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Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 settembre 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2009/45/CE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia 240/7 LA/ff

DECISIONE DEL CONSIGLIO del che abroga la decisione 2009/45/CE sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 26, paragrafo 2, vista la raccomandazione della Commissione europea, 240/7 LA/ff

considerando quanto segue: () Il 27 aprile 2009 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha stabilito con la decisione 2009/45/CE, conformemente all articolo 04, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,5% del PIL nel 2007, superando quindi il valore di riferimento del 3% del PIL e secondo le stime avrebbe raggiunto il 3,6% del PIL nel 2008 (al netto delle misure una tantum, o il 3,4% del PIL comprese le misure una tantum). Nel 2009 il disavanzo pubblico avrebbe poi raggiunto il 4,4% del PIL (o il 3,7% comprese le entrate una tantum). Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8% del PIL nel 2007 e al 94,6% nel 2008, ben al disopra del valore di riferimento del 60% del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/pil sarebbe cresciuto ulteriormente, fino a raggiungere il 96,3% del PIL nel 2009 e il 98,5% del PIL nel 200. (2) Il 27 aprile 2009, conformemente all articolo 04, paragrafo 7, TCEe all articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio 2, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha indirizzato una raccomandazione alla Grecia affinché correggesse il disavanzo eccessivo al più tardi entro il 200, riportando il disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL in maniera credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione. 2 Decisione 2009/45/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia (GU L 35 del 30.5.2009, pag. 2). Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio, del 7 luglio 997, per l accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.997, pag. 6). 240/7 LA/ff 2

(3) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all articolo 26, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), che la Grecia non aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 6 febbraio 200, il Consiglio, a seguito di una raccomandazione della Commissione, ha intimato alla Grecia conformemente all articolo 26, paragrafo 9, TFUE di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 202. Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 5 maggio 200 come termine entro il quale doveva essere dato un seguito effettivo. (4) Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri la cui moneta è l euro a decidere nel 200, su richiesta della Grecia, di fornire alla Grecia un sostegno alla stabilità al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, parallelamente all assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. A partire dal marzo 202, il sostegno fornito dagli Stati membri la cui moneta è l euro assume la forma di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria. (5) Il 0 maggio 200 il Consiglio ha adottato, a norma dell articolo 26, paragrafo 9, e dell articolo 36 TFUE, la decisione 200/320/UE indirizzata alla Grecia, allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 204. Decisione 200/320/UE del Consiglio, dell 8 giugno 200, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 45 dell'.6.200, pag. 6). 240/7 LA/ff 3

(6) La decisione 200/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Essa è stata rifusa il 2 luglio 20 nella decisione 20/734/UE del Consiglio. Successivamente, tra l 8 novembre 20 e il dicembre 202 2, la decisione 20/734/UE è stata modificata a più riprese in modo sostanziale. (7) L 8 luglio 205 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 2 luglio 205 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di un prestito per un importo massimo di 86 000 milioni di EUR. 2 Decisione 20/734/UE del Consiglio, del 2 luglio 20, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 296 del 5..20, pag. 38). Decisione 20/79/UE del Consiglio, dell 8 novembre 20, che modifica la decisione 20/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 320 del 3.2.20, pag. 28); decisione 202/2/UE del Consiglio, del 3 marzo 202, che modifica la decisione 20/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 3 del 25.4.202, pag. 8); decisione 203/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 202, che modifica la decisione 20/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 4 del 9..203, pag. 40). 240/7 LA/ff 4

(8) Ai sensi del regolamento (UE) n. 472/203 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l articolo 7, lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dal MES deve elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico ("programma") che dovrà essere approvato dal Consiglio. Il programma dovrebbe assicurare l adozione del pacchetto di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo. (9) Il programma preparato dalla Grecia è stato approvato con decisione di esecuzione (UE) 205/4 del Consiglio 2. Il protocollo d intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione, per conto del MES, e le autorità greche è stato firmato il 9 agosto 205. (0) Il 9 agosto 205 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato la decisione 205/40/UE 3 a norma dell articolo 26, paragrafo 9, TFUE e ha intimato alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 207. 2 3 Regolamento (UE) n. 472/203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 203, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 40 del 27.5.203, pag. ). Decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 205/4, del 9 agosto 205, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (GU L 29 del 20.8.205, pag. 2). La decisione di esecuzione (UE) 205/4 è stata ripubblicata in tutte le lingue ufficiali nella GU 9 del 7.4.206, pag. 27. Decisione (UE) 206/54 del Consiglio, che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 29 del 20.8.205, pag. 8). La decisione (UE) 206/54 è stata ripubblicata in tutte le lingue ufficiali nella GU 9 del 7.4.206, pag. 8. 240/7 LA/ff 5

() In linea con l articolo 0, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/203 la Grecia era stata esonerata dal presentare una relazione separata nell ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del programma. (2) Nel giugno 206 la Grecia ha completato con successo il primo riesame del programma. Il 5 giugno 207 l Eurogruppo ha accolto con favore l attuazione da parte della Grecia delle azioni prioritarie per il secondo riesame, preparando il terreno per la chiusura di tale riesame. Le riunioni dell Eurogruppo del 24 maggio 206 e del 5 giugno 207 hanno fornito chiarimenti sulle misure che dovrebbero essere adottate al fine di garantire la sostenibilità del debito greco, se necessario, al completamento del programma. (3) Conformementeall articolo 4 del protocollo (n. 2) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell Unione europea e al TFUE, i dati per l applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l anno, la prima entro il aprile e la seconda entro il ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, conformemente all articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio. Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 45 del 0.6.2009, pag. ). 240/7 LA/ff 6

