R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012



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Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da lla signora Annamaria Sica, nata il 12 novembre 1963 a Napoli ed ivi residente, per l annullamento del provvedimento 6 aprile 2011 prot. n. 41138, notificatole l 11 aprile 2011, con il quale la provincia di Napoli la ha esclusa da una procedura di mobilità esterna volontaria. LA SEZIONE Vista la relazione 25 maggio 2012 prot. n. 7910 con la quale il ministero dell interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto; visto il ricorso, notificato alla provincia di Napoli il 26 luglio 2011; 1/5

viste le controdeduzioni della provincia di Napoli; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D Ottavi. Premesso e considerato: Il richiedente ministero nella suindicata relazione premette che la provincia di Napoli, con determinazioni dirigenziali n. 2183 e n. 2184 del 23 febbraio 2011, ha approvato la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, propedeutica all indizione, rispettivamente, di un concorso pubblico per la copertura di 20 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo di categoria C1 e di un concorso pubblico per la copertura di 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore economico finanziario di categoria C1. Con provvedimenti n. 41114 e n.41128 del 6 aprile 2011 la signora Annamaria Sica, che ha presentato domanda di ammissione ad entrambe le selezioni per la mobilità esterna come dipendente del Consorzio di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, è stata esclusa perché era stata assunta dall ente d appartenenza mediante una modalità non contemplata dall art. 35 del d.lgs. n.165/2001. In particolare, era stata assunta presso il Consorzio, in relazione all ordinanza commissariale n.22 del 23 febbraio 2001, senza specificare se a seguito delle modalità previste dal d.lgs. n. 165/2001. La ricorrente, ritenendosi lesa dagli atti predetti, li ha impugnati per i seguenti motivi: violazione degli articoli 2 del bando di mobilità, 30 del d.lgs n.165/2001, delle ordinanze della presidenza del Consiglio dei ministri n. 3693 del 15 luglio 2008 e n. 3686 dell 1 luglio 2008, perché il Consorzio di Bacino delle Province di Napoli e Caserta è, a tutti gli effetti, assimilabile ad una pubblica amministrazione, e l art. 5 dell ordinanza n. 3686/2008 ha stabilito che al personale in servizio 2/5

presso il consorzio unico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 165/2001, equiparando i livelli contrattuali del personale del consorzio con i diversi comparti del pubblico impiego. La provincia di Napoli, nelle proprie controdeduzioni, ha specificato che l istante è stata assunta presso il Consorzio con una modalità atipica rispetto alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n.165/2001, il quale ha tipitizzato le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche con l esclusiva previsione: a) del concorso pubblico; b) dell avviamento degli iscritti agli uffici di collocamento; c) per chiamata numerica degli iscritti nelle categorie protette. Ha aggiunto che l ordinanza commissariale n. 22/2001 è stata annullata con sentenza n. 10078/2004 del tribunale amministrativo regionale per la TAR per la Campania, che l inquadramento della ricorrente nel VI livello non risulta derivante da una regolare selezione concorsuale e che le procedure di mobilità propedeutiche alle selezioni pubbliche attivate con deliberazioni n. 2183 e n. 2184 del 23 febbraio 2011 si sono concluse ma a tutt oggi non sono stati banditi i relativi concorsi pubblici. Ha aggiunto ancora che il TAR per la Campania con sentenza 29 luglio 2011 n. 4170, resa su un ricorso proposto da un dipendente del consorzio unico contro l esclusione dalla procedura di mobilità esterna bandita dalla provincia di Napoli, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica con nota 13 settembre 2011 n. 47134 ha rilevato che la controversia concerne il rapporto di lavoro in regime di diritto privato di un dipendente di una pubblica amministrazione (art. 2, comma 2, del d.lgs. n.165/2001) e che, in quanto tale, è rimessa alla giurisdizione di giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente, alla quale è stato chiesto il pagamento del contributo 3/5

unificato disposto dall art. 37, comma del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (dovuto per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011), non ha provveduto, ritenendo di beneficiare dell esenzione dal pagamento per motivi di reddito e perché il ricorso verte su materia di pubblico impiego. Il ministero dopo accurata disamina conclude per l inammissibilità del ricorso. Ciò premesso rileva la Sezione che effettivamente il ricorso deve ritenersi inammissibile. Invero, il contenzioso oggetto del ricorso (attinente alla dedotta illegittimità dell impugnata procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) indubbiamente riguarda un rapporto di lavoro di natura privatistica su cui la giurisdizione (esclusiva) è rimessa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; in particolare, come recentemente affermato da questa Sezione (cfr. parere reso nell adunanza del 21 dicembre 2011, n. 1422/2011), si deve riconoscere la giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria anche nel contenzioso specifico relativo alla riconoscibilità del diritto all assunzione nell ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale precario delle pubbliche amministrazioni. Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile, con assorbimento dell esame dell istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. P.Q.M. esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 4/5

Francesco D'Ottavi Raffaele Carboni IL SEGRETARIO Francesca Albanesi 5/5