PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX



Documenti analoghi
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Membro: Margherita Vagaggini

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Membro: Matteo Fortunati

TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. Telecomunicazioni XXXX

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Definizione della controversia XXXXXXX contro TISCALI ITALIA

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Membro: Margherita Vagaggini

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Membro: Margherita Vagaggini

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 106/2014 XXX /BT ITALIA XXX

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 31/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRANZESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 705/11) L AUTORITA

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

OGGETTO N. 3/a Riesame in autotutela della deliberazione n. 37 del 19 giugno 2013 definizione della controversia XXXXX XXX WIND TELECOMUNICAZIONI XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Membro: Margherita Vagaggini

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Membro: Margherita Vagaggini

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n Tit /490 del 18/02/2013

Verbale n. Adunanza del 15 giugno 2015

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Presidente. Componente

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A.

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

Membro: Margherita Vagaggini

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n. 647 /13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LE MONDE DI F. & C. / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 887/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 643/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ROSSO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1082/13) L AUTORITA

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Membro: Giuseppe Bolognini

Membro: Giuseppe Bolognini

DELIBERAZIONE n. 53 del 15 dicembre 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Verbale n. 7 Adunanza del 4 aprile 2016

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

Membro: Margherita Vagaggini X

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

Membro: Margherita Vagaggini

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Definizione della controversia XXXX contro TELECOM ITALIA XXX

DELIBERAZIONE n. 26 del 21 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA DL/018/15/CRL/UD del 4 febbraio DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA A. M. / TISCALI xxx (LAZIO/D/739/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 175/2015 XXX BIGGI/ VODAFONE OMNITEL B.V. (già Vodafone Omnitel N.V.

Membro: Margherita Vagaggini X

DELIBERA DL/008/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M. S./FASTWEB xxx

Membro: Margherita Vagaggini X

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERAZIONE n. 44 del 21 novembre 2013

Delibera n. 85/11/CIR Definizione della controversia G.B./Telecom Italia S.p.A. (gu14/1171/ 08) l Autorità

DELIBERA N. 99/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BERNARDINI / TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per

Determinazione 3/2015. Definizione della controversia XXX/Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

Il giorno 10 novembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 8 del 18 marzo Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX / Digitel Italia XXX IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXXXXXXXX XXX /Telecom Italia XXX

VODAFONE OMNITEL XXXX

Transcript:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 17 del 29 ottobre 2015 OGGETTO n.2 Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX Pres. Ass. Presidente: Maria Gabriella Mecucci X Membro: Maria Mazzoli X Membro: Stefania Severi X Estensore: Beatrice Cairoli Il Verbalizzante: Monica Cappelli

Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX (GU14 N. XX/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA nella riunione del 29 ottobre 2015, VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3 ; VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ;

VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n. 73/11/CONS. recante Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata prot. n. XXX del XX agosto 2013 con la quale XXX, corrente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Optima Italia XX; VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTI gli atti del presente procedimento; VISTA la relazione del responsabile del procedimento; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, in relazione alle utenze fisse di tipo affari XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, rappresenta, in sintesi, quanto segue: a) In data 15/11/2012 la società sottoscriveva un contratto per i servizi di telefonia e adsl; b) nelle condizioni contrattuali era prevista la possibilità di dare disdetta dal servizio voce entro 75 giorni dall'attivazione senza che venissero addebitati 300,00 come costo di attivazione; c) di aver ricevuto una nota, da parte dell'operatore, nella quale quest'ultimo dichiarava che il servizio voce veniva attivato in data 31/12/2012; d) il 14/03/2012, entro i 75 giorni previsti nel contratto, veniva data disdetta; e) nonostante la disdetta fosse avvenuta nei termini, l'operatore addebitava 300,00 per costi di attivazione, l'istante pagava la parte non contestata; f) dopo un sollecito di pagamento e un preavviso di distacco, venivano disconnessi sia il servizio voce che l'adsl; In base a tali premesse l utente chiede: I) il rimborso di 363,00 inerente alla fattura n.xxxxx;

