REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco Art. 1 Le disposizioni seguenti regolano il procedimento per i casi di cancellazione dall Albo o dall Elenco e di ogni azione disciplinare dell Ordine previsti dall Ordinamento Professionale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 15/2/1949 e della L. 7.8.1990, n. 241. Art. 2 La ricezione della notizia o della notizia criminis (qui di seguito notizia ) può avvenire mediante: a) comunicazione di qualsiasi iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti o di qualunque persona fisica o giuridica, nessuna esclusa (qui di seguito esponente ); b) comunicazione del pubblico ministero o altra autorità giudiziaria nonché di altro organo della pubblica amministrazione (qui di seguito esponente ); c) mezzi di comunicazione di massa, quali, ad esempio, giornali, televisioni, internet; d) attività di vigilanza esperita direttamente dal Consiglio dell Ordine nell ambito delle sue funzioni istituzionali. Art. 3 La Segreteria dell Ordine, non appena a conoscenza di una notizia, la trasmette immediatamente per conoscenza al Presidente ed al Segretario dell Ordine, via fax o con altro mezzo. La Segreteria protocolla la notizia secondo il protocollo ordinario. E compito del Segretario dell Ordine porre la questione attinente alla notizia all ordine del giorno della prima riunione di Consiglio successiva disponibile. Art. 4 Qualora la notizia sia ricevuta da un Consigliere e/o nel corso di un Consiglio, lo stralcio del verbale (riguardante la notizia) deve essere protocollato. Il Segretario provvede a porre l argomento all ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva, come previsto dal comma 3 del precedente art. 3. Dopo il suo insediamento il Consiglio crea apposita Commissione Disciplinare composta da Colleghi esperti in materia, nominando altresì il Presidente della Commissione stessa. Art. 5 Il Consiglio, per ciascun procedimento disciplinare, nomina al proprio interno un Responsabile del procedimento, che assume la figura del Consigliere Delegato, il quale funge anche da Relatore. In caso di sua mancata nomina, il presidente della Commissione Disciplinare funge da Responsabile del procedimento. In qualunque caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento il Presidente dell Ordine provvede con ampia autonomia alla nomina temporanea di altro Consigliere, potendo comunque fungere egli stesso quale Responsabile del procedimento. Art. 6 La fase preistruttoria può essere svolta con un notevole margine di discrezionalità ed autonomia e può essere delegata al Responsabile del procedimento o alla Commissione Disciplinare interna. Entrambi hanno il compito di verificare la notizia. La valutazione preliminare della notizia deve essere effettuata con i seguenti obiettivi: a) se la notizia è anonima o priva di sottoscrizione o per e-mail senza firma elettronica: la commissione disciplinare propone al Consiglio l archiviazione d ufficio del documento; b) se la notizia è assolutamente infondata o concerne fatti non attinenti alle norme e gli obblighi dettati dal DPR 27.10.1953, n 1067, ovvero delibere del Consiglio Nazionale o dell Ordine dei dottori commercialisti: la Commissione Disciplinare propone al Consiglio l archiviazione in fase preistruttoria; 1
Art. 7 c) se la notizia è circostanziata: la Commissione Disciplinare avvia la procedura di cui all art. 7 successivo; d) qualora sia intervenuta prescrizione a norma dell art. 46 dell Ordinamento professionale e dell art. 30 di questo regolamento: la Commissione Disciplinare propone al Consiglio l archiviazione d ufficio del documento. Qualora la notizia sia circostanziata, ai sensi del precedente art. 6, la Commissione Disciplinare, salvo che per la questione non appaia necessario, procede: - a verificare l iscrizione del Dottore Commercialista in albi, registri o presso enti rilevanti per l esame della notizia; - a richiedere i certificati opportuni per il caso. La Commissione Disciplinare dovrà inoltre comunicare al Dottore Commercialista, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricezione della notizia e copia dell esposto o della notizia, con invito a prendere visione del fascicolo. Tali azioni sono espletate, senza obbligo di informare il Consiglio, medianti gli allegati D1 e D2. La richiesta di certificati e la comunicazione al Dottore Commercialista è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell Ordine. Art. 8 L accesso al fascicolo da parte del Dottore Commercialista non può avvenire prima di 3 giorni dall invio della raccomandata di cui al