(4) Il Consiglio adotta decisioni per abrogare decisioni sull esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni. (5) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Grecia nell aprile 207, del primo riesame del programma e delle previsioni di primavera 207 della Commissione, sono giustificate le conclusioni seguenti: Dal 2009, quando il disavanzo ha raggiunto il 5,% del PIL, il saldo delle amministrazioni pubbliche è costantemente migliorato, con una riduzione del disavanzo al 5,9% del PIL nel 205 (3,2% del PIL se si esclude l impatto netto degli interventi statali relativi al sostegno del settore finanziario come riferiti da Eurostat) e infine il passaggio ad un avanzo dello 0,7% del PIL nel 206 2. La riduzione del disavanzo è determinata in larga misura anche dal contenimento della spesa e dal consolidamento delle entrate pubbliche. 2 In linea con le "Specifiche sull attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal comitato economico e finanziario in data 5 maggio 207. Cfr.: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-9344-207-in/en/pdf. Sulla base dei dati forniti da Eurostat, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 3,9% del PIL nel 206. In termini di definizione del programma, il saldo primario era pari al 4,2% del PIL. La definizione contenuta nel programma non comprende il costo una tantum della ricapitalizzazione delle banche, le spese legate alla migrazione al netto dei trasferimenti dell Unione, i trasferimenti relativi alle decisioni degli Stati membri la cui moneta è l euro per quanto riguarda il reddito delle banche centrali nazionali della zona euro (SMP e profitti equivalenti ANFA) e una parte dei proventi delle privatizzazioni; comprende invece la variazione dello stock dei rimborsi fiscali ancora in sospeso. 240/7 LA/ff 7

Tenendo conto del pacchetto di misure di bilancio adottate nell ambito del primo riesame, il cui valore dovrebbe attestarsi al 3% del PIL nel 208, e delle misure concordate nell ambito del secondo riesame volte a compensare in parte le incidenze sul bilancio della realizzazione su scala nazionale del sistema di reddito minimo di solidarietà, le previsioni di primavera 207 della Commissione prospettano un disavanzo dell,2% del PIL nel 207 e, nell ipotesi di politiche invariate, un avanzo dello 0,6% del PIL nel 208. Le misure delineate nella strategia di bilancio a medio termine per il periodo 208-202, adottata dalle autorità greche nel maggio 207, dopo la data limite per le previsioni di primavera 207 della Commissione, dovrebbero migliorare il risultato di bilancio previsto per il 208 e il medio termine. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato. A causa dei considerevoli disavanzi di bilancio, del calo del PIL nominale e del sostegno finanziario al settore bancario e nonostante la notevole ristrutturazione del debito nel 202, il rapporto debito pubblico/pil della Grecia è salito dal 09,4% nel 2008 al 79,0% nel 206. In particolare, il rapporto debito/pil della Grecia è salito dal 77,4% nel 205 al 79,0% nel 206, poiché l avanzo di bilancio nel 206 è stato in parte utilizzato per costituire le necessarie riserve di liquidità. L aumento riguardava anche l ulteriore aggiustamento stock/flussi, dovuto alla liquidazione degli arretrati che, in linea con le regole statistiche, non sono stati registrati nel debito pubblico. Il rapporto debito/pil dovrebbe restare sostanzialmente stabile nel 207, mentre è in corso il programma di liquidazione degli arretrati; ma nel 208 dovrebbe diminuire al 74,6% del PIL a causa di un avanzo di bilancio e condizioni congiunturali favorevoli. Nel 2008 il rapporto debito/pil è stato rivisto al rialzo rispetto al valore inizialmente pubblicato del 94,6% del PIL a causa di revisioni statistiche riguardanti sia il debito delle amministrazioni pubbliche che il PIL. 240/7 LA/ff 8

(6) In seguito alla pubblicazione, nell aprile 207, da parte della Commissione (Eurostat) dei risultati di bilancio della Grecia per il 206 e sulla base delle previsioni di primavera 207 della Commissione, la Grecia soddisfa le condizioni perché il Consiglio abroghi la propria decisione sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia. Allo stesso tempo, diversi aspetti, tra cui il percorso di bilancio a medio termine, che sono rilevanti ai fini di una raccomandazione della Commissione al Consiglio di abrogare la sua decisione sull esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia, sono stati anche oggetto di discussione in occasione della riunione dell Eurogruppo del 5 giugno 207. (7) A partire dal 207, ovvero l anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Grecia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e continuerà a essere monitorata nell ambito del programma per il periodo fino alla metà del 208. Successivamente, la Grecia dovrebbe compiere progressi verso l obiettivo di bilancio a medio termine con un ritmo adeguato, anche per quanto riguarda il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e rispettare il criterio del debito a norma dell articolo 2, paragrafo bis, del regolamento (CE) n. 467/97. (8) Conformemente all articolo 26, paragrafo 2, TFUE, una decisione del Consiglio sull esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. (9) A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2009/45/CE dovrebbe essere pertanto abrogata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 240/7 LA/ff 9

Articolo Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto. La decisione 2009/45/CE è abrogata. Articolo 2 Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 240/7 LA/ff 0