10 MW; j) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 Kv e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

4. Produzione e trasformazione dei metalli: a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all ora; b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; c) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinare al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; f) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; g) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha; h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; i) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all ora; j) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; k) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; l) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalllferi che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; 5. Industria dei prodotti minerali a) Cokerie (distillazione a secco del carbone); b) Impianti destinati alla produzione di clinker, cemento, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate a giorno; c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto; d) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all anno; e) Impianti per la fusione di sostanza minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane, per una superficie impegnata superiore a 5.000 mq o 50.000 mc di volume;

6. Industria chimica a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate; b) Produzione di pesticidi, di antiparassitari, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate; c) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m 3 ; 7. Industria dei prodotti alimentari a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno; e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppo che superino 50.000 mc di volume; f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) Impianti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 ql/anno di prodotto lavorato; h) Industrie per la produzione della fecola, molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m 2 di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: a) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l imbianchimento, la macerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; b) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno; c) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; d) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 9. Industria della gomma e delle materie plastiche: a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastometri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

10. Progetti di infrastrutture: a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha; b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; c) progetti di sviluppo urbano all interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; d) Costruzione di centri commerciali e parcheggi per la grande distribuzione, con superficie di vendita uguale o superiore a 8.000 mq e comunque nel limite apicale stabilito dalla Legge Regionale di settore; e) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali a carattere regionale o locale, con esclusione dei raccordi a carattere produttivo; f) Aeroporti ed aerodromi; g) Costruzione di strade extraurbane secondarie con lunghezza superiore a 5 km; h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri; l) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili; m) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, superiori a 1000 mc; n) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; o) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 Km; p) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km; q) Opere costiere destinate a combattere l erosione e lavori marittimi volti a modificare mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; r) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche; s) opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni; t) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo; u) Interporti; v) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; 11. Altri Progetti: a) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; b) Impianti di smaltimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all Allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lettere D13, D14 del citato Decreto n. 22/1997); c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento

(operazioni di cui all allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/97); d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m 3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all allegato B, lettere D15 decreto legislativo n. 22/97); e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m 3 (operazioni di cui all allegato B lettere D1 e D5 decreto legislativo n. 22/97); f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; g) Depositi di fanghi superiore a 30.000 mc di volume; h) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha; i) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l area impegnata supera i 500 m 2 ; j) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; k) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; l) Stabilimenti di squartamento. m) Progetti di cui all allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. 12. Turismo e svaghi a) Piste da sci con lunghezza superiore a 2 Km o con superficie superiore a 5 ha; b) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone; c) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lett. h) dell allegato A, nonché progetti d intervento su porti già esistenti; d) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all interno dei centri abitati; e) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente superiore a 3 ha; f) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ha.

DELIBERAZIONE 13.05.2002, n. 241: D.G.R. 119/2002 Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Rettifica errori materiali. LA GIUNTA REGIONALE Vista la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 di approvazione del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ; Considerato che nello stesso documento sono stati rilevati degli errori materiali di battitura: - ART. 2 terzo rigo sostituire le parole verifica di incidenza con valutazione di incidenza ; - ART. 3 secondo rigo sostituire le parole verifica di incidenza con valutazione di incidenza ; - ART. 4 primo rigo sostituire le parole verifica di incidenza con valutazione di incidenza ; - ART. 7 terzo rigo eliminare le modifiche non sostanziali e aggiungere la parola comunque ; A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge: DELIBERA - di correggere gli errori materiali contenuti nel documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali così come specificato in premessa - di riapprovare pertanto l allegato Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ; - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.