secondo comma del precedente art. 7. All atto dell accesso deve essere redatta un apposita dichiarazione scritta di presa visione del Dottore Commercialista secondo l allegato D3. Art. 9 Decorsi almeno 15 giorni dall invio della raccomandata di cui all art. 7, ovvero, a seguito della presa visione del fascicolo da parte del Dottore Commercialista, il Responsabile del procedimento provvede a predisporre (secondo l allegato D4) la comunicazione di convocazione preliminare, con indicazione della data della stessa e della facoltà di depositare, sino a 3 giorni prima di tale data, eventuali memorie difensive. La comunicazione di cui al presente articolo, a firma del Presidente e del Segretario dell Ordine, deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax. Art. 10 La eventuale convocazione (secondo l allegato D5) dell Esponente (non obbligatoria) o di Testimoni, da effettuarsi con le stesse modalità previste dal precedente art. 9, deve avvenire in sessione separata rispetto al Dottore Commercialista anche se nello stesso giorno. Art. 11 Sia il Dottore Commercialista che l esponente possono comunque depositare documenti e memorie contestualmente all audizione. In sede di audizione la Commissione Disciplinare deve essere composta almeno dal suo Presidente o dal Consigliere Delegato e da due suoi membri. Art. 12 Qualora dai certificati delle Autorità Giudiziaria risultino reati estinti mediante oblazione ai sensi dell art. 162 c.p. o l applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la commissione disciplinare provvede comunque all esame della fattispecie per accertare l eventuale sussistenza di violazioni alle norme del codice deontologico o dell ordinamento professionale. Art. 13 La Commissione Disciplinare, una volta sentiti l interessato ed eventualmente l esponente, nonché eventuali testimoni, con le stesse modalità di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11, provvede a formulare una proposta al Consiglio dell Ordine che contiene, sulla base di un motivato verbale scritto e 2
firmato dal Presidente della Commissione e dal Consigliere Delegato, le indicazioni per l archiviazione o l apertura del procedimento. La commissione può provvedere analogamente nel caso in cui il Dottore Commercialista, pur se regolarmente informato dell audizione, non si sia presentato alla stessa. Art. 14 Il verbale della Commissione Disciplinare viene trasmesso, a cura del Presidente della Commissione, al Presidente e al Segretario dell Ordine. Quest ultimo provvede a porre la questione all ordine del giorno del primo Consiglio convocato successivamente. Art. 15 Il Consiglio dell Ordine: a) verifica la propria competenza, anche con riferimento all art. 35 comma 3 dell Ordinamento professionale; b) verifica l eventuale prescrizione dell azione; c) attraverso il Presidente pone a tutti i Consiglieri presenti la richiesta di eventuale astensione, ai sensi dell art. 51 c.p.c. e dell art.27 di questo regolamento; d) verifica le cause di ricusazione, ai sensi dell art. 52 c.p.c. e dell art. 29 di questo regolamento. Esaminati gli atti e i documenti, il Consiglio dell Ordine, con motivato parere, delibera: 1. l archiviazione in preistruttoria. In tal caso il Consiglio assume la relativa delibera (secondo l allegato D6) e comunica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Dottore Commercialista e all esponente la sola parte dispositiva. 2. l apertura del procedimento con conferma e/o nomina del Relatore responsabile del procedimento e con convocazione formale del Dottore Commercialista, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 16 In caso di apertura di procedimenti disciplinari ai sensi dell art. 35 dell ordinamento professionale, il Consiglio dell Ordine provvede con la delibera (secondo l allegato D7). Della delibera deve essere data immediata comunicazione all interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno predisposta dal Responsabile del procedimento ed a firma del Presidente e del Segretario dell Ordine. Tale comunicazione deve contenere: le generalità del Dottore Commercialista; la menzione circostanziata degli addebiti; l indicazione del giorno; dell ora e del luogo della comparizione; l avvertimento che potrà essere assistito da un difensore; l avvertimento che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza; il termine entro il quale possono essere depositate memorie e indicati testimoni. In caso di apertura di procedimenti disciplinari ai sensi dell art. 40 dell ordinamento professionale, il Consiglio dell Ordine provvede con la delibera (secondo