ORIGINALE COMUNE DI MONTALCINO DELI BERAZIONE DE L CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 29/03/2007 ore 16.00 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo Sessione Ordinaria di seconda convocazione seduta Pubblica Presiede CESARINI CLAUDIO Pro Sindaco Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale Consiglieri presenti alla deliberazione: n 12 Consiglieri assenti alla deliberazione: n 4 come segue: PRESENTI ASSENTI 1 BERNAZZI GIULIANO Consigliere X 2 BONUCCI EDY Consigliere X 3 BUFFI MAURIZIO Consigliere X 4 CALIANI LUANA Consigliere X 5 CERRETANI MAURO Consigliere X 6 CESARINI CLAUDIO Pro Sindaco X 7 FINESCHI ALESSANDRO Consigliere X 8 GALLUZZI STEFANIA Consigliere X 9 LANDI DUILIO Consigliere X 10 MEIATTINI PALMIERO Consigliere X 11 PACCAGNINI MARCO Consigliere X 12 PESCATORI FRANCESCO Consigliere X 13 RUBEGNI ROBERTO Consigliere X 14 SALADINI MARCELLO Consigliere X 15 SALADINI MARZIO Consigliere X 16 VERSI FRANCESCO Consigliere X Sono presenti gli assessori non consiglieri: MAGINI MARESA, PALLARI MAURO, TURCHI ROBERTO Scrutatori: BONUCCI EDY CALIANI LUANA SALADINI MARCELLO Atto n 19 Seduta del 29/03/2007 OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2007 Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000
Il Pro Sindaco presidente introduce l argomento relazionando. Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che l I.C.I.: imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titoli I, capo I del D. Legisl. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successive provvedimenti legislativi; Visti i commi dal 48 al 59 dell art.3 della legge 662/96 che prevede una riforma della suddetta imposta; Che l art. 54 del D. Legisl.15 dicembre 1997 n.446 come modificato dall art. 6 del D. Legisl. 23 marzo 1998 n.56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe, i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; Che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Legisl. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta comunale l approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell approvazione dello schema di bilancio; Che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Legisl. 18 agosto 2000 n. 267 compete al consiglio comunale nell approvazione del bilancio di previsione approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta Municipale; Che per l anno 1997 e 1998 la suddetta aliquota fu fissata come sotto indicato : 6 per mille per le abitazioni principali, 7 per mille per tutti gli altri immobili Che per l anno 1999 e 2000 è stata applicata la seguente aliquota 5,50 per mille per le abitazioni principali, 7 per mille per tutti gli altri immobili che per l anno 2001 è stata applicata la seguente aliquota 4,50 per mille per le abitazioni principali, 7 per mille per tutti gli altri immobili Che per l anno 2002 è stata applicata la seguente aliquota: 4,30 per mille per le abitazioni principali, 7 per mille per tutti gli altri immobili che per l anno 2003, 2004, 2005 e 2006 è stata applicata la seguente aliquota: 4 per mille per le abitazioni principali 7 per mille per tutti gli altri immobili Richiamato il c. 55 dell art.3 della precitata legge 662/96 che sostituisce l art.8 del decreto legislativo 30.12.1992 n 504 ; Visto in particolare il c.2 del predetto articolo che testualmente recita : Dalla imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione ; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente Visto altresì il c. 3 dello stesso articolo il quale prevede che : A decorrere dall anno di imposta 1997 con la deliberazione di cui al c.1 dell art.6 l imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ; in alternativa, l importo di L.200.000 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a L.500.000 nel rispetto dell equilibrio di bilancio Considerato che il beneficio è sempre stato limitato alle sole situazioni di carattere sociale ; Stabilita in 103,29 la detrazione per l abitazione principale Ritenuto confermare l applicazione del beneficio per casi di particolare disagio economico elevando la suddetta detrazione da 103,29 a 154,94 confermando quanto già stabilito per l anno 2006 ; Acquisiti i pareri di cui all art. 49, c. 1, del decreto legislativo 267/2000; Con voti favorevoli: 8, contrari 4( Landi, Pescatori, Bonucci, Fineschi) su 12 consiglieri presenti e votanti con voti resi nelle forme di legge: DELIBERA 1- Confermare, per l anno 2007 l aliquota ICI nelle misure sotto indicate : 4 per mille per le abitazioni principali 7 per mille per tutti gli altri immobili stabilendo in 103,29 la detrazione per l abitazione principale 2- in applicazione del disposto di cui all art. 3 c.55 della legge 662/96 la detrazione di imposta di 103,29 prevista per l imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall ultima linea del c.2 dell art.8 del decreto legislativo 504/92 così come modificato dall art.3 c.55 della legge 662/96 è elevata a 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall Unità Sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104 comunque acquisita o da acquisire d ufficio ; b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall ultimo avviso di pagamento non superiore a 700,00 e che non hanno altre proprietà immobiliari all infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione ; c)richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio 3- le agevolazioni previste per l abitazione principale: riduzione di 103, 29 e aliquota ridotta, verranno consentite anche a quei soggetti i quali, oltre ad avere la residenza nell immobile dove abitano, hanno anche un contratto di comodato gratuito con il proprietario dello stesso immobile ed un rapporto di parentela ascendente, discendente o collaterale di 1 grado, tale agevolazione si concretizza tramite la presentazione di una autocertificazione corredata dal contratto. 4- le maggiori detrazioni saranno concesse : -con autorizzazione del funzionario responsabile di cui all art.11 c.4 del decreto legislativo n 504/92 per i casi di cui alla lettera A e B del precedente punto 2, -con deliberazione della Giunta Municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2, 5- coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l anno 2007 dovranno inoltrare domanda al Sindaco redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, 6- la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di quanto disposto dalla circolare 3/DFP del 16 aprile 2003 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento; 7- la presente deliberazione sarà allegata al bilancio 2007 così come disposto dal D.legisl. 267/ 2000 e succ. modif. ed integ.
Letto, approvato e sottoscritto, IL PRESIDENTE CESARINI CLAUDIO Il Segretario Generale Dott. LUCIO LUZZETTI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Questa Deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000) dal al N Regis. Il Messo Comunale Il Segretario Generale La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: ESECUTIVITA Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) In quanto dichiarata immediatamente seguibile DATA ESECUTIVITA : Il Segretario Generale ( LUCIO LUZZETTI )