COMUNE DI ARADEO. Provincia di Lecce. AREA 1: Affari Generali ed Istituzionali

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1 COMUNE DI ARADEO Provincia di Lecce AREA 1: Affari Generali ed Istituzionali BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI ARADEO Il Responsabile dell Area ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, e successive modifiche ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 09/05/2013, RENDE NOTO che è indetto un bando di concorso per l assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili. I cittadini interessati a ottenere l assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dovranno presentare domanda al Comune di Aradeo su apposito modulo, dal 11 Giugno al 25 Luglio 2013, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale. 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A norma dell art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere C), D) ed E), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell assegnazione e della consegna degli alloggi e devono permanere in costanza di rapporto: A) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente (requisito previsto solo per il richiedente) A.1) il cittadino italiano; A.2) il cittadino di Stato aderente all Unione Europea; A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell art. 27 della legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e a condizione che tale diritto sia riconosciuto in condizione di reciprocità da convenzioni o da trattati internazionali. B) essere residente o prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Aradeo B.1) residenza anagrafica nel Comune di Aradeo; B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Aradeo; B.3) attività lavorativa svolta all estero. C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell ambito del Comune di Aradeo, adeguato alle esigenze del

nucleo familiare. Si intende come adeguato l alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore a mq. 40 per nucleo familiare composto da una o due persone; non inferiore a mq. 60 per tre o quattro persone, non inferiore a mq. 75 per cinque persone e non inferiore a mq. 95 per sei persone ed oltre; C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell ambito territoriale cui si riferisce il presente bando. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con i parametri indicati nella legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o conferimento di contributi e/o finanziamenti D.1) il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; D.2) il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. E) Reddito per l accesso E.1) il reddito complessivo del nucleo familiare, così come più avanti definito, non deve essere superiore ad. 13.000,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi dell art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni (N.B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di. 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%); E.2) il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l anno 2011 (presentata nel 2012), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; E.3) oltre all imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (N.B.: anche, pertanto, indennità di accompagnamento, invalidità e simili); E.4) la mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall Ufficio Provinciale del Lavoro. E.5) deve essere dichiarata l eventuale iscrizione alla Camera di Commercio. F) Composizione del nucleo familiare avente diritto Ai sensi dell art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, per nucleo avente diritto si intende: F.1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi; F.2) fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio (cioè coloro che convivono come se fossero marito e moglie), gli ascendenti (genitori, nonni), i discendenti (nipoti diretti), i collaterali fino al terzo grado (fratelli, zii, nipoti per via fraterna) e gli affini fino al secondo grado 2

(suoceri e cognati) purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge; F.3) sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune: la circostanza può essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché corrisponda alla situazione anagrafica; F.4) i minori in affido all interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. 2. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune,scaricabili dal sito istituzionale dell Ente (www.comune.aradeo.le.it), in distribuzione presso la sede Municipale, tutti i giorni di apertura al pubblico. Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l ammissione al concorso e per l assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l operatore comunale da ogni responsabilità in merito all eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi). La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti dal punto 1), lettere A), B), C), D), E) ed F), comporta il non accoglimento della domanda. La dichiarazione falsa è punita ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I richiedenti possono, comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 54. A) Condizioni Soggettive 3 Reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall art. 2, punto f), della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 54, dall art. 21 della legge 457/78, come modificato dall art. 2, comma 14, del Decreto Legge 9/82, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982 n. 94. Modalità per la determinazione del reddito: ai fini dell acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di. 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano

redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%). 1) non superiore ai limiti seguenti: - inferiore a una pensione sociale ( 4.470,70 annui riferimento 2011)-----------------------punti 4 - inferiore ad una pensione minima INPS ( 6.076,59 annui- riferimento 2011)---------------punti 3 - inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale ( 10.547,29 annui)-----------------------------------------------------------------------------------------punti 2 2) nucleo familiare composto - da 3 a 4 unità-------------------------------------------------------------------------------------------------punti 1 - da 5 a 6 unità-------------------------------------------------------------------------------------------------punti 2 - da 7 e oltre-----------------------------------------------------------------------------------------------------punti 3 3) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data della presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico--------------------punti 1 4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda(il punteggio è attribuibile: a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35 anno di età; soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell assegnazione dell alloggio)------------------------------------------------------------punti 1 5) Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3)-------------------------------------------------------------------punti 1 6) Nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi)------------------------------------------punti 1 B) Condizioni Oggettive 4 1) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da ameno due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto------------------------------------------------------------------------------------------------punti 4 2) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così definito dall autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi igienici all esterno o privo di acqua potabile o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo l autorizzazione comunale, non era destinato ad abitazione--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------punti 2 3) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (la condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto da autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto)---------------------------------------------------------------------------punti 2

4) Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall art. 2, lettera c) della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54: - oltre 2 persone in più----------------------------------------------------------------------------------------punti 1 - oltre 3 persone in più----------------------------------------------------------------------------------------punti 2 5) Richiedenti, fruenti di alloggio di servizio, che debbano rilasciare l alloggio per il trasferimento o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro----------------------------------------------------------punti 1 6) Richiedenti che debbano abbandonare l alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando------------------------------punti 6 7) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio--------------------------punti 6 8) Richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 40 km-------------------------------------------------------------------------------------------------punti 1 9) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone calcolato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54------------------------------------punti 1 Il punteggio di cui ai precedenti punti B/1 e B/2 non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione e antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto. Non sono cumulabili i punteggi dei punti B/1 con B/2 e B/6 con B/7. I punteggi di cui ai punti B/6 e B/7 non sono cumulabili con tutti gli altri punti B/1, B/2, B/3, B/4, B/5. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, dovrà essere effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione di cui all art. 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. Coloro che occupano illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l occupazione illegale di alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione. I requisiti devono sussistere al momento della domanda ed al momento della verifica prima dell assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive. Le condizioni soggettive devono sussistere unicamente al momento della domanda. In caso di decesso dell aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l ordine ivi indicato. Ai sensi del primo comma dell art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modifiche ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare ogni quattro anni a pena di cancellazione dalla stessa, la domanda di assegnazione dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. 5

6 3) RACCOLTA DELLE DOMANDE FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA Le domande di assegnazione di alloggio, relative al presente concorso, dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d identità dell intestatario della domanda, esclusivamente per posta, con lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di ARADEO - Ufficio Protocollo - Domanda assegnazione alloggio, entro e non oltre il 25 Luglio 2013. Non saranno accettate domande consegnate a mani al protocollo. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale. Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d ufficio, provvederà all attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, con l indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell Albo Pretorio del Comune per trenta giorni. 4) RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all articolo 5, L.R. 54/84, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta. La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva. Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata. La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti. 5) GRADUATORIE SPECIALI Il Comune può istituire delle graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti con le seguenti condizioni: 1. richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data della presentazione domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico; 2. famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il

35 anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell assegnazione dell alloggio; 3. presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell attribuzione del punteggio si considera diversamente abile, il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all art. 14 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. 6) CONTROLLI Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d ufficio della documentazione necessaria. Il Comune potrà richiedere all interessato quella documentazione che non può essere reperita presso pubbliche amministrazioni, né dalle stesse certificata. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l Ente o l Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili. A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato. 7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l ordine stabilito dalle graduatorie generali e speciali di cui sopra. L assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54. Il canone di locazione degli alloggi è calcolato con le modalità e i criteri definiti dagli articoli 24 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, e dell art. 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22. Ogni domanda inoltrata fuori dai termini del presente bando di concorso è priva di ogni validità. Ai sensi dell art. 26 della legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 7

Il Comune di Aradeo non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 8) NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, e successive modifiche ed integrazioni. 8 9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, s informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso: a) è effettuato in base alla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54; b) avverrà, anche con l ausilio di strumenti informatici, presso l Ufficio Istruttorio e l Ufficio Protocollo di questo Comune; c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima; d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante; e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs 196/2003; f) titolare del trattamento è il Responsabile dell Area pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. INFORMAZIONI Per ogni utile informazione, l interessato potrà rivolgersi presso l Ufficio Servizi Sociali del Comune di Aradeo, nei giorni: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ARADEO, 10 Giugno 2013 Il Responsabile dell Area f.to Gianni COLAZZO