l allegato D8). Della delibera deve essere data immediata comunicazione all interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno predisposta dal Responsabile del procedimento ed a firma del Presidente e del Segretario dell Ordine. Tale comunicazione deve contenere: le generalità dell incolpato, la menzione circostanziata degli addebiti, l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della comparizione, oltre all avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza; il termine entro il quale possono essere indicati testimoni. Il capo di incolpazione viene formulato sulla base del capo di imputazione in sede penale, ferma restando la possibilità di aggiungerne altri in base al codice deontologico. Nel caso di dichiarazione di sospensione di diritto, se ricorrono i presupposti ai sensi dell art. 39 lett. a, b e c dell ordinamento professionale, il Consiglio dell Ordine, sentito ove possibile l interessato, provvede alla delibera in conformità all allegato D9. La dichiarazione di sospensione di diritto deve essere revocata in conformità all allegato D10 non appena il Consiglio venga a conoscenza dei relativi provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. Pertanto tali provvedimenti, meramente dovuti e non discrezionali, possono avere efficacia anche retroattiva. Se è stato disposto il rinvio a giudizio dell interessato, la delibera di cui al comma precedente si aggiunge a quella di apertura di procedimento disciplinare. 3
Art. 17 Il Consiglio dell Ordine è libero di ammettere i testimoni indicati dai Responsabili o dal Dottore Commercialista o dall Esponente a norma degli artt. 244 e ss. c.p.c., rispettando, ove possibile, il principio di collegialità e quello del contraddittorio (provvedendo secondo l allegato D11). L audizione può essere delegata al Responsabile del procedimento, che provvede alla convocazione, nonché a Consiglieri almeno in numero di due. Art. 18 Una volta sentiti il Dottore Commercialista, eventuali testimoni, nonché eventualmente l Esponente, il Consiglio dell Ordine delibera in merito al procedimento, possibilmente nella stessa seduta o nella prima seduta successiva. Qualora la maggioranza del consiglio lo ritenga opportuno è possibile rinviare ad una successiva seduta per l approfondimento. In tal caso la delibera non deve essere notificata al Dottore Commercialista, a Testimoni o all esponente. Nel periodo intercorrente tra la prima delibera di discussione e quella successiva di approfondimento, il Consiglio dell Ordine, tramite apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicata al Dottore Commercialista, alle parti interessate e ai testimoni, può richiedere la produzione di ulteriori documenti o memorie e determinarne il termine di deposito, nonché sentire il Dottore Commercialista o Testimoni ovvero l Esponente. Art. 19 Il Consiglio dell Ordine delibera in merito al procedimento a maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera può consistere: 1. nel proscioglimento dell incolpato; 2. nella sospensione del procedimento; 3. nella interruzione del procedimento; 4. nell irrogazione della sanzione. In caso di proscioglimento il Consiglio provvede alla delibera (secondo l allegato D12). In caso di sospensione del procedimento il Consiglio dell Ordine provvede alla delibera (secondo l allegato D13). In caso di irrogazione della sanzione il Consiglio dell Ordine provvede alla delibera sanzionatoria (secondo l allegato D14). Art. 20 Il procedimento disciplinare in fase preistruttoria deve essere contenuto possibilmente nel limite dei 90 giorni dalla data della ricezione della notizia mentre in fase istruttoria deve, essere contenuto possibilmente entro il termine di 120 giorni dalla data prevista per la convocazione del Dottore Commercialista. L eventuale superamento di tale termine non potrà costituire, in ogni caso, causa di invalidità del procedimento disciplinare. Art. 21 Le delibere di apertura del procedimento disciplinare in fase istruttoria (secondo l allegato D15) devono essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento a cura del Consiglio dell ordine: - al Dottore Commercialista; - ai Pubblici Ministeri del circondario ove l interessato ha la residenza e il domicilio professionale. Fra la data della notificazione e la data prevista per la convocazione devono intercorrere almeno 10 giorni. Art. 22 4
