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Transcript:

Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Roma PROTOCOLLO D'INTESA TRA l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di seguito denominata AGCM o Autorità, in persona del suo rappresentante, Pres. Giovanni Pitruzzella, E la Procura della Repubblica di Roma, di seguito denominata Procura, nella persona del suo Procuratore dr. Giuseppe Pignatone, di seguito congiuntamente indicati come le Parti", VISTO l articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTI il DPR 447/88 e il D.LGS 271/89 e successive modifiche; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, che ha istituito l AGCM quale Autorità preposta alla tutela della concorrenza e del mercato; VISTO l art. 21-bis l. n. 287/90, introdotto dall art. 35 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, che riconosce all AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato stesso; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale l AGCM è 1

individuata quale autorità preposta alla tutela dei consumatori; CONSIDERATA la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione a tutela del buon funzionamento del mercato; CONSIDERATA altresì la necessità di rendere effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa; VISTO inoltre il protocollo d intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l AGCM e la Guardia di Finanza, stipulato in data 19 febbraio 2015; RITENUTO dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle predette attività di tutela, contrasto e prevenzione, CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 (Finalità) Con il presente Accordo le Parti collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza. Art. 2 (Ambiti di collaborazione) Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono cosi individuati: I. Procedimenti di cui agli articoli 14 e 21-bis della legge 10 ottobre 1990, II. III. n. 287, e agli artt. 27 e 66 del Codice del Consumo; Richieste rivolte dalla Procura all'agcm per l acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'autorità; Trasmissione alla Procura, da parte dell AGCM, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano profili aventi rilievo penale. Art. 3 (Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione) 1. Procedimenti di cui al punto I, dell'articolo 2. Con riferimento ai procedimenti istruttori di competenza dell AGCM, la Procura può inviare all Autorità, anche su 2

richiesta di quest ultima, copia delle richieste di applicazione di misure cautelari o delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dai conseguenti provvedimenti del giudice e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati che interessano in particolare il corretto funzionamento del mercato (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dagli artt. 353-354 del codice penale) ovvero che incidono in misura rilevante sugli interessi economici dei consumatori (ad es. quelli previsti dall art. 640 del codice penale, che per natura, impatto e dimensione della condotta riguardino la generalità dei consumatori), laddove riferiti alle imprese o alle persone fisiche alle stesse riconducibili. Le trasmissioni e le richieste possono riguardare anche altri atti investigativi, ove ostensibili. 2. Richieste della Procura di cui al punto II dell articolo 2. Nei casi in cui la Procura, anche tramite gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all'agcm richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate o provvedimenti resi dall'autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l AGCM trasmette tempestivamente le informazioni ovvero la documentazione richiesta. Tali richieste potranno riguardare anche la fase pre-istruttoria e, laddove concernenti documentazione inerente la domanda di clemenza depositata da un impresa, previa tempestiva informativa, le Parti si coordinano al fine di salvaguardare l efficacia delle rispettive indagini. La Procura potrà altresì richiedere all AGCM informative su tematiche di particolare interesse affrontate nell ambito della sua attività di enforcement. 3. Trasmissione di atti da parte dell AGCM ai sensi del punto III dell'articolo 2. In tuti i casi in cui dall'attività istruttoria e/o ispettiva dell AGCM in materia di tutela della concorrenza o di tutela del consumatore, fuori dai casi di comunicazioni anonime, emergano condotte aventi rilievo penale, l'agcm ne trasmette comunicazione senza indugio alla Procura, comunicando lo stato del procedimento, i tempi attesi di conclusione dello stesso e, successivamente, gli esiti dei propri accertamenti, corredati dagli atti istruttori, al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini. In questi casi le Parti concorderanno, se necessario, modalità di intervento più opportune al fine di non compromettere il c.d. effetto sorpresa delle attività giudiziarie o amministrative. In particolare, nell ambito della propria attività di vigilanza in materia di concorrenza, l AGCM informa tempestivamente la Procura delle domande di clemenza ricevute da cui emergano fatti delittuosi contro la Pubblica Amministrazione, procedendo ad un coordinamento al fine di salvaguardare l efficacia del programma di clemenza e la speditezza delle indagine penali e al fine di mettere a disposizione dell Autorità giudiziaria ogni elemento utile per valutare le condotte successive al fatto, poste in essere dalle imprese e dai singoli individui. Art. 4 (Referenti per la collaborazione) 3

Referenti per l'attuazione del presente protocollo sono: a. per l AGCM: - sul piano programmatico: il Presidente; - sul piano operativo: il Segretario Generale; b. per la Procura: - sul piano programmatico: il Procuratore; - sul piano operativo: il Procuratore aggiunto con delega alla Pubblica Amministrazione. Art. 5 (Modalità attuative) Sulla base delle Linee Guida di cui all'articolo 3, le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca. Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione. Le parti comunque si impegnano ad incontrarsi almeno a cadenza annuale per fare il punto sull'attuazione del protocollo. Art. 6 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo) Il presente Accordo ha una validità di anni cinque a decorrerci dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Art. 7 (Oneri finanziari) Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa. Articolo 8 (Sicurezza delle informazioni e privacy) Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività 4

svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida attuative del Garante per la protezione dei dati personali. Roma, 10 gennaio 2018 Per l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Per la Procura della Repubblica di Roma Il Presidente Giovanni Pitruzzella Il Procuratore Giuseppe Pignatone 5