Termini di versamento delle imposte per l anno 2002 e di presentazione del modello Unico 2003

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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 15/2003 Termini di versamento le imposte per l anno 2002 e di molo Unico 2003 Copyright 2003 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Con la predisposizione la modulistica fiscale Unico 2003 da parte l Agenzia le Entrate, trovano conferma le scadenze di dei moli Unico per l anno 2002 (Mod. Unico 2003) e di versamento le imposte. Ai sensi l art. 2 D.P.R. n. 322/1998 la le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed I.R.A.P. avviene secondo le seguenti scadenze ordinarie: 1. persone fisiche e società di persone Le persone fisiche, società di persone e le associazioni tra professionisti devono presentare le dichiarazioni dei redditi e l I.R.A.P. su supporto cartaceo, tramite le banche o gli uffici postali, tra il 1 maggio e il 31 luglio l anno a quello di periodo di imposta. In alternativa alla molo cartaceo, tali soggetti possono presentare le suddette dichiarazioni in via telematica entro il 31 ottobre l anno a quello di periodo di imposta. 2. soggetti I.R.PE.G. I soggetti I.R.PE.G. devono presentare le dichiarazioni dei redditi e l I.R.A.P. entro i termini indicati di seguito che non sono più legati alla data di approvazione bilancio o rendiconto: entro l ultimo giorno settimo a quello di periodo di imposta se la viene effettuata su molo cartaceo tramite una banca o un ufficio postale, da parte dei soggetti non obbligati alla trasmissione telematica le dichiarazioni; entro l ultimo giorno decimo a quello di periodo di imposta se la avviene, per facoltà o per obbligo, in via telematica. In tal modo, i termini di le dichiarazioni dei soggetti I.R.PE.G. risultano ancorati alla data di periodo di imposta, prescindendo dalla data di approvazione bilancio o rendiconto. I soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare obbligati a presentare almeno due le seguenti dichiarazioni: redditi, I.R.A.P., I.V.A. e sostituti mod. 770/2003 Ordinario, presentano la dichiarazione in forma unificata. Si ricorda che solo la dichiarazione dei sostituti mod. 770/2003 Ordinario può essere compresa nel molo Unico a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. Ai sensi l art. 8 D.P.R. n. 322/1998, salvo quanto sopra previsto per quanto riguarda la dichiarazione unificata, la dichiarazione I.V.A. autonoma dovuta per l anno solare precedente è presentata tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Ai sensi l art. 17 D.P.R. n. 435/2001 i versamenti dei saldi dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi ed I.R.A.P., compresa quella unificata, sono effettuati secondo le seguenti scadenze: a) il versamento saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e l I.R.A.P. per le persone fisiche e società di persone e assimilate è effettuato entro il 20 giugno l anno di la dichiarazione; b) il versamento saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all I.R.PE.G. (e conseguentemente l I.R.A.P. per le società di capitali e gli enti soggetti I.R.PE.G.) è effettuato entro il giorno 20 sesto a quello di periodo di imposta (quindi 20 giugno per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla l esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 20 2

