OGGETTO: Trasmissione schema regolamento Commissione Provinciale per l artigianato (CPA)
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- Adelmo Roberti
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1 Direzione Attività produttive Promozione, Sviluppo e Disciplina dell Artigianato Commissione Regionale per l artigianato cra@regione.piemonte.it Torino, 20 maggio 2009 Protocollo 6038/16/03 Ai Presidenti Ai Segretari Commissioni Provinciali per l'artigianato LORO INDIRIZZI OGGETTO: Trasmissione schema regolamento Commissione Provinciale per l artigianato (CPA) Con la presente si trasmette lo schema-regolamento CPA predisposto da apposito gruppo di lavoro, insediato presso la Direzione scrivente, nell ambito del quale hanno collaborato i Segretari delle CCPPA Piemonte e rappresentanti delle Associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, CASartigiani). La CRA nella seduta del 20 maggio 2009 ha approvato il suddetto schema-regolamento. L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Referenti Alessandra Magnino tel Alessandra.magnino@regione.piemonte.it Rosa Pavese tel Rosa.pavese@regione.piemonte.it Visto Il Direttore Regionale Giuseppe BENEDETTO La Dirigente Lucia BARBERIS Il Presidente CRA Marco BORGOGNO Via Pisano, Torino Tel Fax Fax
2 SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO INDICE DEGLI ARTICOLI ART. 1 Convocazione della Commissione Provinciale per l Artigianato. ART. 2 Ordine del giorno e documentazione sugli argomenti da trattare. ART. 3 Validità delle riunioni. ART. 4 Modalità delle votazioni. ART. 5 Formazione e contenuti del verbale. ART. 6 Approvazione del verbale. ART. 7 Controlli della Commissione ART. 8 Approvazione e modifiche del Regolamento ART. 9 Norma di rinvio. ART. 10 Entrata in vigore.
3 ART. 1 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o, per motivata richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione stessa, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l adunanza, tramite avviso scritto contenente l ordine del giorno da inviarsi a mezzo posta, telegramma, fax o posta elettronica all indirizzo indicato dai componenti stessi. I componenti la Commissione devono comunicare tempestivamente, in forma scritta all ufficio dell albo, eventuali variazioni di indirizzi, numeri di telefono, numeri di fax o di posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con telegramma, fax o posta elettronica o tramite telefono almeno 24 ore prima della riunione. I Componenti la Commissione che per giustificati motivi non potranno essere presenti alla seduta della Commissione devono comunicare tempestivamente all ufficio dell albo, tramite fax o posta elettronica la propria assenza. (*). Il Segretario della Commissione, di conseguenza, verbalizzerà l assenza giustificata del Componente. Qualora il Componente non provveda a giustificare la propria assenza, come indicato al comma precedente, il Segretario della Commissione verbalizzerà l assenza ingiustificata e, di conseguenza qualora ne ricorra il caso, attuerà quanto previsto dall art. 30, comma 2) della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1. (*) E ammessa la giustificazione, anche, tramite telefono se in tal senso è favorevole la Commissione. ART. 2 ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTAZIONE SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE La convocazione contiene l indicazione del giorno e dell ora fissati per la riunione e l elenco degli argomenti posti all ordine del giorno. Presso l ufficio albo sono raccolti e messi a disposizione dei Componenti la Commissione, per la consultazione, gli atti e i documenti riguardanti gli argomenti posti all ordine del giorno. I documenti concernenti gli argomenti da trattare debbono essere distribuiti all inizio della seduta. Gli eventuali documenti inerenti a casi di particolare urgenza o riguardanti argomenti aggiuntivi saranno distribuiti all inizio della riunione o nel corso della seduta al momento della loro trattazione. ART. 3
4 VALIDITA DELLE RIUNIONI Ai fini della validità delle riunioni si applica quanto previsto dall art. 26, comma 3 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1. Nel caso in cui la Commissione sia costituita da numero dispari di componenti per la validità della riunione della medesima Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con arrotondamento all unità inferiore. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. Se nell ora stabilita per la riunione, trascorsi 15 minuti dall ora prefissata, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia a data da destinarsi. Della seduta andata deserta viene steso verbale nel quale sono indicati i componenti presenti e quelli assenti o giustificati, nonché l ora di accertamento della seduta dichiarata deserta. La verifica del numero legale è fatta dal Presidente all inizio della seduta, ma può essere fatta anche nel corso della seduta, qualora ne ricorra il caso, dal Presidente stesso o su istanza anche di un solo Componente. Qualora, per motivi contingenti, non siano presenti nè il Presidente nè il Vice Presidente a suo tempo designati, fungerà da Presidente, limitatamente alla seduta interessata, il Componente più anziano considerando l età anagrafica. ART. 4 MODALITA DELLE VOTAZIONI Ciascun Componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell inizio della votazione. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell esito della votazione stessa. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese per alzata di mano. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta anche da uno solo dei Componenti presenti, prima della comunicazione dell esito della votazione. E ammessa la votazione in forma segreta quando la deliberazione riguardi elementi valutativi di persone, elezioni e cariche e negli altri casi previsti dalla legge. Il voto è sempre personale. Non sono ammesse deleghe. La Commissione si esprime a maggioranza dei partecipanti al voto ai sensi dell articolo 26, comma 3 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente.
5 Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta. ART. 5 FORMAZIONE E CONTENUTI DEL VERBALE Di ogni seduta della Commissione è redatto, a cura del Segretario della Commissione il verbale nel quale vengono riportati sinteticamente i singoli interventi nonché i fatti avvenuti durante la discussione. Il verbale deve contenere l intestazione dell Organo, la data della riunione, l ora di inizio e di chiusura dei lavori, i nomi dei presenti, degli assenti o giustificati, la procedura e l esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle deliberazioni adottate e, oltre alla sintesi degli interventi, le dichiarazioni testuali delle quali i Componenti intervenuti abbiano esplicitamente chiesto la trascrizione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione. ART. 6 APPROVAZIONE DEL VERBALE Il verbale viene presentato ed approvato nella prima riunione utile successiva. In sede di approvazione del verbale non è consentita la riapertura della discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni avvenute su richiesta dei singoli componenti è dato atto nel verbale di approvazione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Il verbale costituisce piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta. ART. 7 CONTROLLI DELLA COMMISSIONE La Commissione, sentito l ufficio albo, individua i criteri e le modalità concernenti i controlli da effettuare ai sensi dell articolo 23 comma 5 e dell articolo 24 comma 4 della Legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 1. L attività di controllo della Commissione, in armonia con le proprie finalità di tutela e di rappresentanza dell artigianato, è ispirata a principi di snellimento, di semplificazione e di trasparenza dell azione amministrativa.
6 ART. 8 APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è approvato dalla Commissione stessa e copia del Regolamento è trasmessa alla Commissione regionale per l artigianato. ART. 9 NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge, sia nazionali che regionali, ed i relativi regolamenti di attuazione. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all Albo camerale.
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