Le delibere di sospensione cautelativa dell interessato, di sospensione di diritto e relativa revoca devono essere comunicate con raccomandata con ricevuta di ritorno: - al Dottore Commercialista; - al Pubblico Ministero del circondario ove il Dottore Commercialista ha la residenza e il domicilio professionale; - al Procuratore Generale presso la Corte d Appello; - al Ministero di Giustizia; - a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto; - al Consiglio Nazionale con invito alla divulgazione a tutti gli Ordini locali. Art. 23 Le delibere di proscioglimento devono essere notificate con raccomandata con ricevuta di ricevimento: - al Dottore Commercialista; - all eventuale Esponente; - ai Pubblici Ministeri del Circondario ove il Dottore Commercialista ha la residenza e il domicilio professionale. Art. 24 Le delibere di irrogazione delle sanzioni e delle pene disciplinari previste dall Ordinamento Professionale devono essere notificate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento: - al Dottore Commercialista; - ai Pubblici Ministeri del Circondario ove il Dottore Commercialista ha la residenza e il domicilio professionale; - al Procuratore Generale presso la Corte d Appello; - al Ministero di Giustizia; - a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto; - al Consiglio Nazionale con invito alla divulgazione a tutti gli Ordini locali. Art. 25 In caso di particolari circostanze il Consiglio dell Ordine può deliberare e disporre la notifica tramite l Ufficiale Giudiziario, che può provvedervi anche a mezzo posta. Art. 26 Tutte le deliberazioni di cui ai precedenti articoli, 23 24 e 25 devono essere notificate entro il termine di 30 giorni dalla delibera stessa a firma del Presidente e del Segretario dell Ordine. La notifica deve essere effettuata mediante consegna di una copia integrale della deliberazione oppure di un estratto del verbale della riunione di consiglio durante la quale è stato assunto il provvedimento. Art. 27 I provvedimenti disciplinari sanzionatori divenuti definitivi devono essere pubblicati sul Notiziario dell Ordine. Non si può procedere alla pubblicazione di atti relativi al procedimento disciplinare su Notiziari e Bollettini diversi da quelli individuati normativamente sino al momento in cui non si è concluso tutto l iter procedimentale e la decisione non è passata in giudicato anche in grado successivo. E possibile dare all esponente, solo su relativa richiesta, notizia della delibera disciplinare adottata esplicitando solamente il dispositivo, secondo le regole sul diritto d accesso. E possibile dare notizie a terzi di sospensioni, radiazioni e censure per il carattere pubblicistico dei provvedimenti in conformità alle disposizioni di cui alla L. 7.8.1990 n 241. Art. 28 In merito all estensione e alla ricusazione dei membri del Consiglio dell Ordine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt.51 e ss. c.p.c., nonché l art. 42 del DPR 27.10.1953, n. 1067. Sulla ricusazione decide il Consiglio dell Ordine, esclusi i componenti ricusati. 5
Art. 29 L azione disciplinare di prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. Art. 30 Contro le delibere del Consiglio dell Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale a norma dell art. 44 del DPR 27.10.1953, n 1067 nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione al Dottore Commercialista di cui all art. 25 del presente regolamento. Art. 31 Tutte le norme e le procedure del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle cancellazioni dall albo o dall elenco previste dall art. 34 del DPR 27.10.1953 n 1067. Art. 32 Il presente regolamento, approvato congiuntamente con gli allegati da D1 a D15 dal Consiglio dell Ordine con riunione del 15 settembre 2004, entra in vigore il giorno stesso ed è pubblicato il giorno medesimo mediante affissione presso la sede dell Ordine. 6
ALL.D1 lì Prot. n. RACCOMANDATA a.r. Egr. Dott. Oggetto: (generico) Egregio Collega, è pervenuta (DETTAGLIO). La documentazione è presso gli uffici dell'ordine ove potrai prenderne visione previo appuntamento con la Segreteria. Potrai quindi far pervenire al Consiglio dell'ordine, per i suoi compiti d'istituto, chiarimenti e deduzioni scritte. In attesa di cortese, sollecito riscontro inviamo i migliori saluti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO ALL. D2 COMUNICAZIONE GENERALE ESPOSTO RELATIVO RESTITUZIONE DOCUMENTI RACCOMANDATA a.r. Egregio Dott. e p.c. Egr. Sig. Egregio dottore, abbiamo ricevuto dal Sig. un esposto nel quale si lamenta, tra l'altro, la mancata restituzione da parte Sua dei libri e documenti contabili. Qualora la denuncia fosse fondata, La invitiamo a voler provvedere alla restituzione dei libri e documenti senza indugio. Se volesse prendere visione dell esposto e presentare documentazione o memorie in merito, potrà farlo previo contatto con gli Uffici della Segreteria dell Ordine. Distinti saluti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 7
