S T A T U T O DEL GRUPPO AMICI DEL FUMETTO - FIRENZE

Documenti analoghi
AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ATTO COSTITUTIVO. Articolo 1

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

ALLEGATO A) al N = di rep. STATUTO APS BRIVIO COMUNICAZIONE SEDE SCOPO " ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DI BRIVIO "

STATUTO. Art. 1 E costituita LAssociazione Culturale Fotografica: ASSOPHOTO Onlus. Art. 2 L Associazione ha sede legale in via Brianza 19 a Oristano.

Associazione Per il Fermi

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO. "A.N.TE.V. Associazione Nazionale Tecnici Verificatori"

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

AIRS ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI RIABILITATORI SISCA

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

N. 359 Repertorio N. 220 Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici il giorno 15 - quindici - del

SOCIETA ITALIANA VETERINARIA DI ANESTESIA REGIONALE E TERAPIA DEL DOLORE (ISVRA)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

Allegato "A" al N. 373/316 di Repertorio STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Denominazione Sede Scopo Durata ART. 1. DENOMINAZIONE È costituita l Associazione:

Società Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili

GRUPPO ROMANO LAZIALE DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. "S. PIETRO APOSTOLO" Azzano Decimo

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

STATUTO della ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA DI FUCECCHIO Aggiornato con le modifiche

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

Rete Scuole Costruzioni Aeronautiche Statuto: Rev. 1

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Lo Statuto Allegato A al n /11273 di repertorio. STATUTO DELLA AS.A.T.I Associazione Azionisti Telecom Italia. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PAOLA PER I TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI ONLUS DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO

Repertorio n Raccolta n

STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO ART. 1. E costituita una Associazione apolitica, senza scopo di lucro denominata

Associazione Italiana di Acustica

ART. 1 - DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI UTILITA SOCIALE PERCORSI DI BAMBOO STATUTO DENOMINAZIONE

Allegato "A" ad atto rep. n /14710 STATUTO ASSOCIAZIONE Comunit

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO

Associazione Cittadini per le biblioteche avellinesi Statuto associativo. Associazione Cittadini per le biblioteche avellinesi. Statuto associativo

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

CASSA DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI SAI STATUTO

STATUTO della Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio (SIVAL)

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

CODICE FISCALE

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

A.I.P. STATUTO. Associziane Italiana Pedologi

Allegato -A- STATUTO PROGRAMMA

SCUOLA MATERNA DON ANTONIO SBAIZ. Allegato al verbale di deliberazione dell'assemblea dei Delegati del STATUTO ASSOCIATIVO

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Patrimonio ed entrate

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA E INCLUSIONE FINANZIARIA (RITMI)

E' costituita l'associazione culturale "Delegazione autonoma FISAR di Pisa"

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

COLLEGIO DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA STATUTO TITOLO 1: FINALITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

2. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è gratuita.

STATUTO DENOMINAZIONE... Art. 1 : E' costituita l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE GENITORI DI SEDE

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

STATUTO GLOBUS ET LOCUS

Statuto dell'associazione Libertà e Giustizia DENOMINAZIONE, FINALITÀ, SEDE

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

STATUTO LA QUARTA ERA 1

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO. Il 21 febbraio 2011, in Napoli Piazza Vanvitelli 5 SONO PRESENTI

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

STATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE CESAO Centro studi sull Asia Orientale Costituzione e scopi Art. 1 È costituita un'associazione Culturale

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1. E' costituito un Comitato per il coordinamento tecnico - organizzativo provinciale

PARTE I - DENOMINAZIONE - SEDE, DURATA E SCOPO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA FINALITA. Essa ha sede in Comune di Perugia, presso l'assessorato alla Cultura del

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO U.G.I.S. UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI

Transcript:

