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srm materiali materiali di lavoro e rassegna stampa sull immigrazione 2007 marzo Decreto flussi per il 2007 dei lavoratori stagionali e dei lavoratori formati all'estero Introduzione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello stato per l'anno 2007 Circolare n.6/2007 del Ministero di Solidarietà Sociale Inform. Legge n. 99 a cura del: SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Direttore - Franca Di Lecce Operatrici - Federica Brizi Patrizia Toss Silvia Zerbinati Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it

Roma, 9 marzo 2007 Lunedì 12 marzo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la programmazione transitoria dei flussi di ingresso per l'anno 2007 dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. Il Decreto prevede che, durante il 2007, potranno entrare in Italia 80.000 lavoratori stagionali non comunitari e 2.000 lavoratori non stagionali che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. I datori di lavoro interessati potranno presentare le domande a partire dallo stesso lunedì 12 marzo. Per presentare le domande per i lavoratori stagionali i datori di lavoro possono scegliere tra due modalità diverse: con il supporto delle Associazioni di categoria, che possono utilizzare un accesso internet riservato messo a disposizione dal Ministero dell'interno che permette la compilazione delle domande in via telematica e l inoltro informatico al sistema Sportello Unico Immigrazione. Le domande saranno poi trasmesse alle Questure ed alle Direzioni provinciali del lavoro competenti e seguiranno l iter procedurale consueto; in modo diretto effettuando la richiesta compilando direttamente il modulo cartaceo scaricabile dal sito del Ministero dell'interno (stampato in originale e non utilizzando fotocopie) e seguendo le istruzioni. La richiesta dovrà essere inviata con raccomandata semplice al Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione del Ministero dell'interno per il controllo dei dati e il trasferimento telematico agli uffici per i nulla osta di competenza. Nella busta, oltre al modulo di domanda, dovranno essere inserite le fotocopie dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore. Secondo il decreto possono essere assunti lavoratori non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Possono inoltre essere assunti i lavoratori che nei 3 anni precedenti (2004, 2005 e 2006) sono stati titolari di un permesso per lavoro stagionale. La suddivisione regionale delle quote è la seguente: REGIONE QUOTA Val d'aosta 200 Piemonte 5.500 Lombardia 2.000 Trento 3.000

REGIONE QUOTA Bolzano 2.000 Veneto 10.500 Friuli Venezia Giulia 1.000 Liguria 800 Emilia Romagna 14.000 Toscana 4.000 Marche 1.500 Umbria 1.000 Lazio 6.000 Abruzzo 3.500 Molise 500 Campania 8.000 Puglia 6.000 Basilicata 1.000 Calabria 3.000 Sicilia 3.500 Sardegna 1.000 Direzione Generale dell'immigrazione 2.000 Totale 80.000 Per quanto riguarda i 2000 posti riservati a chi ha completato dei programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine (art. 23 del Testo Unico sull immigrazione) non esiste una ripartizione territoriale. Le richieste di nulla osta devono essere inviate allo Sportello Unico per l'immigrazione. Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo 06.48905101 o srm@fcei.it Servizio Rifugiati e Migranti Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

DECRETO DI PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI E DEI LAVORATORI FORMATI ALL'ESTERO NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2007. Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed, in particolare, l'articolo 3, comma 4, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico; Considerato che il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2007-2009 che individua i criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari è in corso di elaborazione; Rilevato che, in attesa della determinazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nei territorio dello Stato per l'anno 2007, è urgente definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per lo stesso anno 2007, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze dei settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli; Visto l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede come, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente; Rilevato pertanto che al fine di soddisfare le suesposte esigenze di lavoratori extracomunitari stagionali del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo è necessario provvedere alla determinazione della quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2007, in via di programmazione transitoria stabilita nel limite delle corrispondenti quote fissale per l'anno 2006; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 - che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale - ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, che ha definito un'ulteriore quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando la quota complessiva dei lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 ad 80.000 unità; Tenuto conto che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria stagionale per l'anno 2007, così come segnalalo dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-bis del Testo unico sull'immigrazione, risulta essere analogo a quello dell'anno 2006; Visto altresì l'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione il quale - allo scopo di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata - prevede che gli stranieri che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale e di istruzione realizzate nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi approvati dal Ministero della Solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, sono preferiti nei settori di impiego ai quali le predette attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;

Rilevato che nell'anno 2006 in alcuni Paesi non comunitari da cui provengono importanti flussi di manodopera, sono stati avviati corsi di formazione professionale e di istruzione con la partecipazione di alcune Regioni italiane ed in collaborazione con le autorità nazionali degli stessi Paesi, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata e che tali corsi si concluderanno entro i primi mesi dell'anno 2007; Rilevato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, nell'ambito della quota complessiva di 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale prevede, all'articolo 2, comma 2, una quota di 2.000 ingressi per i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione; Ravvisata la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione; Decreta: Articolo 1 1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan. Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006. Articolo 2 1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione. Roma, 9 gennaio 2007 F.to Letta

