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STATUTO Articolo 1 - Costituzione E' costituita l'associazione di volontariato denominata: "PROGETTO ITACA PARMA" in seguito denominata anche "l'associazione", ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 12/2005 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'Associazione ha sede in Parma, Borgo Pipa 3/A. La sede potrà essere trasferita all interno del territorio del comune di Parma con semplice delibera dell'assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti e modificazioni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente Articolo 2 Scopo e oggetto sociale 1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. 2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. 3. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che ispirano l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. 4. L'Associazione, ispirandosi a quanto iniziato dieci anni orsono ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA di Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie. Nella prima fase si propone di aprire una clubhouse a Parma sul modello del centro internazionale ICCD (International Center for Clubhouse Development) che ha fissato gli standard o regole del medesimo modello. 5. Inoltre si ripropone di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie. 6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 7. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

8. L'associazione intende organizzare corsi, seminari, partecipare ad incontri specifici sulle tematiche dei disturbi mentali presso organismi ed enti istituzionali. Le attività svolte sono tutte a titolo gratuito per i partecipanti. 9. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo solo in misura secondaria all attività degli aderenti, e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare la propria l attività. 10. L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio 11. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Articolo 3 - Soci 1. Sono Soci dell'associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività dell'associazione. 2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 3. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. 4. Ai Soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente. In caso di prestazioni retribuite, esse possono essere svolte esclusivamente da personale esterno all'associazione. 5. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell'associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera. 6. I Soci hanno tutti eguali diritti e doveri. La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di: a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'associazione; b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto; c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo; d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

7. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l ipotesi di decadenza per morosità per la quale l esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento 8. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. L esclusione sarà infine ratificata in sede di assemblea generale dei soci. 8. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Articolo 4 - Diritti ed obblighi dei Soci 1. Tutti i soci sono obbligati a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo; d) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 2. Tutti i soci hanno diritto a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. e) ricevere le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo dell associazione. Articolo 5 - Patrimonio L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da: a) quote associative annuali; b) qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali; c) donazioni e lasciti testamentari anche in natura; d) proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; g) rendite del patrimonio. Articolo 6 - Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Probiviri (facoltativo); d) il Collegio dei Revisori (facoltativo); e) il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 7 - Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. 2. Essa è presieduta dal Presidente che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di Aprile ed in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa e deliberare attività o iniziative di carattere straordinari. 3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/10 dei Soci. In tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale. 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per: - le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo per le quali è sempre necessaria (in qualsiasi grado di convocazione) la presenza del 75% dei soci aventi diritto di voto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (75%) degli associati. 7. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario. 8. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe. 9. Sono di competenza dell'assemblea: a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; b) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri; c) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori; d) nominare il Collegio dei Probiviri esterni all'associazione con le competenze di cui all'art. 15 del presente statuto; e) stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; f) approvare il Regolamento dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;

g) deliberare sull esclusione dei soci; h) approvare le modifiche allo Statuto Sociale e lo scioglimento dell'associazione; i) approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo; l) approvare le altre delibere ed ogni altro oggetto attinenti all'attività dell'associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo; Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un max di 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte dell'assemblea stessa al momento dell'elezione. La prima volta sono eletti nell'atto costitutivo. 2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'assemblea medesima. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo 3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice- Presidente e un Segretario; 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica 5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal vice Presidente o con autoconvocazione quando richiesto da 2/5 dei componenti. 6. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica o lettera raccomandata con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata. 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 6. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (vedi anche art. 10). 7. Propone all'assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, o quando imposto dalla legge, i membri del Collegio dei Revisori. 8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. 9. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. 10. Articolo 9 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nella sede dell'associazione dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza. Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario; b) elabora il regolamento per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) determina l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; d) redige annualmente il bilancio preventivo ed il resoconto economico dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea; f) approva gli impegni di spesa più significativi come, ad esempio; la sottoscrizione di contratti, le richieste di finanziamento o i contratti di lavoro; g) delibera sulle domande di adesione all'associazione ed in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci; h) delibera in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci; i) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente o dal Vice-Presidente. Articolo 11 - Presidente ed il Vice-Presidente 1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti e la prima volta nell'atto costitutivo e durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti 2. Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere. 4. In caso di assenza del Presidente il Vice-Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Articolo 12 - Rappresentanza legale 1. La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente ed al Vice- Presidente. 2. La firma del legale rappresentante impegna l'associazione nei confronti dei terzi. Articolo 13 - Cariche Sociali 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri 1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Probiviri composto di tre membri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'associazione. 2. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante per il Consiglio Direttivo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti. Articolo 15 - Collegio dei Revisori 1. Quando è obbligatorio per legge o ritenuto comunque opportuno dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea dei Soci. 2. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti al registro dei Revisori contabili e nominati anche tra persone estranee all'associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall'assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso. 3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 4. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Articolo 16 - Bilancio 1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il prospetto del resoconto economico dell'esercizio, che, deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile, dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. 2. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. 3. è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 4. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 17 - Scioglimento, estinzione e cessazione 1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto. 2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe Articolo 18 - Norme di rinvio

Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sul Volontariato. FIRMATO: GIUSEPPE BALDELLI GIOVANNI CASELLI CONTINI CORRADI ERCOLE DORIGO CINZIA MONFARDINO GIORGIO ORLANDINI COSTANZA ZAMPICCINI VALERIA ROSSI ADRASTO CHIERICI SILVIA CORRADI COSIMA MERLI MUNARINI MICHELA TERESA LELIO PALLINI