********************** VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



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L'anno duemilatredici il giorno 21 del mese di gennaio in Manfredonia e nel Palazzo di Citta';

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COPIA COMUNE DI MERCENASCO Provincia di Torino ********************** VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 Del 06/12/2012 Oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro cani randagi con la Lega Nazionale per la difesa del cane - sede di Ivrea (TO) per gli anni 2013-2014-2015. L anno duemiladodici lì sei del mese di Dicembre alle ore otto nella solita sala delle adunanza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: COGNOME e NOME LEVRIO GIOVANNI FRANCESCO PONSETTO LORENZO PONSETTO ANDREA SOUDAZ COSTANTINO VERCELLA MASSIMO PRESENTE SI SI SI NO SI Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1 Assiste alla seduta il Segretario Comunale VELOCE DOTT. GUIDO. (Art.97, comma 4.a, del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro cani randagi con la Lega Nazionale per la difesa del cane - sede di Ivrea (TO) per gli anni 2013-2014-2015. VISTE le seguenti leggi: LA GIUNTA COMUNALE 1) Legge n. 281 del 11.08.1991: Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo 2) Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993: Tutela e controllo degli animali da affezione RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 1) C.C. n. 10 del 14.04.1997 ad oggetto: Convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane ; 2) G.C. n. 71 del 20.10.1998 ad oggetto: Convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane. Anno 1998 ; 3) G.C. n. 4 del 09.01.1999 ad oggetto: Convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane. Anno 1999 ; 4) G.C. n. 44 del 31.08.2001 ad oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane Sede di Ivrea per anni 5 (cinque) ; 5) G.C. n. 46 del 13.07.2005 ad oggetto: Proroga convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane Sede di Ivrea per l anno 2005 ; 6) G.C. n. 45 del 21.11.2006 ad oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro dei cani randagi con la sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la difesa del cane Sede di Ivrea per l anno 2006 ; 7) G.C. n. 40 del 19.12.2007 ad oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro cani randagi con la Lega Nazionale per la difesa del cane sede di Ivrea (TO) per gli anni 2007, 2008, 2009 ; 8) G.C. n. 44 del 16.07.2010 ad oggetto: Approvazione convenzione per il servizio di ritiro cani randagi con la Lega Nazionale per la difesa del cane sede di Ivrea (TO) per gli anni 2010, 2011, 2012 ; DATO ATTO che, ai sensi della richiamata deliberazione di G.C. n. 44 del 16.07.2010 la convenzione di cui all oggetto risulta scaduta in data 31.12.2012; VISTA la nota del 30/11/2012, prot. 212014, pervenuta al Ns prot. il 03/12/2012 al numero 5252 dalla Lega nazionale per la difesa del cane sezione di Ivrea (TO), con la quale si propone la sottoscrizione della convenzione per la cattura dei cani vaganti per gli anni 2013, 2014, 2015; RILEVATO che : 1) il Comune di Mercenasco non dispone di un proprio canile per cui la cattura e la custodia dei cani randagi presenti sul territorio, rappresenta sempre un problema di non facile soluzione; 2) il problema del randagismo compromette seriamente la tutela della salute pubblica pregiudicando l ordine igienico - sanitario del Comune nonché la sicurezza del territorio; RITENUTO, pertanto, di dovere sottoscrivere la convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane Sezione di Ivrea (TO) per gli anni 2013, 2014, 2015; DATO ATTO che la spesa di gestione del servizio, comprensiva del trasferimento al rifugio, è, per il triennio 2013 2014 2015, confermata in 1,50 annuo per abitante con riserva di richiedere un

adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero dei cani catturati e mantenuti entro il mese di settembre dell anno di gestione per l anno successivo ai sensi dell art. 11 della convenzione oggetto della presente deliberazione; VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000; CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; DELIBERA 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la convenzione con la Lega Nazionale per la difesa del cane sezione di Ivrea (TO), per il ritiro dei cani randagi presenti sul territorio comunale, per gli anni 2013 2014-2015, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 2) Di dare atto che il servizio sarà esperito al costo di 1,50 per abitante residente nel Comune di Mercenasco alla data del 1 gennaio degli anni 2013 2014 2015, con riserva di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero dei cani catturati e mantenuti entro il mese di settembre dell anno di gestione per l anno successivo ai sensi dell art. 11 della convenzione oggetto della presente deliberazione; 3) Di demandare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui all oggetto; 4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l adozione del relativo provvedimento di prenotazione dell impegno di spesa contabile a carico del bilancio pluriennale 2013 2015; 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione favorevole ed unanimi ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. 267/2000. Pareri: regolarità tecnica: Favorevole regolarità contabile: Favorevole F.to Franco PAGETTO F.to Fulvia ODRATO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI. Il Sig./la Sig.a nato/a a il residente in C.F. che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell interesse del Comune di che rappresenta in qualità di Sindaco pro-tempore E il Sig. SARDINO Luciano Antonio, nato a Ivrea (TO) il 10 marzo 1959, C.F. SRDLNN59C10E379S, residente in Ivrea (TO), Via dell About n.8 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell interesse della Sezione di Ivrea Delegazione di Caluso della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che rappresenta in qualità di Presidente e legale rappresentante VISTO 1. che la Legge n.281 del 14-08-1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo ha tracciato le principali direttive sul tema; 2. che la Legge Regionale n.34 del 26-07-1993 Tutela e controllo degli animali da affezione ha ribadito l obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli od in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi; 3. che con D.P.G.R. n.4359 del 11-11-1993 è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 34/93; 4. che la Legge n.18 del 19-07-2004 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R.20/92 (Istituzione dell anagrafe canina) ha introdotto la nuova anagrafe canina informatizzata basata sull introduzione del microchip, in sostituzione del tatuaggio; CONSIDERATO che il Comune non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che, pertanto, occorre affidare l incarico a terzi che dispongano delle strutture succitate. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART.1 OGGETTO La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Ivrea concede in utilizzo a titolo oneroso al Comune di l uso del proprio canile sanitario (con una capacità di 10 (dieci) capi in conformità alla normativa vigente) e dell annesso Rifugio (regolarmente autorizzati dalla Regione Piemonte) individuati in Regione San Defendente snc a Caluso (TO) e costituiti da fabbricato contenente ambulatorio, magazzino, servizi igienici, locale preparazione cibi e dalle parti adibite ad ospitare gli animali catturati durante e dopo il periodo di osservazione sanitaria, a condizione che l Ente locale sottoscrittore garantisca una corretta gestione dell anagrafe canina in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell ASL TO4. Per corretta gestione, vista l introduzione del microchip come unico metodo di identificazione (a totale gestione ASL), si intende la realizzazione di appropriate iniziative di vigilanza e di informazione in merito alla identificazione dei cani dei residenti. ART.2 DURATA La concessione dell uso del canile sanitario e dell annesso rifugio avrà ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 gennaio 2013. ART.3 GESTIONE OPERATIVA DEL CANILE E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO I servizi saranno svolti dalla Sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (da qui in avanti denominata Gestore del Servizio) che vi provvederà direttamente.

ART.4 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL CANILE Il Gestore del Servizio si impegna a fornire al Comune Convenzionato che ne faccia richiesta qualsiasi delucidazione a garanzia della massima trasparenza e provvederà a redigere annualmente, sempre a richiesta dell interessato, un resoconto sulle attività svolte. ART.5 CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA Il Gestore del Servizio, previo preavviso da parte dell Autorità Comunale o, se necessario, del Servizio Veterinario dell ASL o della Forza Pubblica (CC, PS, CFS, GDF), della presenza di cani vaganti senza dimora, provvederà, fatte salve eventuali emergenze, entro 3 ore dalla segnalazione e comunque non oltre le 12 ore nei casi che non rivestano carattere di urgenza, alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasporto al canile sanitario convenzionato, ove il Servizio Veterinario dell ASL TO4 provvederà all osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all identificazione con microchip per i cani sprovvisti ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria. La cattura dei cani vaganti o randagi, sarà effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità di 12 ore giornaliere festivi compresi (dalle ore 8 alle ore 20). Sarà comunque garantita la reperibilità al di fuori del suddetto orario tramite cellulare che sarà a disposizione dell Autorità Comunale, del Servizio Veterinario e della Forza Pubblica. Il Gestore del Servizio provvederà, dopo la verifica da parte del Servizio Veterinario della presenza del tatuaggio o del microchip, all avviso dell eventuale proprietario. Si specifica, a fronte delle nuove normative in tema di circolazione stradale e di relativo soccorso di cani feriti, che tale procedura (ora obbligatoria per Legge) e da sempre garantita dalla nostra Associazione. ART.6 TRASFERIMENTO CANI I cani catturati saranno restituiti al legittimo proprietario al quale verranno addebitate le spese di cattura, custodia ed eventuali cure. I cani risultati sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e modi previsti dalla Legge. Il Gestore del Servizio garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che i cani catturati non saranno ceduti per eventuali sperimentazioni. I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione di dieci giorni nel reparto del canile sanitario convenzionato, saranno successivamente trasferiti al reparto adibito a rifugio del Canile di Caluso. Si specifica inoltre che i cani trasferiti al Rifugio di Caluso rimarranno di proprieta del Comune fino all affidamento a nuovo proprietario o alla loro morte. Non potranno essere considerati a carico del Gestore del Servizio. ART.7 SOPPRESSIONE CANI In base alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi esclusivamente in modo da non causare sofferenze all animale, ad opera di medici veterinari, solo se gravemente malati incurabili, o di comprovata pericolosità. Al verificarsi di tali condizioni si dovrà tempestivamente informare il Servizio Veterinario ASL TO4 competente per zona, al quale sono demandati per Legge i provvedimenti di competenza. ART.8 MANTENIMENTO CANI Ai cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario convenzionato, così come per quelli trasferiti al canile rifugio si dovrà: 1. garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale; 2. provvedere periodicamente al controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato e, nel caso anche presunto di sofferenza, malattia o morte degli animali, adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti del caso, oltre a segnalare subito il fatto al Servizio Veterinario dell ASL TO4. ART. 9 INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE Il Gestore del Servizio dovrà: 1. provvedere a mantenere in buone condizioni igieniche tutta l area del canile, provvedendo giornalmente a lavaggio e pulizia dei box da escrementi ed avanzi di cibo;