a quello di approvazione bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 a quello di scadenza termine stesso. Si ricorda che l approvazione in seconda convocazione (N.B.: con la riforma diritto societario saranno possibili teoricamente infinite convocazioni) non sposta il termine versamento: pertanto un soggetto I.R.PE.G. che approva il bilancio in seconda convocazione, ad es. il 5 maggio 2003, dovrà comunque versare il saldo e il primo acconto I.R.PE.G., qualora dovuti, entro il 20 giugno 2003, non entro il 20 luglio (cfr. Circolare A.E. 19.06.2002, n. 54, punto 17.1, domande 8 e 9); c) il versamento la prima rata di acconto è effettuato nel termine previsto per il versamento saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all anno di imposta precedente; d) il versamento la seconda rata di acconto è effettuato nel di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti I.R.PE.G. il cui esercizio non coincide con l anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l ultimo giorno l undicesimo lo stesso esercizio. La norma dispone, inoltre, che i versamenti in acconto si effettuino: in unica soluzione se l importo la prima rata non supera 103 euro; in due rate entro i termini sopraindicati pari la prima al 40%, la seconda al 60%. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno ai termini previsti, maggiorando le somme da versare lo 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzate; il versamento le rate, tutte di eguale importo e sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura 6% annuo, deve comunque essere completato entro il di novembre. Il versamento l I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale rimane fissato al 16 marzo; tuttavia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione unificata possono effettuare tale pagamento entro il termine di scadenza dei versamenti derivanti dal molo Unico maggiorando l I.V.A. da versare lo 0,4% per o frazione di a decorrere dalla predetta data 16 marzo (art. 7 comma 1 lett. b D.P.R. n. 542/1999). Per quanto riguarda la misura degli acconti dovuti per l anno 2003: è confermata la misura 98% (anche ai fini I.R.A.P.) per i soggetti I.R.PE.F. (cfr. art. 1 comma 1 L. 97/1977) e 99% (anche ai fini I.R.A.P.) per i soggetti I.R.PE.G. (cfr. art. 4 c. 4 L. n. 388/2000); si ricorda inoltre che ai sensi l art. 4 comma 7 la L. n. 383/2001 per il secondo periodo di imposta a quello di prima applicazione la cd. agevolazione Tremonti (cioè il 2003 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) l acconto l I.R.PE.F. e l I.R.PE.G. è calcolato assumendo come imposta periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza l agevolazione Tremonti. Infine, i termini di, trasmissione telematica e versamento mod. Unico che scadono di sabato o domenica sono prorogati d ufficio al primo giorno feriale. 3

DICHIARAZIONI PER L ANNO 2002 NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO soggetti obbligati cartacea in banca o posta telematica diretta o tramite intermediari versamento Unico 2003 Persone fisiche entro 31 luglio 2003 entro 31 ottobre 2003 Società di persone ed entro 31 luglio 2003 equiparate entro 31 ottobre 2003 entro 20 giugno 2003 (21 luglio 2003 con maggiorazione 0,40%) entro 20 giugno 2003 (21 luglio 2003 con maggiorazione 0,40%) - entro il ventesimo giorno 6 solare, anche in caso di approvazione in seconda convocazione - (21 luglio 2003 con maggiorazione 0,40%)) non prevista Società di capitali, enti obbligatoria commerciali ed equiparati telematica) (è entro l ultimo giorno 10 la alla - nel caso di approvazione bilancio periodo oltre il termine di 4 mesi dalla l esercizio, entro il ventesimo giorno a quello di approvazione bilancio o comunque entro il giorno 20 a quello di scadenza termine di approvazione bilancio (differimento di trenta giorni con maggiorazione 0,40%) - entro il ventesimo giorno 6 solare - (21 luglio 2003 con maggiorazione 0,40%)) entro l ultimo giorno entro l ultimo giorno 10 - nel caso di approvazione bilancio alla oltre il termine di 4 mesi dalla Enti non commerciali alla periodo l esercizio, entro il periodo ventesimo giorno a quello di approvazione bilancio o comunque entro il giorno 20 a quello di scadenza termine di approvazione bilancio (differimento di trenta giorni con maggiorazione 0,40%) entro il ventesimo giorno 6 entro l ultimo giorno entro l ultimo giorno 10 alla periodo Società ed enti non alla (20 giugno 2003 per alla residenti periodo società con esercizio pari all anno periodo solare - (21 luglio 2003 con maggiorazione 0,40%)) Irap 2003 Contribuenti presentano che non entro l ultimo giorno entro l ultimo giorno 10 entro il ventesimo giorno 6 la alla alla periodo 4

soggetti obbligati cartacea in banca o posta dichiarazione unificata Iva 2003 Contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata Molo 770 Sostituti che non presentano la dichiarazione unificata alla periodo telematica diretta o tramite intermediari 10 alla periodo entro 31 luglio 2003 entro 31 ottobre 2003 non prevista (è obbligatoria la trasmissione telematica) 770 semplificato entro 30 giugno 2003 770 ordinario entro 31 ottobre 2003 versamento solare) entro 16 marzo 2003 (o entro termini di Unico con maggiorazione) -- 5