Si riportano le tabelle relative alle aliquote per la contribuzione alla Gestione separata per l anno 2019.

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Segreteria nazionale Roma 08/02/2019 Prot. 27 Ai Segretari Generali Regionali Al Comitato Esecutivo Nazionale Alle Strutture Regionali Ai Presidi territoriali - SAS Ai Responsabili Sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Gestione separata - aliquote, massimali e minimali Inps 2019 SINTESI Con la circolare del 6 febbraio 2019 n. 19 allegata, l Inps ha diffuso le nuove aliquote ed i valori minimali e minimali del reddito per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata nel 2019. Ferma restando l'aliquota di computo a fini pensionistici del 33%, per gli iscritti in via esclusiva l'aliquota contributiva complessiva è fissata al 34,23% (33,72% se non è prevista la contribuzione aggiuntiva per la disoccupazione Dis-Coll). DETTAGLI Si riportano le tabelle relative alle aliquote per la contribuzione alla Gestione separata per l anno 2019. Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org

Come noto, l'onere contributivo è per 2/3 a carico del committente ed il rimanente a carico del collaboratore, ma è il committente ad essere tenuto ad effettuare l'intero versamento (F24 per i privati ed F24EP per i datori pubblici) entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. Per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie la aliquota complessiva è pari al 25,72%, mentre per i professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 24%. Interamente onerati e tenuti ad effettuare il versamento sono gli stessi professionisti che provvedono con F24 alle ordinarie scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019). L'importo del massimale oltre il quale non si applicano aliquote contributive è pari 102.543,00, non frazionabile al mese. In caso di versamento in eccesso è necessario presentare apposita domanda a rimborso pena la perdita dei contributi versati. L'importo del minimale sulla base del quale avviene l'accredito contributivo è pari a 15.878,00. La contribuzione minima per ottenere un anno di accredito è pertanto pari a 4.083,82 per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%, 5.354,06 per i collaboratori che applicano l'aliquota al 33,72% e 5.435,04 per i collaboratori che applicano l'aliquota al 34,23%. In caso di mancato raggiungimento della contribuzione minima l'accreditamento dei mesi di contribuzione avviene proporzionalmente al contributo versato. Infine, in omaggio al principio cosiddetto di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente. Si applicano, conseguentemente, le aliquote in vigore nell'anno precedente e i relativi versamenti si effettuano entro il prossimo 18 febbraio, indicando distintamente nei modelli di pagamento F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2018. Cordiali saluti. La Segreteria Nazionale All.: c.s. Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 06/02/2019 Circolare n. 19 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l anno 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare l Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. INDICE 1. Aliquote contributive e di computo

1.1 Collaboratori e figure assimilate 1.2 Professionisti 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 1.4 Tabelle 2. Ripartizione dell onere contributivo 2.1 Aziende committenti 2.2 Liberi professionisti 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 4. Massimale e Minimale 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate L articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1], ha disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l aliquota contributiva e di computo è dall anno 2018 pari al 33%. Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a: 0,50%, stabilita dall articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); 0,22%, disposta dall articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006; 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, illustrata nella circolare n. 122/2017[2]. 1.2 Professionisti L articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], ha disposto che a decorrere dall anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. messaggio n. 27090/2007). 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l aliquota

per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). 1.4 Tabelle Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l anno 2019 sono complessivamente fissate come segue: Collaboratori e figure assimilate Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Aliquote 34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) 24% Liberi professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24% obbligatoria In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007. 2. Ripartizione dell onere contributivo 2.1 Aziende committenti La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l obbligo del versamento dei contributi è in capo all azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013. 2.2 Liberi professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 L articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll). Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002. 4. Massimale e Minimale Massimale Per l anno 2019 il massimale di reddito previsto dall articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale Accredito contributivo Per l anno 2019 il minimale di reddito previsto dall articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 15.878,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l aliquota del 24% avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l aliquota maggiore avranno l accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: - 4.083,82 (di cui 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l aliquota del 25,72%; - 5.354,06 (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l aliquota al 33,72%; - 5.435,04 (di cui 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l aliquota al 34,23%. Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo 15.878,00 24% 3.810,72 15.878,00 25,72% 4.083,82 (IVS 3.969,5) 15.878,00 33,72% 5.354,06 (IVS 5.239,74) 15.878,00 34,23% 5.435,04 (IVS 5.239,74) Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

[1] All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» [2] Legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 7 Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS- COLL: All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. [3] A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.