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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (Approvato con delibera C.C. 40 del 07/11/2013) Ente certificato: Palazzo Comunale via I Maggio 20090 - Segrate Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 Iso 9001:2008

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità pag. 3 Articolo 2 - Definizioni tecniche pag. 3 CAPO II LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE Articolo 3 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche pag. 3 Articolo 4 - Rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare pag. 3 Articolo 5 - I nuovi insediamenti pag. 4 CAPO III INSEDIAMENTI ESISTENTI ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA Articolo 6 - Patrimonio edilizio esistente pag. 4 Articolo 7 - Piani aziendali di risanamento acustico pag. 4 Articolo 8 - Piano Comunale di risanamento acustico pag. 5 CAPO IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO Articolo 9 Impatto Acustico pag. 5 Articolo 10 - Obblighi dei titolari di concessione edilizia o di permesso di costruire pag. 5 CAPO V ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO Articolo 11 - Attività rumorose temporanee pag. 6 Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga pag. 6 Articolo 13 - Cantieri edili, stradali o assimilabili pag. 7 Articolo 14 Emergenze pag. 7 CAPO VI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO Articolo 15 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto pag. 7 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico e dalla Legge Regionale per la Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 Norme in materia di inquinamento acustico. Articolo 2 - Definizioni tecniche 1. Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi e dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 12 luglio 2002 n. 7/9776. CAPO II LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE Articolo 3 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche 1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. 2. La delimitazione delle zone è riportata negli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Segrate. Articolo 4 - Rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare 1. In materia di rumore derivante da traffico ferroviario o veicolare si applicano le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998 n. 459 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142. Le immissione sonore da sorvolo sono regolate dal D.P.C.M. 31/10/1997. 2. Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore del traffico stradale anche attraverso le procedure di controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli, nonché mediante le procedure per il miglioramento e per le verifiche periodiche delle emissioni sonore dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune, ex art. 13 della L.R. Lombardia n. 13/2001. 3

Articolo 5 - I nuovi insediamenti 1. Tutti i nuovi insediamenti devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, relativo ai requisiti acustici passivi minimi degli edifici ed alla norma UNI11367 del 22/7/2010. 2. La progettazione acustica del potere fonoisolante di facciate, infissi, muri divisori e solette ed impiantistica idraulica e trattamento aria deve essere redatta in applicazione dell art. 2, comma 6, della L. n. 447/95. CAPO III INSEDIAMENTI ESISTENTI ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA Articolo 6 - Patrimonio edilizio esistente 1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da idonea progettazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e così come previsto dalla legge Regionale 13/2001 art. 7. Articolo 7 - Piani aziendali di risanamento acustico 1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. 2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi non può comunque superare i trenta mesi. 3. Il Comune può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del medesimo. Per la valutazione, il Comune potrà avvalersi del supporto di soggetti esterni all Ente. 4. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di contrarie determinazioni da parte del Comune ovvero trascorsi 90 giorni dal ricevimento di quanto richiesto ai sensi del paragrafo che precede, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nel piano, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle normative vigenti. 4

5. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Comune. Articolo 8 - Piano Comunale di risanamento acustico 1. Qualora risultassero superati i valori di attenzione di cui all art. 4, c. 1, lett. a), ultimo periodo, il Consiglio Comunale adotterà il piano di risanamento comunale, a mente dell art. 7 L. n. 447/1995. CAPO IV PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO Articolo 9 Impatto Acustico 2. I progetti contemplati dall art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. n. 447/1995, devono essere corredati dalla documentazione ivi prevista ai sensi della delibera di giunta regionale n. 9776 del 8/3/2002. Articolo 10 - Obblighi dei titolari di concessione edilizia o di permesso di costruire 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 459/1998, per le aree non ancora edificate interessate dall attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 142/2004, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici nelle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali esistenti sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire, se rilasciati (concessione o permesso) dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. 3. Ai sensi dell art. 8, comma 2 del D.p.R. n. 142/2004, in caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamento di infrastrutture stradali in esercizio, di affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti o di costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire, se rilasciati (concessione o permesso) dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili. 4. Al Comune spettano (ai sensi della L.447/95 in art. 6 comma 1 lettera f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli. Il Comune, ai sensi della legge regionale 13/01 art. 13, favorisce il contenimento delle emissioni sonore del traffico stradale anche attraverso le procedure di controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli, le procedure per il miglioramento e per le verifiche periodiche delle emissioni sonore dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune. Ogni intervento significativo sulla 5

mobilità (lettera C comma 2 art. 14 L.R. 13/01) deve quindi essere accompagnato da una campagna di verifica dei risultati raggiunti. 5. Ai sensi dell art. 10 della Legge 447/95 il Comune deve accantonare in via ordinaria una quota pari al 5% a partire dal 29/12/1995 dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture comunali (servizi comunali in genere, viabilità comunale) per l adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Tale importo percentuale è stato portato al 7% a partire dal 1/1/99 ai sensi della legge Finanziaria 1999 la 448/98 art. 60. 6. Al Comune spetta il coordinamento tra gli strumenti urbanistici comunali ed il Piano di Azzonamento Acustico (L. 447/95 art. 6 comma 1 lettera b ). 7. ll Comune, ai sensi della legge regionale 13/01 art. 11, adotta i programmi di riduzione dell inquinamento acustico prodotto da impianti ed attrezzature per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada. CAPO V ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO Articolo 11 - Attività rumorose temporanee 1. Si definisce attività rumorosa temporanea quella che comporta l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente, e che si esaurisca in periodi di tempo limitati o sia legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive. Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga 1. Per lo svolgimento di attività rumorose temporanee il Comune può autorizzare una deroga ai limiti di classe acustica di cui alla L. n. 447/1995, con le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico. 2. Il Comune per poter rilasciare l autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee si atterrà a quanto statuito dall art. 8 della L.R. Lombardia n. 13/2001. 6

Articolo 13 - Cantieri edili, stradali o assimilabili 1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. 2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti, anche in termini di orario di attività per rendere meno rumoroso possibile il loro uso. 3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. 4. L'attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, etc.) o in aree di classe I e II senza la deroga da parte del Comune. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico. Articolo 14 Emergenze 1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. CAPO VI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO Articolo 15 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all aperto 1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'articolo che precede, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 60 giornate nell'arco di un anno. 7