(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Modifica del 25 maggio 2011

Documenti analoghi
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

La Politica Agricola Comune per una agricoltura a servizio del cittadino e del territorio

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Promozione del settore alberghiero tramite la Società svizzera di credito alberghiero e la Nuova politica regionale

Capoverso 5 Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI)

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE ORDINANZE

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor)

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

nella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

Circolare 2009 Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv.

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Legge federale sulla protezione delle acque

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Transcript:

nell agricoltura (, OMSt) - Modifica del 25 maggio 2011 Contesto Essendosi dimostrato efficace, l'attuale concetto di sostegno dei miglioramenti strutturali viene in linea di massima mantenuto. Si rendono, invece, necessari adeguamenti specifici a seguito della risposta del Consiglio federale alla mozione Hess (Mo. 10.3388) in merito alla produzione di funghi, alla promozione mirata di aziende produttrici di specialità nel campo della produzione vegetale e per una promozione della pesca e della piscicoltura analoga a quella dell'agricoltura. Anche l'ue applica strumenti di promozione per queste aziende di produzione di derrate alimentari. In un contesto di mercati aperti urge migliorare il sostegno per garantire le pari opportunità. Le disposizioni esecutive vengono inoltre adeguate sulla base delle esperienze maturate nell'esecuzione attraverso gli strumenti finora in uso. Sintesi delle principali modifiche Funghi, germogli e cicoria vengono prodotti in un edificio e utilizzati per l'alimentazione umana. Questi metodi di produzione, finora, non erano classificati in maniera uniforme nell'agricoltura, perchè si basano solo indirettamente sulla fotosintesi. Ora possono essere incentivati, come le colture speciali, con aiuti agli investimenti. La pesca a titolo professionale e la piscicoltura hanno beneficiato, finora, di un sostegno finanziario decisamente più basso rispetto all'agricoltura. La modifica comporta un aumento dell'aiuto iniziale e possibilità di concedere contributi a installazioni di produzione conformi alla protezione degli animali. La revoca di crediti d'investimento viene allentata e disciplinata in analogia a quella dei contributi. Un più corto termine di valutazione e di disdetta per una ridistribuzione dei mezzi finanziari della Confederazione all'interno dei Cantoni consente di gestire meglio e impiegare in maniera mirata i finanziamenti. Inoltre, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione vengono precisati anche concetti e responsabilità nonché adeguati i rinvii. Commento ai singoli articoli Articolo 2 Definizioni La modifica concerne una precisazione del limite di 50 carichi normali e, di conseguenza, un'armonizzazione con l'articolo 11 capoverso 1 lettera b. Capoverso 2 Le aziende della produzione vegetale produttrici di funghi, germogli e simili, nonché di cicorie si basano solo indirettamente sulla fotosintesi. I vegetali vengono prodotti in un edificio senza luce diurna e sono utilizzati per l'alimentazione umana. L'elenco precisa che tali forme di produzione possono essere finanziate con aiuti agli investimenti, nonostante non ricevano pagamenti diretti e non possano a- dempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 70 LAgr. Di conseguenza, come per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, gli articoli 3-9 sono applicabili solo in base a questo principio. La promozione di tali impianti di produzione viene effettuata come quella delle colture speciali secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera e.

Articolo 12 Esclusione dell aiuto agli investimenti Capoverso 3 Le aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2 non ricevono pagamenti diretti. Non si può pertanto pretendere il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sui pagamenti diretti. L'esclusione di cui al capoverso 2 lettera b (destinata a scopi non agricoli) è automaticamente adempiuta, considerato che tali a- ziende producono derrate alimentari o trasformano prodotti agricoli conformemente agli articoli 93 capoverso 1 lettera d e 107a LAgr. Articolo 15 Costi per bonifiche fondiarie che danno diritto ai contributi lettere d ed e I rimandi all'articolo 14 non erano, finora, chiari: va integrata l'indicazione "capoverso 1". Capoverso 3 lettera d L'esclusione dal diritto ai contributi si applica non solo agli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità di cui all articolo 14 capoverso 2, bensì anche agli allacciamenti di base per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera i. Tale rinvio viene integrato per garantire la chiarezza in proposito. Articolo 15a Lavori nell ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi lettera c Nell'estate 2008, l'ufag ha condotto presso i servizi cantonali preposti alle migliorie fondiarie un sondaggio sullo stato dei drenaggi in Svizzera. Dalla valutazione delle risposte 1 è emersa la necessità di sostenere tramite provvedimenti mirati la sostanza e il mantenimento del valore degli impianti di drenaggio esistenti, in parte vecchi, in vista della sfida futura della sicurezza alimentare. Le possibilità di sostegno dell'omst attualmente disponibili sono, in linea di massima, sufficienti. Tuttavia, è indicato un adeguamento specifico del ripristino periodico dei drenaggi affinché possano essere sostenute sia le condotte principali e i collettori, sia le condotte di drenaggio. Per tale motivo, nel testo dell'ordinanza è stato introdotto il termine collettivo "condotte di evacuazione". Dall'esperienza finora acquisita con il ripristino periodico, inoltre, è emerso che i lavori di risanamento degli impianti di pompaggio non rientrano nel ripristino periodico, ma sono piuttosto una ristrutturazione. Il sostegno finanziario di tali operazioni poggia, pertanto, sugli articoli 14, 15, 16 e 17. Di conseguenza, il ripristino degli impianti di pompaggio di cui all'articolo 15a può essere stralciato. Articolo 15b Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi La modifica concerne solo il testo francese. Il termine "costi" utilizzato in tedesco e in italiano è stato tradotto in maniera diversa nella versione francese. Di conseguenza, il termine meno ricorrente "coûts" viene sostituito da "frais", più frequentemente utilizzato. 1 Il rapporto di valutazione del sondaggio può essere consultato sulla pagina Internet dell'ufag sotto: http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00112/00504/index.html?lang=de (in ted. e fr.).