ALL. D3 DICHIARAZIONE PRESA VISIONE ED ESTRAZIONE COPIE FASCICOLO DISCIPLINARE DA PARTE DELL'INTERESSATO II sottoscritto Dott. nato a il residente in con studio in via richiede a codesto Spettabile Ordine di prendere visione del fascicolo che lo interessa relativo a richiede altresì rilascio di N. fotocopie dei documenti sottoindicati Firma del richiedente Dichiaro di avere preso visione di quanto richiesto e di avere estratto copie fotostatiche degli atti da me richiesti. Letto, approvato e sottoscritto. ALL. D4 CONVOCAZIONE PRELIMINARE INTERESSATO RACCOMANDATA a.r. Egregio Dott. Oggetto: convocazione preliminare Con riferimento all'esposto presentato nei Suoi confronti dal Sig. in data la S.V. è convocata per un'audizione preliminare il giorno alle ore presso la sede dell'ordine. In tale occasione potrà presentare eventuali memorie. Distinti saluti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 8
ALL.D5 CONVOCAZIONE CONTROPARTE RACCOMANDATA a.r. Egregio Sig. Oggetto: convocazione Con riferimento all'esposto da lei presentato in data nei confronti del Dott., le comunichiamo la Sua convocazione per un'audizione dinanzi al Consiglio il giorno alle ore presso la sede dell'ordine. Distinti saluti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO ALL. D6 ARCHIVIAZIONE IN PREISTRUTTORIA RACCOMANDATA a.r. Egregio Sig. Oggetto: esposto del Sig. nei confronti del Dott. Con riferimento alla vicenda di cui all'oggetto, si notifica estratto della delibera consiliare adottata nella seduta del II Consiglio - che i fatti esposti dal Sig. non sono disciplinarmente rilevanti - di archiviare l'esposto e non dare corso al procedimento disciplinare. Distinti saluti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO N.B. nella notifica all'interessato e all'esponente si comunica solo il dispositivo. 9
ALL. D7 APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EX ART 35 O.P. E CONTESTUALE CITAZIONE A GIUDIZIO Il Consiglio dell Ordine di Che il dott. ha provveduto a Che tale comportamento risulta essere disciplinarmente rilevante - Di aprire procedimento disciplinare ai sensi dell art.35 del DPR 1067/53, nominando relatore il dott., nei confronti del dott. con studio in per i seguenti motivi: 1) Per aver violato le disposizioni di cui all art. avendo 2) Per aver violato le disposizioni di cui all art. avendo Fatti avvenuti sino al - Di convocare il dott. con studio in avanti il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco, via Col di Lana n. 4 per il giorno alle ore. Con avvertimento che potrà farsi assistere da un avvocato e che in caso di mancata comparizione il giudizio disciplinare proseguirà in sua assenza e con l ulteriore avvertimento che l incolpato, il suo difensore, il P.M. potranno prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie ed indicare testimoni entro il termine di giorni cinque prima della suddetta data. Si comunica all incolpato che sui fatti sarà sentito il sig. Lecco, lì Il Presidente Il Segretario 10
ALL. D8 APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EX ART 40 O.P. E CONTESTUALE CITAZIONE A GIUDIZIO Il Consiglio dell Ordine di VISTO Il provvedimento della procura di in data, dal quale risulta che a carico del dott. è stato aperto procedimento penale n. per i reati di cui agli artt. C.P., (AGGIUNGERE ULTERIORI DATI SE VE NE SONO, QUALI LA DATA DEL RINVIO A GIUDIZIO ETC ) Che il comportamento di cui sopra costituisce fatto rilevante sotto il profilo disciplinare Che ai sensi dell art.40 O.P. il professionista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione - Di aprire procedimento disciplinare ai sensi dell art.40 del DPR 1067/53, nominando relatore il dott., nei confronti del dott. con studio in per i seguenti motivi: 3) (RIPRODURRE IL CAPO DI IMPUTAZIONE IN SEDE PENALE) Fatti avvenuti sino al - Di convocare il dott. con studio in avanti il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco, via per il giorno alle ore. Con avvertimento che potrà farsi assistere da un avvocato e che in caso di mancata comparizione il giudizio disciplinare proseguirà in sua assenza e con l ulteriore avvertimento che l incolpato, il suo difensore, il P.M. potranno prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie ed indicare testimoni entro il termine di giorni cinque prima della suddetta data. Si comunica all incolpato che sui fatti sarà sentito il sig. Lecco, lì Il Presidente Il Segretario 11
