RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007



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RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro Nell ambito dell attività di indirizzo agli uffici locali e di rilevazione ed esame dei motivi per i quali più frequentemente vengono presentati ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all articolo 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, è emersa la questione relativa alle richieste di rimborso, avanzate da parte di ex dirigenti dell ENEL, delle ritenute sulle prestazioni erogate dall ENEL stessa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. I ricorrenti ritengono che la prestazione debba essere assoggettata a ritenuta nella misura del 12,50 per cento, prevista per i redditi di capitale, in particolare in ipotesi di erogazioni a fronte di polizze di assicurazione sulla vita. Ciò in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 1986, in base al quarto comma dell articolo 12 del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall ENEL con delibera n. 14956 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 5 luglio 1985, era prevista a favore dei dirigenti dell ENEL la stipula di un assicurazione sulla vita, con la previsione contrattuale dell erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.

2 Successivamente, però, a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione è stata modificata, sempre nel corso del 1986, con l accordo tra l ENEL e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (FNDAI), laddove si è deciso di sostituire la polizza vita con una forma di previdenza complementare. L articolo 1 del citato accordo ENEL/FNDAI stabilisce la decorrenza retroattiva dell erogazione del trattamento integrativo pensionistico al 1 gennaio 1986, rendendo così evidente che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non è mai stata applicata. Già questa prima osservazione sarebbe di per sé sufficiente a chiarire che le prestazioni di cui si tratta non possono essere equiparate a quelle delle assicurazioni sulla vita, perché non qualificate come tali dagli accordi relativi al personale ENEL. Non solo, ma occorre rilevare che, come affermato con la circolare n. 14 del 7 giugno 1987, i contratti di assicurazione sulla vita di cui agli articoli 1919 e segg. del codice civile, in base alla nozione di carattere generale dettata dall articolo 1882 dello stesso codice, possono definirsi come quei contratti con i quali l assicuratore, in relazione agli eventi della vita dell assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa età), assume l obbligo di pagare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo, in corrispettivo di un premio unico o periodico. Inoltre, va precisato che: può trattarsi di assicurazione solo quando i capitali siano percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, ai sensi dei rami I o V del comma 1 dell articolo 2 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in precedenza, rami I e V del punto A della tabella allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174);

3 l assicuratore è sempre un ente pubblico o una società autorizzata all esercizio della particolare attività. Nella fattispecie in trattazione, invece, come già evidenziato, l accordo ENEL-FNDAI del 16 aprile 1986 ha previsto la corresponsione a favore del personale dirigente di una prestazione pensionistica aziendale ad integrazione del trattamento previdenziale obbligatorio, senza alcun ricorso a contratti con imprese di assicurazione. Per la copertura degli oneri connessi a tale prestazione previdenziale l accordo prevedeva che l ENEL avrebbe utilizzato le proprie risorse, mentre i singoli interessati avrebbero contribuito nella misura dell 1,5 per cento (misura poi elevata al 2 per cento) della retribuzione lorda individuale annua. La prestazione, inizialmente prevista solo nella forma della rendita, era stabilita nella misura pari al 70 per cento della differenza intercorrente tra la retribuzione percepita dal dirigente all atto della risoluzione del rapporto di lavoro (come determinata nell articolo 4 del menzionato accordo) e il valore annuo massimo della pensione erogata dal sistema previdenziale obbligatorio. Solo in epoca successiva, a fronte di un nuovo accordo tra l ENEL e le associazioni sindacali di categoria, è stato stabilito di consentire ai dirigenti di optare per l erogazione di un capitale in luogo della rendita periodica. Ciò fornisce ulteriore conferma che la prestazione in discorso è erogata dal datore di lavoro ed è sicuramente una prestazione complementare conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e non una prestazione derivante da un contratto assicurativo. Dall esame della giurisprudenza di merito emerge invece che spesso le somme riscosse dall ex dipendente vengono considerate come percepite in base a contratti di assicurazione, aderendo alla tesi che il compenso in esame vada assoggettato a ritenuta nella misura del 12,50 per cento, prevista per i redditi di capitale.

4 Al riguardo si ribadisce che l ENEL non ha mai stipulato con imprese di assicurazione, a favore dei propri dirigenti, contratti di assicurazione sulla vita mediante polizze individuali o collettive, nemmeno precedentemente all accordo ENEL-FNDAI del 1986. Come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8199 del 2 febbraio 2007 sia pure in un caso non identico a quello in esame - l aliquota del 12,50% concerne ipotesi non assimilabili, neppure in via analogica, alla presente, nella quale manca non soltanto il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ma, prima ancora, la possibilità stessa di classificare l importo di cui si discute fra i redditi di capitale, che com è noto postulano tutt altri rapporti e presupposti. D altra parte, la modalità di determinazione dell ammontare della prestazione erogata (commisurata al 70 per cento della differenza intercorrente tra la retribuzione percepita dal dirigente all atto della risoluzione del rapporto di lavoro e il valore annuo massimo della pensione erogata dal sistema previdenziale obbligatorio) appare estranea a quella che è utilizzata nei contratti di assicurazione sulla vita. Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile alle erogazioni in esame, occorre fare riferimento al momento di maturazione delle somme, distinguendo tra: 1. prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000; 2. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 3. prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007. Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000

5 Le erogazioni in forma capitale effettuate a lavoratori dipendenti, a norma dell articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come illustrato nella circolare n. 235/E del 9 ottobre 1998, sono assoggettate a tassazione separata Per i vecchi iscritti a vecchi fondi, ossia per i soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto articolo 13, comma 9, il previgente regime fiscale e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell articolo 19 (articolo 17 fino al 31 dicembre 2003), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per quanto riguarda invece le prestazioni in forma periodica, maturate fino al 31 dicembre 2000, le stesse si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lettera h-bis) dell articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, del TUIR e sono assoggettate a tassazione nella misura dell 87,50 per cento dell ammontare corrisposto, ai sensi dell articolo 52 (articolo 48-bis secondo la precedente numerazione), comma 1, lettera d), dello stesso testo unico. Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 Sulla base della disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L articolo 10, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 47, infatti, ha sostituito la lettera h-bis) dell articolo 50 (articolo 47

6 secondo la precedente numerazione), comma 1, del TUIR che, nella stesura originaria, comprendeva solo quelle erogate in forma periodica. Secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 47 del 2000, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale continuano ad essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 17 (articolo 16 secondo la precedente numerazione), comma 1, lettera a-bis), e 20 (articolo 17-bis secondo la precedente numerazione) del TUIR. Per quanto concerne le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico, la disciplina approvata con il decreto legislativo n. 47 del 2000, ha modificato, tra l altro, la lettera d) dell articolo 52 (articolo 48-bis secondo la precedente numerazione), comma 1, del TUIR, stabilendo che le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) dell articolo 44 (articolo 41 secondo la precedente numerazione), comma 1, del TUIR, se determinabili. Prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007 Le citate disposizioni contenute nel comma 1, lettera a-bis), dell articolo 17 e nell articolo 20 sono state abrogate dall articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con decorrenza 1 gennaio 2008. Tale decorrenza è stata poi anticipata al 1 gennaio 2007 dal comma 749 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Stante tale abrogazione, la tassazione applicabile è disciplinata dal comma 6 dell articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005, che testualmente recita: Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il

7 loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. Gli Uffici terranno conto di quanto esposto nella presente risoluzione nello svolgimento dell attività di controllo, nell esame delle istanze di rimborso e nella gestione del contenzioso pendente in materia. Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.