Regolamento della frequenza alle attività scolastiche da parte degli studenti

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Transcript:

LICEO CAMILLO GOLGI di BRENO (BS) Regolamento della frequenza alle attività scolastiche da parte degli studenti INDICE FONTI NORMATIVE... 2 PREMESSA... 2 REGOLAMENTO... 2 Articolo 1 - Obbligo di frequenza... 2 Articolo 2 Numero massimo di ore di assenza consentito... 3 Articolo 3 Assenze e giustificazioni... 3 Articolo 4 Ritardi, Entrate posticipate e Uscite anticipate... 4 Articolo 5 Astensione dalle lezioni... 6 Articolo 6 Le assenze, i ritardi e la valutazione... 6

FONTI NORMATIVE - Artt. 3, 30, 34 della Costituzione Italiana - Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, in particolare l articolo 14, comma 7. - C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 PREMESSA La regolarità della frequenza alle lezioni scolastiche da parte degli studenti è un fattore che influenza l efficacia dell insegnamento, che incide sulla qualità dell apprendimento e che rende possibile la raccolta di elementi sufficienti ad assicurare una valutazione adeguata dello studente. Inoltre costituisce una pregiudiziale per l ammissione alla classe successiva o agli esami ed è uno degli elementi tenuti in considerazione ai fini dell attribuzione del credito scolastico previsto negli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di 2 grado. Pertanto una regolamentazione della materia rappresenta un dovere dell istituzione scolastica, al fine di stimolare gli studenti ad un impegno costante e di assicurare le condizioni ottimali per un percorso formativo funzionale alla promozione, al massimo grado possibile, delle loro capacità potenziali. REGOLAMENTO Articolo 1 - Obbligo di frequenza 1.1. Gli studenti sono tenuti a rispettare l orario scolastico stabilito dal Consiglio di Istituto, entrando a scuola con la massima puntualità (dalle 7,55 alle 8,00). 1.2. Hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività integrative programmate dai Consigli di classe (visite guidate, viaggi di istruzione, stage ) che si svolgono in orario curricolare. 1.3. Gli studenti, una volta che hanno dato la propria adesione ad attività extracurricolari (corsi di sostegno-recupero, attività sportive e teatrali, visite a mostre, partecipazione a spettacoli, progetti didattici particolari ), che possono essere svolte in ambienti interni od esterni all Istituto e che siano state previste previste nell ambito del Piano dell Offerta Formativa (POF) dello stesso, sono obbligati a parteciparvi in modo regolare.

Articolo 2 Numero massimo di ore di assenza consentito 2.1. Ai fini della validità dell anno scolastico, compreso quello del quinto anno, per procedere alla valutazione finale è necessario che gli studenti abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ossia relativo al proprio indirizzo di studio. 2.2. L istituzione scolastica comunica all inizio dell anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell anno; pubblica altresì all albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. 2.2. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale o di decisione di amissione o non ammissione agli esami, ha il compito di verificare preliminarmente il requisito precisato al punto 2.1. 2.3. È possibile derogare alla norma ricordata al punto 2.1 solo qualora le assenze siano di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate nei seguenti casi deliberati dal Collegio Docenti: gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. 2.4. La decisione della deroga viene assunta dai Consigli di classe, non solo esclusivamente nell ambito dei casi precedentemente specificati, ma anche previo accertamento dell esistenza di elementi in quantità adeguata ad esprimere una valutazione fondata degli apprendimenti e delle competenze dello studente. Articolo 3 Assenze e giustificazioni 3.1. Le assenze alle attività indicate all articolo precedente - punto 1.1. e punto 1.2.- devono essere giustificate sul libretto personale dell alunno fornito ad inizio anno dall Istituto e sottoscritte dai genitori, nel caso in cui lo studente sia minorenne, e dallo studente stesso, qualora sia maggiorenne. 3.2. I genitori o le persone da loro delegate, all inizio dell anno, devono apporre le proprie firme sul libretto in Segreteria. 3.3. Le giustificazioni sono accolte se ritenute adeguatamente motivate ed attendibili dal Dirigente Scolastico o dai docenti incaricati (Vice Preside per la sede centrale e Docente Referente per la succursale). Nel caso di assenza sia del Dirigente Scolastico che dei docenti delegati, le giustificazioni saranno accolte dal docente in servizio nell ora di entrata dello studente.