2. eseguire almeno mensilmente un accurato intervento di disinfezione e disinfestazione di tutti i box e dei locali del canile; 3. eseguire almeno con cadenza trimestrale, un accurato intervento di derattizzazione dei locali e dell area scoperta del canile; 4. provvedere alla manutenzione dei locali, delle attrezzature e dell area di pertinenza del canile. ART. 10 GESTIONE SANITARIA La gestione sanitaria del canile sanitario convenzionato, verrà garantita dal Servizio Veterinario dell ASL TO04 (per quanto previsto dalla L.R. 34/93 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 4359/93 e s.m.i.) che provvederà alla vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all igiene, alla sanità ed al benessere degli animali. ART. 11 RAPPORTI FINANZIARI CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO La spesa di gestione annua comprensiva del trasferimento al rifugio, è quantificata in euro 1,50 (uno virgola cinquanta) per abitante annue per il triennio. Il Gestore del Servizio di riserva altresì di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero di cani catturati e mantenuti. Tale richiesta potrà essere fatta entro il mese di settembre dell anno di gestione per l anno successivo Il pagamento andrà effettuato in un unica soluzione nel mese di gennaio dell anno successivo a quello gestito tramite bonifico bancario sul conto corrente della Banca Sella di Ivrea Agenzia 97 di corso Vercelli n.124 con IBAN IT 71 O 03268 30540 000886530540 intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Ivrea. ART. 12 COLLABORAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONVEZIONATO Qualora risultasse difficile individuare la localita ove accalappiare l animale, il Comune sottoscrivente si impegna ad affiancare all incaricato dal Gestore del Servizio una persona con buona conoscenza del territorio. ART. 13 ONERI DI MANUTENZIONE Sono a carico del Gestore del Servizio tutti gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. ART. 14 COPERTURA ASSICURATIVA Il Gestore del Servizio garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni dei cani arrecati a terzi. ART. 15 DIRITTO DI RECESSO Il Gestore del Servizio potrà recedere dall impegno sottoscritto (con valide motivazioni) con un preavviso di tre mesi (3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai Comuni convenzionati. ART. 16 ADOZIONI Il Gestore del Servizio ed il Comune convenzionato dovranno porre la massima cura nel mettere in atto azioni utili al fine di incentivare le adozioni, anche attivando opportune campagne di sensibilizzazione. ART. 17 DISPOSIOZIONI FINALI Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente della Lega Nazionale per la difesa del cane Il Sindaco

Approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.TO LEVRIO GIOVANNI FRANCESCO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO VELOCE DOTT. GUIDO. ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La Responsabile del Servizio Amministrativo: Visti gli atti d ufficio; Visto lo statuto comunale; ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed e stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). Dalla residenza comunale, li 23/01/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.TO VELOCE DOTT. GUIDO ESECUTIVITA' Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio; ATTESTA che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il giorno 6 dicembre 2012 _X_ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000). Mercenasco, lì 23/01/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.TO VELOCE DOTT. GUIDO Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Mercenasco, lì 23/01/201323 gennaio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO VELOCE DOTT. GUIDO