ALL. D9 DICHIARAZIONE SOSPENSIONE DI DIRITTO SE RICORRONO PRESUPPOSTI EX ART.39 LETT. A) B) E C) O.P. II Consiglio dell'ordine di - che il Dott. è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere relativo a dal - che a tutt'oggi non risulta revocato il predetto provvedimento cautelare a carico del Dott. ; - il disposto dell'art.39 dell'o.p. lettera e); VISTO - di sospendere il Dott. dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal fino alla revoca del provvedimento di custodia cautelare, facendo obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento dell'autorità Giudiziaria. Annotazioni operative * * * La dichiarazione di sospensione di diritto viene deliberata e revocata non appena il Consiglio venga a conoscenza dei relativi provvedimenti dell'a.g.. Pertanto tali provvedimenti, meramente dovuti e non discrezionali, possono anche avere efficacia retroattiva. Se è stato disposto il rinvio a giudizio dell'interessato, la presente delibera si somma a quella di apertura di procedimento disciplinare. DICHIARAZIONE REVOCA DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO EX ART. 39 O.P. ALL.D10 Il Consiglio - che in data il Consiglio dell'ordine ha deliberato ai sensi dell'art.39 I co. lett. e) di sospendere il Dott. dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal fino alla revoca del provvedimento di custodia cautelare; - che in data ha emesso ordinanza di revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti del Dott. ; - che allo stato degli atti non risultano altri provvedimenti di natura restrittiva nei confronti del Dott. ; - di dichiarare cessati gli effetti della delibera di sospensione di diritto dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista emessa a carico del Dott. a far data dal 12
ALL.D11 CONVOCAZIONI FORMALI EX ART. 41 O.P. RACCOMANDATA a.r. Egr. Dott. Oggetto: procedimento disciplinare aperto con delibera del - convocazione ex art.41 O.P.. Con riferimento al procedimento in oggetto, la S.V. è convocata per un'audizione il giorno alle ore presso la sede dell Ordine di. In tale occasione potrà produrre eventuali memorie. Distinti saluti. * * * IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Annotazioni operative 1) L'audizione dell'incolpato ex art.41 è obbligatoria in ossequio al principio del contraddittorio. 2) La convocazione deve essere notificata almeno 10 giorni prima della data dell'audizione. PROSCIOGLIMENTO ALL.D12 II Consiglio dell'ordine di OMISSIS - che non emergono comportamenti dell'incolpato censurabili ai sensi dell'art.35 O.P. - di prosciogliere il Dott, dagli addebiti contestati con delibera consiliare del 13
SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALL. D13 II Consiglio dell'ordine di OMISSIS - che allo stato attuale il procedimento penale pendente nei confronti del Dott. presso il Tribunale di iscritto al n. è nella fase istruttoria; - che per l'accertamento dei fatti rilevanti in sede disciplinare è necessario attendere gli sviluppi dell'indagine svolta in sede penale - di sospendere il procedimento disciplinare fino ad un successivo intervento dell'autorità Giudiziaria, facendo obbligo all'incolpato di comunicare tempestivamente l'adozione di qualsiasi provvedimento emanato nei suoi confronti dall'autorità Giudiziaria medesima. OMISSIS * * * Annotazioni operative 1) In seguito per dare un nuovo impulso al procedimento è necessario prima revocare la sospensione. 2) Il provvedimento di sospensione del procedimento non è obbligatorio ma opportuno per l'obbligatorietà in sede disciplinare delle formule di proscioglimento pieno in sede penale: * il fatto non sussiste. * l'imputato non lo ha commesso. 14
ALL. D14 SANZIONATORIA II Consiglio dell Ordine di - di irrogare al Dott. la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista per mesi sei. oppure - di irrogare al Dott. la sanzione della censura oppure - che risulta dunque ampiamente accertata la sussistenza di comportamenti gravemente disdicevoli per il buon nome della categoria ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del D.P.R. 1067/53 la radiazione del Dott. dall'ordine dei Dottori Commercialisti di e la conseguente cancellazione dall'albo. ALL. D15 RACCOMANDATA a.r. Ill.mo Sig. Pubblico Ministero presso Tribunale di Oggetto: apertura di fase istruttoria di procedimento disciplinare. Si informa che è stata aperta la fase istruttoria di procedimento disciplinare a carico del Dott. nato a il e residente a, iscritto all Ordine dei dottori commercialisti di Lecco al n. Distinti saluti Il Presidente 15