Articolo 16 Aliquote dei contributi Capoverso 3 Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. Articolo 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico Titolo Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. lettera a frase introduttiva La modifica concerne solo il testo francese. Il concetto «drainage du chemin» è sostituito da «système d'évacuation des eaux du chemin». Quest'ultimo è più preciso e non può essere confuso con la designazione diffusa utilizzata per l'evacuazione delle acque dalle superfici agricole (drenaggi). lettera b Modifica analoga a quella dell'articolo 15a. Capoverso 2 Modifica analoga a quella dell'articolo 15a. Sulla scorta della formulazione del capoverso 1 lettera a il termine "canali di drenaggio" è sostituito dalla designazione più precisa "drenaggio". Articolo 17 Contributi supplementari lettera c Nell'ambito delle sfide future concernenti la sicurezza alimentare acquisiscono particolare importanza le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Secondo il piano settoriale della Confederazione, i Cantoni devono mantenere una quantità minima di SAC (assegnazione dei contingenti cantonali nel decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992). Nell'ottica di un sistema d'incentivi deve essere realizzata la base per poter finanziare con un contributo supplementare provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali, se questi contribuiscono all'assicurazione della qualità della SAC. In questo contesto si potrebbe, ad esempio, pensare a misure di ripristino e ristrutturazione dei drenaggi sulle SAC. lettera e Analogamente alle nuove formulazioni alle lettere c e g la congiunzione "o" sostituisce la "e". Tale modifica è adeguata anche da un punto di vista materiale, considerato che le misure per la conservazione delle costruzioni rurali e quelle per la conservazione dei paesaggi rurali non sempre coincidono e possono avere peculiarità differenti. lettera g L'incentivo esistente per la particolare promozione di misure di produzione di energia rinnovabile va integrato e ampliato nell'ottica dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. In caso di utilizzo di tecnologie rispettose delle risorse nel quadro di provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali può essere erogato un contributo supplementare superiore. Si pensa, in questo caso, ad esempio, agli impianti d'irrigazione che, in futuro, dovrebbero usufruire di un maggiore sostegno per le infrastrutture di base, qualora il promotore si dichiari disposto ad applicare una tecnica a risparmio energetico e idrico (p.es. irrigazione a goccia) per gli impianti mobili di distribuzione non sovvenzionabili. L'incentivo aggiuntivo sarà applicato in relazione ai provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali giusta la OMSt. È escluso un doppio sovvenzionamento di misure già finanziate tramite progetti per il miglioramento della sostenibilità nella gestione delle risorse naturali giusta gli articoli 77a e 77b LAgr.