3.4. Il docente in servizio alla prima ora di lezione ha il compito di verificare l eventuale assenza di studenti nella giornata e di segnalarla negli appositi spazi del Registro di classe e del Registro personale o del Registro elettronico; ha altresì il compito di richiedere agli studenti risultati assenti nei giorni precedenti la relativa giustificazione, provvedendo ad accoglierla, a sottoscriverla, a siglarla e registrarla nell apposito spazio del Registro di classe o del Registro elettronico. Nel caso in cui i docenti delegati o il docente della prima ora ritenessero non motivate le giustificazioni addotte, ne daranno comunicazione al Dirigente scolastico, il quale deciderà sull accoglienza dell alunno in classe. Nel caso in cui non considerasse adeguate le motivazioni addotte, il Dirigente scolastico, previa comunicazione alla famiglia per gli alunni minorenni, dichiarerà ingiustificata l assenza. 3.5. Le assenze per malattia, soprattutto se superiori ai 5 giorni consecutivi, vanno adeguatamente motivate e documentate ai fini della possibilità di deroga di cui al punto 2.2. 3.6. Le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere o preventivamente comunicate al Dirigente Scolastico o ai docenti da lui delegati oppure, nel caso degli studenti minorenni, devono essere giustificate da uno dei genitori per essere autorizzate. L eventuale autorizzazione deve essere esibita al rientro a scuola. 3.7. La mancanza della giustificazione, da parte dei genitori o dello studente maggiorenne, comporta l ammissione con riserva alle lezioni dello studente e il Docente della prima ora è tenuto ad annotare detta mancanza sul registro di classe. L alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro 3 giorni successivi. Qualora la giustificazione non dovesse essere presentata nemmeno entro il suddetto termine, lo studente, se minorenne, potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori; se maggiorenne, potrà essere riammesso alle lezioni e l assenza verrà dichiarata ingiustificata dal Dirigente Scolastico. 3.8. In caso di particolari malattie infettive che abbiano comportato per gravità anche un ricovero ospedaliero, è necessaria la certificazione medica per la riammissione a scuola. 3.9. La giustificazione dell assenza e l eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della scuola. Articolo 4 - Ritardi, Entrate posticipate e Uscite anticipate 4.1. Poiché le lezioni hanno inizio alle ore 08.00, gli alunni devono trovarsi in aula a partire dalle ore 07.55 e, improrogabilmente, entro le ore 08.00. Per i ritardi non ripetuti entro 5 minuti dall inizio delle lezioni, è sufficiente che

l alunno ne illustri i motivi al docente della prima ora; quest ultimo, se riterrà validi i motivi addotti, lo ammetterà in classe segnando una R (Ritardo) sul nominativo dell alunno già registrato come assente. 4.2. I ritardi oltre i 5 minuti dall inizio delle lezioni dovranno essere motivati nell apposito libretto dai genitori, se minorenne, o dallo studente, se maggiorenne, giustificati dal dirigente scolastico o dal docente da questi delegato e verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio, così come richiesto per l assenza. 4.3. In caso di mancata motivazione scritta, l allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà essere portata il giorno successivo, verbalizzata dall insegnante della prima ora e conservata agli atti della scuola. 4.4. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell ora, al fine di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni. 4.5. Le richieste di entrata posticipata oltre la prima ora di lezione o di uscita anticipata devono essere adeguatamente motivate e documentate, firmate dal genitore, per lo studente minorenne, o dallo studente stesso, se maggiorenne, e preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori in caso di sua assenza. In caso di assenza, oltre che del Dirigente Scolastico, anche dei docenti delegati, i permessi saranno autorizzati dal docente in servizio nell ora di entrata o di uscita dell alunno. Comunque non potranno essere concessi permessi di entrata oltre l inizio della terza ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. 4.6. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata dovranno essere richiesti al Dirigente scolastico per iscritto dai genitori interessati, per l alunno minorenne, o dall alunno stesso, se maggiorenne, e potranno essere concessi solo per casi eccezionali e documentati, purché la lezione che l alunno perde per tutto l anno non sia di pregiudizio per i risultati finali. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata, oltre che dalla richiesta dei genitori per l alunno minorenne. 4.7. La richiesta di uscita anticipata deve sempre contenere la liberatoria per la scuola ai fini della responsabilità per qualsiasi incidente si verificasse nel periodo di uscita dalla scuola. 4.8. L autorizzazione all entrata posticipata o all uscita anticipata deve essere conservata agli atti della scuola.

Articolo 5 - Astensione dalle lezioni 5.1. Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni sarà considerata assenza e, pertanto, dovrà essere giustificata con le modalità descritte negli articoli precedenti. 5.2. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori degli alunni minorenni dovranno comunicare alla scuola di averne preso conoscenza. La relativa assenza sarà comunque ritenuta ingiustificata. Gli alunni presenti, in caso di assenze collettive, comunque hanno diritto a lezioni regolari. Articolo 6 - Le assenze, i ritardi e la valutazione 6.1. Il Coordinatore di classe informerà, periodicamente, le famiglie degli alunni, anche maggiorenni, delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate effettuate. 6.2. L assiduità della frequenza costituisce, da parte dei Consigli di classe, criterio di assegnazione per il voto di comportamento, sulla base di quanto definito in merito dal POF e per l assegnazione del credito scolastico agli studenti del terzo, quarto e quinto anno. 6.3. Le assenze non giustificate vengono tenute in considerazione ai fini dell assegnazione del voto relativo al comportamento.