II) la corresponsione di 1200,00 a titolo di indennizzo. 2. La posizione dell operatore L operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a) XXXX e Optima stipulavano un contratto denominato Optima/voce e Optima/adsl avente ad oggetto la fornitura di traffico voce e adsl su 4 numerazioni; b) il servizio voce veniva attivato in data 29/12/2012 e l'adsl in data 11/12/12; c) in data 20/03/2013 il cliente comunicava la volontà di recedere dal contratto per la parte concernente il servizio voce, oltre quindi i 75 giorni previsti all'articolo 3.1 delle condizioni generali di contratto, pertanto legittimamente venivano fatturati i costi di attivazione; d) considerato il mancato pagamento integrale della fattura XXXXX, l'operatore sospendeva il servizio adsl dal 13/05/2013 al 28/05/2013. In base a tali premesse, l operatore ha richiesto il rigetto delle domande avversarie. Entrambe le parti hanno riscontrato le richieste di integrazione istruttoria del responsabile del procedimento (prot. n. XXX/14 del 29/04/2014) concernenti la produzione della copia della comunicazione dell'attivazione dei servizi voce e adsl e copia del contratto sottoscritto. 3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dall'istante meritano parziale accoglimento, per i motivi e nei termini di seguito riportati. La richiesta di indennizzo, formulata nell'istanza, va riferita alla sospensione del servizio ADSL. A questo proposito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (delibera n.173/07/cons) l'operatore può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento, che, nel caso che ci occupa, riguardava la somma relativa all'attivazione del servizio voce. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta relativa al bonifico bancario, effettuato in favore dell'operatore in data 17/05/2013, quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento parziale della fattura n. XXXX per la parte relativa al servizio ADSL, ha interrotto proprio detto servizio. In ordine alla determinazione del periodo di illegittima sospensione, si rileva che il gestore afferma che l'adsl è stata sospesa il 13 maggio 2013 e riattivata il 28 maggio 2013, tuttavia, dalla dichiarazione dell'istante contenuta negli atti del procedimento GU5, risulta che la sospensione è avvenuta in data 20.05.2013, elemento questo che appare coerente con l'affermazione contenuta nelle memorie dell'operatore secondo cui, a fronte del pagamento

parziale della fattura, è stato sospeso il servizio adsl. Tale pagamento, dalla documentazione in atti, è stato effettuato in data 17.05.2013 e in pari data ne è stata data comunicazione all'operatore con fax. La data di inizio della sospensione deve perciò essere successiva al 17/05/2013. Il periodo indennizzabile andrà dunque dal 20/05/2013 al 28/05/2013. Considerato che si tratta di una numerazione affari, l'indennizzo va calcolato in applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, a mente dei quali, rispettivamente, nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione e se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo affari, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio. Pertanto, alla società XXXX spetta un indennizzo di 120 (centoventi) euro: [(7,50 x2) x 8 giorni] = 120. La richiesta di rimborso di 363,00 relativi alla fattura 178466/I non può essere accolta per i motivi di seguito specificati. Ai sensi dell'art.3.1 delle Condizioni generali di contratto, regolarmente sottoscritte dall'utente, In caso di disdetta per il Servizio Optivoce fatta pervenire presso la sede legale a mezzo raccomandata a/r entro i primi 75 giorni dalla data di attivazione, al cliente non sarà addebitato il costo di attivazione canali. Dalla documentazione depositata dall'istante, a seguito della richiesta di integrazione istruttoria del responsabile del procedimento sopra richiamata, risulta che l'attivazione del servizio voce è avvenuta in data 29/12/2012, e non in data 31.12.2012 (in particolare, la missiva di Optima è datata, come affermato dalla società XXXX, 31/12/2012 ma contiene la comunicazione dell'avvenuta attivazione in data 29/12/2012). Il ricevimento della disdetta sarebbe dunque dovuto avvenire entro il 14/03/2013 mentre, per affermazione dello stesso istante, in quella data è stata inviata e non ricevuta la raccomandata all'operatore. Ne deriva che la relativa domanda di rimborso va respinta. Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli stessi, come sopra determinati, devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali, da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 100,00.

Udita la relazione, DELIBERA in parziale accoglimento dell'istanza prot. n. XXXX del 2 agosto 2013, presentata dalla XXXX, corrente in XXXXX, XXX, per i motivi sopra indicati, A) l'operatore Optima Italia XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a: - corrispondere alla società XXX un indennizzo di 120 (centoventi) euro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1 e 12, comma 2 dell'all. A alla delibera Agcom n. 73/11/CONS.; - corrispondere all'istante la somma di euro 100 a titolo di spese di procedura; B) il rigetto delle altre domande. Le somme da rimborsare di cui ai punti precedenti dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo. E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento. L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del CO.RE.COM e dell Autorità (www.agcom.it). IL PRESIDENTE IL RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)