Articolo 20 Prestazione del Cantone frase introduttiva, capoversi 1 bis e 2 Secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi (LSu), gli aiuti finanziari sono definiti vantaggi pecuniari che includono, in particolare, le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. Per chiarire il tipo di prestazione finanziaria cantonale, l'attuale "aiuto finanziario cantonale" è sostituito da "contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile". Tale modifica non è di carattere materiale, considerato che già nella prassi attuata finora si è sempre richiesto un contributo cantonale non rimborsabile (a fondo perso) per il versamento di un contributo federale. Essa però inficia l'intenzione espressa da alcuni Cantoni, nell'ambito degli sforzi volti al risparmio, di concedere, in futuro, mutui rimborsabili ed esenti da interessi al posto del contributo cantonale. Articolo 22 Sostegno combinato concesso per gli edifici La nuova formulazione parziale dell'articolo non comporta alcun cambiamento pratico. Si definisce, però, in modo chiaro, che i requisiti per il contributo combinato sono validi solo per gli edifici agricoli o per le installazioni ed edifici delle piccole aziende artigianali. Considerata la differenza di impostazione e di tempistiche, in caso di bonifiche fondiarie o progetti di sviluppo regionale il sostegno coordinato e contemporaneo non risulta, in genere, opportuno. Articolo 25a Documenti della convenzione lettera e Normalmente, le convenzioni vengono concluse nel quadro di progetti di sviluppo regionale e raramente di bonifiche fondiarie. Come spiegato nella motivazione per la modifica dell'articolo 22, per questi tipi di progetti il sostegno coordinato e contemporaneo con contributi e crediti d'investimento è poco utilizzato. Di conseguenza, la richiesta del modulo di notifica per crediti di investimento come base per la preparazione della convenzione (assicurazione del contributo) non è giustificata. La presente disposizione può pertanto essere definitivamente abrogata. Articolo 27 Assegnazione del contributo Con il rimando esplicito all'articolo 22 si precisa per quali provvedimenti si hanno contemporaneamente l'assicurazione del contributo e l'approvazione del credito di investimento. Articolo 31 Inizio dei lavori e acquisti La modifica concerne soltanto il testo francese che, nella sua attuale forma («Il est interdit de»), può essere interpretato diversamente rispetto alla versione tedesca. La nuova versione è materialmente migliorata e, dal profilo contenutistico, allineata maggiormente alle prescrizioni della legge sui sussidi (art. 26 LSu). Articolo 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento Lettera e I miglioramenti strutturali non devono ostacolare il mutamento strutturale. Se un edificio o un impianto viene utilizzato per dieci anni dal pagamento finale conformemente alle disposizioni, in seguito si rinuncia alla richiesta di restituzione dei contributi in caso di modifica della destinazione dettata da motivi di politica agricola. Tale eccezione vale solo se gli edifici o gli impianti continuano a essere utilizzati a scopo agricolo ed è garantita la gestione dell'azienda.

Articolo 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento Capoverso 2 bis Per una semplificazione amministrativa, la soglia dell'importo delle restituzioni alle quali si può rinunciare viene portata da 500 a 1000 franchi. Capoverso 6 lettera d Nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale (PSR) è anche possibile sostenere installazioni mobili, macchine e veicoli, a condizione che siano adempiuti gli obiettivi e le prescrizioni generali di un PSR. Finora, le norme concernenti la durata di utilizzazione conforme non hanno tenuto conto di questa nuova possibilità. Considerata la breve durata di utilizzazione e di ammortamento, la scadenza legale per la modifica della destinazione di tali provvedimenti è fissata, in analogia al termine massimo di rimborso di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a, a dieci anni. Articolo 43 Aiuto iniziale Capoverso 6 L'aiuto iniziale attualmente concesso a pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale è molto esiguo in confronto a quello per l'agricoltura. Ai giovani agricoltori che gestiscono aziende con almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM) è versato, al momento, un aiuto iniziale di almeno 110'000 franchi. Dal settore della pesca, finora, sono giunte solo poche richieste. Un aumento dell'importo forfettario è pertanto giustificato e genera una parità di trattamento con l'agricoltura. Il sostegno è concesso solo a chi esercita la professione a titolo principale. Il rispetto delle disposizioni dell ordinanza sulla protezione degli animali, in particolare l'adempimento dei requisiti concernenti la formazione di cui all'articolo 196 OPAn, va comprovato già all'atto della presentazione della domanda. L'azienda dedita alla piscicoltura, inoltre, deve essere allestita in maniera da rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali concernenti la detenzione e il trattamento. Qualora queste ultime non vengano rispettate, l'aiuto iniziale è revocato giusta l'articolo 59 lettera e. Articolo 45 Pesca e piscicoltura Vengono finanziati anche i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione di pesce conformi alla protezione degli animali. Per ricevere il sostegno, l'azienda deve dimostrare di rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Qualora gli investimenti non siano finalizzati solo alla pesca di pesci indigeni o alla produzione nazionale, ma ad esempio anche alla trasformazione o alla vendita di pesce importato, i costi computabili sono ridotti in rapporto all'utilizzo non destinato a tale scopo. Articolo 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi Capoverso 7 Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. Articolo 49 Provvedimenti sostenuti lettera b Il testo dell'omst attualmente in vigore ha generato, in diversi casi, insicurezza giuridica a causa delle possibilità interpretative rispetto all'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr. Il contenuto, però, è lo stesso. Con la nuova formulazione è stato rielaborato e precisato dal punto di vista tecnico. Con la menzione esplicita "razionalizzare le aziende" si stabilisce l'inclusione, come nell'articolo di legge, degli investimenti in comune che consentono una gestione razionale delle aziende agricole. Gli investimenti in comune aiutano a risparmiare sui costi di produzione, quali quelli delle rimesse per consor-