Ministero della solidarietà sociale Partenza -Roma, 08/03/2007 Prot. 23/ I I / 0001146/06.01 invio a mezzo fax Ministero della Solidarietà Sodate Direzione Generale dell'immigrazione Via Fornovo, 8-00192 Roma tel. 06-36754780 fax 06-36754769 dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.ìt Allegati: 1 CIRCOLARE N. 6/2007 Oggetto: D.P.C.M. del 09.01.2007 concernente Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori extracomunitari formati all'estero nel territorio dello Stalo italiano per l'anno 2007 e, p.c. Alle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi Alla Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. Lavoro Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Servizio per il Lavoro Trieste Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo Agli Assessorati Regionali al Lavoro Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro D.G.I.E.P.M. Uff. VI Centro Visti Roma Al Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - Direz. C.le per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Roma All'INPS - Direzione Generale Roma Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.03.2007 - serie generale n, 59 - sarà pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.01.2007, concernente "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007". Come anticipazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari per l'anno 2007, tale decreto autorizza (articolo 1) l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e (articolo 2) l'ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni). L'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale riguarda: cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan. Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006. L'ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione disciplinato dall'articolo 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004), riguarda unicamente le assunzioni per lavoro subordinato non stagionale. Al riguardo, si rimanda a quanto disposto dal decreto del 22.03.2006, recante Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11.07.2006 - serie generale n. 159. Modalità di attuazione Le modalità di attuazione del D.P.C.M. del 09.01.2007 corrispondono a quelle stabilite nella circolare n. 9/07 diramata in data 07.03.2007 dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione. Come da comunicato stampa del Ministero dell'interno in data 08.03.2007, le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate a partire dal 12.03.2007. Al riguardo, si segnala che per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari stagionali occorre utilizzare il modello 07-STAG; mentre per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari che abbiano completato i corsi di istruzione e formazione all'estero ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione occorre utilizzare il modello B-PS.

La modulistica è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it (voce: sportello immigrazione > modulistica dello sportello unico immigrazione) e sul sito del Ministero della Solidarietà Sociale vvww.solidarietasociale.gov.it (voce: immigrazione > modulistica dello sportello unico immigrazione). Le associazioni di categoria possono presentare le richieste per conto dei loro iscritti via internet mediante l'accesso alla procedura telematica messo a disposizione dal Ministero dell'interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione. Lavoratori stagionali extracomunitari Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, delle consultazioni con le associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero, delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2006, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra Regioni e Province Autonome come da tabella allegata (cfr. Allegato 1). Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie delle quote provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione. Come da prassi consolidata per l'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, di fronte a fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni Provinciali del Lavoro provvedono a trasmettere richiesta di ulteriori quote alle Direzioni Regionali del Lavoro. Nel caso in cui fosse possibile una nuova assegnazione oppure una re-distribuzione territoriale delle quote a livello regionale le Direzioni Regionali del Lavoro provvedono direttamente all'ulteriore assegnazione di quote in favore delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Nel caso in cui invece non vi fosse una disponibilità di quote a livello regionale, per mettere in condizione le Direzioni Provinciali del Lavoro di dare comunque riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni Regionali del Lavoro provvedono a richiedere a questa Direzione Generale dell'immigrazione ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale. Lavoratori formati all'estero Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari non stagionali che abbiano completato corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione, si comunica che le quote stabilite dal D.P.C.M. del 09.01.2007 non vengono ripartite a livello territoriale, bensì - come già avvenuto nell'anno 2006 con riferimento ai progetti speciali - restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'immigrazione. Per le richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, le Direzioni Provinciali del Lavoro - tramite le Direzioni Regionali del Lavoro - sottopongono a questa Direzione Generale dell'immigrazione l'esigenza di quote per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione. Una volta effettuati gli opportuni riscontri - sulla base delle comunicazioni relative alla conclusione dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine dei lavoratori extracomunitari e sui nominativi dei partecipanti, trasmesse dalle Regioni a questa Direzione Generale dell'immigrazione - verranno assegnate alle Direzioni Regionali del Lavoro le quote da destinare alle Direzioni Provinciali del Lavoro. Il Direttore Generale Giuseppe Maurizio Silveri

Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale dell'immigrazione Allegato 1 Ripartizione territoriale delle quote dì lavoratori stagionali extracomunitari (*) Regioni e Province Autonome Quote Valle d'aosta 200 Piemonte 5.500 Lombardia 2.000 Provincia Autonoma di Trento 3.000 Provincia Autonoma di Bolzano 2.000 Veneto 10,500 Friuli Venezia Giulia 1.000 Liguria 800 Emilia Romagna 14.000 Toscana 4.000 Marche 1.500 Umbria 1.000 Lazio 6.000 Abruzzo 3.500 Molise 500 Campania 8.000 Puglia 6.000 Basilicata 1.000 Calabria 3.000 Sicilia 3.500 Sardegna 1.000 Totale 78.000 *) Le quote rimanenti (2.000 unità) restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'immigrazione per essere ripartite successivamente in base ad ulteriori fabbisogni territoriali.

Siti utili su temi di asilo e immigrazione ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it ARCI (Associazione di promozione sociale): http://www.arci.it ASGI (Associazione Studi Giuridici sull Immigrazione): http://www.asgi.it Briguglio Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo Caritas Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://www.cestim.it CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): http://www.cir-onlus.org CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org GOVERNO: http://www.governo.it ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): http://www.icsitalia.org JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): http://www.picum.org Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int. SRM materiali - Infrom. Legge Redazione a cura di Patrizia Toss Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03 Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio. Cancellazione Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it. Per contattarci Indirizzo: SRM - Via Firenze 38-00184 Roma telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959 e-mail: srm@fcei.it www.fcei.it