CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA



Documenti analoghi
Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

** NORMATTIVA - Stampa ***

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Animali: uccisione, maltrattamento, combattimenti, abbandono

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIAMMANCO, BRAMBILLA, CATANOSO GENOESE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti N COTA, SIMONETTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Sen. Pasquale Sollo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FRANCESCHINI

Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE STUCCHI, REGUZZONI

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PAOLO NICOLÒ ROMANO, BECHIS, BRESCIA. Istituzione del Garante dei diritti degli animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

LEGGE 14 agosto 1991, n Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ELVIRA SAVINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

POLIZIA MUNICIPALE FANO NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE

PROPOSTA DI LEGGE. di iniziativa del Consigliere:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BONGIORNO, CARFAGNA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SANTELLI, CECCACCI RUBINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PEDOTO, BENAMATI, BOCCI, FERRANTI, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MATTESINI, SANGA, SARUBBI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

L n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

*** NORMATTIVA - Stampa ***

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CROSIO, CAPARINI, STUCCHI

Oggetto: esche avvelenate illegali presso le aree golenali di Tabellano

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193

Normativa in materia di affezione e prevenzione del randagismo

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

numero e data presentazione approvato PROGETTO DI LEGGE N. 422 TITOLO CAPO ARTICOLO COMMA LETTERA NUMERO 2 X

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Preambolo. Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

L.R. 06 Novembre 2006, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FAENZI, CATANOSO GENOESE, CIRACÌ, FABRIZIO DI STEFANO, RICCARDO GALLO, ALBERTO GIORGETTI, RUSSO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ELVIRA SAVINO. Disciplina dei cimiteri per animali di affezione

DLGS 81: TUTTE LE SANZIONI MODIFICATE DAL CORRETTIVO DLGS 106

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

ETICHETTATURA DI ORIGINE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, PAOLINI, GIANCARLO GIORGETTI. Disposizioni in favore dell industria degli elettrodomestici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAURA MOLTENI, FABI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

QUESTURA DI TORINO UFFICIO PREVENZIONE GENERALE Squadra Cinofili

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Task Force. Tutela degli animali d affezione, lotta al randagismo e ai canili lager

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione. dicembre 2014, n. 183

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2ª E 3ª RIUNITE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBERNA

XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CASSINELLI

CAPITOLO 1. Legge 15 Dicembre 2014 n. 186

Proposta di Legge. Disciplina dei cimiteri per animali d affezione

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell esercizio professionale della prostituzione. d iniziativa del senatore RAZZI

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1781

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

ART. 1 (Modifiche al codice penale)


Prontuario delle infrazioni in materia zoofila

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2854 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BRAMBILLA Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione nonché divieto della vendita e del consumo delle loro carni e dell utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali Presentata il 30 gennaio 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Il coniglio, dopo il cane e il gatto, risulta essere l animale più diffuso nelle case degli italiani. A differenza del cane e del gatto, però, il suo status di animale di affezione non è riconosciuto dalla legge, nonostante il legame affettivo tra l animale e le persone che se ne prendono cura e le indubbie sensibilità, e capacità di provare sentimenti, caratteristiche anche di questa specie. La presente proposta di legge riconosce lo status di animali di affezione dei conigli, poiché essi meritano le stesse tutele di tutti gli altri animali che vivono nelle nostre case o che comunque sono inseriti nel contesto familiare. Alla luce del mutato sentimento collettivo, la proposta di legge prevede all articolo 2, comma 1, come diretta conseguenza del riconoscimento dei conigli quali animali di affezione, il divieto di macellazione, il divieto di importarli e di esportarli a tale fine, di vendere e di consumare le loro carni nel territorio nazionale e al comma 2 il divieto di commercializzare le loro pelli e pellicce. Tale ultimo divieto consentirebbe di porre fine alla mattanza di conigli perpetrata per la produzione di pellicce o di capi di abbigliamento e accessori di ogni genere. L articolo 3 reca il regime sanzionatorio stabilendo che chiunque allevi, esporti, importi, sfrutti economicamente o detenga, trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializzi le loro carni sia punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale. Conformemente a quanto già disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di mal-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2854 trattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con riferimento alla commercializzazione delle pelli e pellicce di cani, gatti e foche, è disposto inoltre che chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio sia punito con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2854 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione). 1. I conigli domestici (Oryctolagus cuniculus) e le loro varietà sono riconosciuti e tutelati quali animali di affezione. ART. 2. (Divieto di macellazione, consumo delle carni e di sfruttamento delle pelli). 1. La macellazione dei conigli, domestici o selvatici, l importazione e l esportazione degli stessi per tale finalità nonché la vendita e il consumo delle loro carni sono vietati in tutto il territorio nazionale. 2. Al comma 1 dell articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «e gatti (Felis silvestrin)» sono sostituite dalle seguenti: «, gatti (Felis silvestrin) e conigli (Oryctolagus cuniculus)». ART. 3. (Sanzioni). 1. Chiunque alleva, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializza le loro carni è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale. 2. All articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2854 nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio è punito con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 5.000 a 100.000 euro»; b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2-bis e 2-ter»; c) al comma 3-bis, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-bis e 2-ter». ART. 4. (Istituzione dell anagrafe dei conigli). 1. Dopo il comma 1 dell articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l istituzione dell anagrafe dei conigli presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del coniglio, da realizzare mediante applicazione di un microchip». ART. 5. (Sanzioni). 1. All articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Chiunque omette di iscrivere il proprio coniglio all anagrafe di cui al comma 1-bis dell articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 75»;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2854 b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Chiunque, avendo iscritto il proprio coniglio all anagrafe di cui al comma 1-bis dell articolo 3, omette di sottoporlo all applicazione del microchip di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 50».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0029400* *17PDL0029400*