zi per l uso di macchine agricole, per l'acquisto di barre di distribuzione con tubi flessibili, nonché per i locali di stoccaggio dei concimi aziendali o dei mezzi di produzione. Il nuovo testo non genera un'estensione del sostegno ai settori della trasformazione, dello stoccaggio e della commercializzazione di prodotti regionali. In ogni caso, gli investimenti devono essere effettuati prevalentemente dai produttori (art. 11b OMSt). In caso di partecipazione da parte di non produttori o di utilizzo di edifici e impianti per prodotti non regionali, i costi computabili vengono corrispondentemente ridotti. Sono esclusi dal sostegno le macchine e i veicoli utilizzati soprattutto per lavori a pagamento, come avviene nella prassi da anni. In caso di sostegno va rispettata la neutralità concorrenziale di cui all'articolo 87 capoverso 2 LAgr e all'articolo 13 OMSt. Articolo 50 Fondi propri La modifica concerne solo il testo francese. Analogamente alla definizione dell'articolo 11, il termine tedesco "gemeinschaftliche Massnahmen" viene tradotto con "mesures collectives". Articolo 51 Importo dei crediti di investimento Capoverso 4 La modifica concerne solo il testo francese. Sono stati uniformati i termini diversi ai capoversi 1 e 4 che corrispondevano alla stessa espressione tedesca ("contributions allouées par les pouvoirs publics"). Articolo 54 Sostegno combinato Il testo è uniformato a quello dell'articolo 27. Con il rimando esplicito all'articolo 22 si precisa per quali provvedimenti debba essere inviata contemporaneamente la documentazione per l'assicurazione del credito e l'approvazione del credito di investimento. Articolo 59 Revoca di crediti di investimento Capoverso 2 L'articolo vigente diventa il capoverso 1. Al capoverso 2 si stabilisce che un credito di investimento concesso può essere trasferito alle stesse condizioni al successore dell'azienda o dell'impresa, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia per la concessione di un credito di investimento. Se a un progetto viene concesso un contributo, questo non deve essere rimborsato ai sensi degli articoli 33 e seguenti in caso di affitto o passaggio di proprietà senza modifica della destinazione o alienazione con utile. Il presente capoverso funge da base legale per il trasferimento, in determinati casi, dei crediti di investimento anche a un successore non appartenente alla famiglia. Si ottiene così una parità di trattamento con il rimborso di contributi. Qualora il credito di investimento venga trasferito all'affittuario, vanno rispettate anche le condizioni di entrata in materia di cui all'articolo 9. Il rimborso del credito di investimento va considerato nel canone d'affitto in misura tale da non superare il canone d'affitto massimo consentito ai sensi dell'ordinanza sui fitti agricoli (RS 221.213.221). L'autorità cantonale deve esaminare il rispetto di tali disposizioni prima di approvare il trasferimento. È fatta salva l'alienazione con utile di cui all'articolo 60. In caso di affitto a un discendente si applica la disposizione di cui al capoverso 1 lettera c.

Articolo 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali frase introduttiva e capoverso 3 Il fabbisogno di nuovi crediti di investimento non è lo stesso per tutti i Cantoni. Inoltre, esso può variare di anno in anno per lo stesso Cantone. In periodi di penuria di fondi l'ufficio federale deve poter effettuare una compensazione tra i Cantoni. La norma attualmente vigente limita notevolmente una ridistribuzione tempestiva. Con scadenze più brevi, l'ufficio federale può reagire più prontamente alle diverse esigenze dei Cantoni e utilizzare i fondi in maniera mirata. L'obiettivo della gestione dei mezzi finanziari è quello di mantenere la liquidità di tutte le casse di credito cantonali con un importo minimo di fondi liquidi. Non appena un Cantone, al quale è stato richiesto un rimborso dei crediti di investimento, dovesse presentare un maggior bisogno, l'ufficio federale può mettergli a disposizione, in ambito di preventivo, mezzi nuovi o di un altro Cantone. Rapporto con il diritto internazionale Le modifiche non tangono il diritto internazionale. Entrata in vigore Le modifiche entreranno il vigore il 1 luglio 2011. Basi legali Le basi legali sono costituite dall'articolo 3 capoverso 3 e dagli articoli 87-112 LAgr, nonché dalla risposta del Consiglio federale alla mozione Hess (mozione 10.3388) in merito alla produzione di funghi.