1 S T A T U T O DEL GRUPPO AMICI DEL FUMETTO - FIRENZE TITOLO I Denominazione - Sede - Scopo Articolo Primo E costituita un Associazione di appassionati, collezionisti e studiosi del fumetto, del cinema e della fantascienza denominata "GRUPPO AMICI DEL FUMETTOFIRENZE più brevemente G.A.F. - FIRENZE" Articolo Secondo L'Associazione ha sede in Firenze, Via di Rocca Tedalda n 64. Articolo Terzo L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fine di lucro ed è autonoma ed indipendente. Articolo Quarto L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza, valorizzazione ed allo studio dei mezzi espressivi citati nell'articolo 1 e di ottenere agevolazioni per i propri aderenti. Inoltre 1'Associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare manifestazioni e mostre del fumetto a prevalente carattere culturale, rassegne cinematografiche con particolare riferimento al cinema d'animazione, nonché di costituire un Museo del fumetto e della grafica ed una cineteca. TITOLO II Patrimonio ed esercizi sociali Articolo Quinto. Il patrimonio è costituito: a) dal beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2 Articolo Sesto L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. TITOLO III Soci Articolo Settimo I Soci possono essere onorari od ordinari. Sono Soci onorari le persone fisiche e gli enti ai quali il Consiglio deliberi di attribuire tale qualità in considerazione di particolari meriti connessi agli scopi dell'associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Sono Soci ordinari coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale. I giovani con età inferiore al diciottesimo anno pagheranno il 50% (il cinquanta per cento) della quota ordinaria. Articolo Ottavo Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal consiglio e che abbiano versato la quota associativa, che avrà validità per un anno solare e sarà stabilita dal Consigiio. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per esclusione decretata dall'assemblea per gravi motivi. E considerato dimissionario il Socio ordinario che non abbia versato la quota associativa entro il 31 Marzo di ogni anno. Articolo Nono I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di tutte quelle agevolazioni che il Consiglio avrà deliberato in loro favore. Articolo Decimo I Soci sono tenuti all'osservanza delle nonne contenute in questo Statuto la cui accettazione è implicita con la sottoscrizione della domanda di ammissione.

3 TITOLO IV L'Assemblea Articolo Undicesimo I Soci sono convocati in Assemblea dal Consig1io almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante avviso di convocazione pubblicato sul Notiziario dell'associazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'articolo 20 del Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Firenze anche fuori della Sede sociale. Articolo Dodicesimo L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro è a lei demandato per legge o per Statuto. Articolo Tredicesimo Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in rego1a col pagamento della quota annua di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Soci, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun Socio non può riunire in sé più di una delega. Articolo Quattordicesimo L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. IL Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di controllare la regolarità delle deleghe e di fare esercitare normalmente i1 diritto di intervento dei Soci. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4 Articolo Quindicesimo Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un terzo degli Associati. In seconda convocazione la de1iberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In deroga all'articolo 21 del Codice Civile, anche per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme circa la presenza dei Soci e la maggioranza dei voti necessaria, contenute nel comma precedente. TITOLO V Amministrazione Articolo Sedicesimo L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque e da un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea per la durata massima di anni tre. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, i1 Consiglio nella sua prima riunione può provvedere alla sua costituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Articolo Diciassettesimo I Soci dovranno presentare la propria candidatura per iscritto almeno sette giorni prima della data stabi1ita dal Consiglio per riunire l'assemblea che dovrà eleggere i Componenti dello stesso Consiglio. Al momento dell'elezione, i candidati dovranno essere iscritti all'associazione da almeno sei mesi. L'Assemblea dovrà decidere il numero dei Consiglieri e la loro durata in carica e poi voterà, dopo aver nominato gli scrutatori per scrutinio segreto. Risulteranno eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Articolo Diciottesimo Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere, ove a tal nomine non abbia provveduto l'assemblea dei Soci.

5 Articolo Diciannovesimo Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei propri compiti. E data facoltà all'assemblea di deliberare delle facilitazioni particolari a favore dei Consiglieri. Articolo Ventesimo A11'inizio del mandato, tutti i Consiglieri dovranno assumersi almeno un compito utile per l'attività dell Associazione e lo dovranno svolgere con diligenza Articolo Ventunesimo Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Articolo Ventiduesimo I Consiglieri si considerano dimissionari dalla loro carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. Articolo Ventitreesimo Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione, e può delegare ad alcuni del suoi componenti parte dei propri poteri. Articolo Ventiquattresimo La legale rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente. Articolo Venticinquesimo Se il Consiglio resta privo per qualsiasi ragione del numero minimo dei suoi componenti e, comunque, non risulta più in grado di dirigere l Associazione, può

6 essere nominato dall'assemblea un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi dal giorno della sua nomina, e che ha i poteri dell'ordinaria amministrazione ed ha l'incarico di rintracciare tra i Soci candidati per formare un nuovo Consiglio. TITOLO VI Scioglimento Articola Ventiseiesimo Lo Scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio TITOLO VII Controversie Articolo Ventisettesimo Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e 1'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre Provibiri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.