STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

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ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA CHERUBINA MANZONI STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE SEDE IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA Art. 1 È costituita in Minerbe, Piazza IV Novembre n. 17 l associazione per la gestione della scuola dell infanzia e nido integrato denominata Scuola Materna Cherubina Manzoni, d ora in poi detta scuola. Art. 2 - La scuola trae origine dal lascito testamentario della benemerita Cherubina Manzoni che ha lasciato erede della sua sostanza, sita in Minerbe via G. Marconi 60, la parrocchia di Minerbe. Il parroco pro tempore I. Simoncelli nel 1906, coadiuvato dalle suore della Congregazione delle Piccole figlie di S. Giuseppe, ha aperto l"asilo Infantile Cherubina Manzoni per permettere ai genitori dei bambini meno abbienti di lasciare i propri figli in un luogo sicuro dove fossero educati a valori umani e cristiani. L attività dell asilo è proseguita fino al 30 agosto 2001. Dal 01 settembre 2001 la Scuola è gestita dall Associazione Genitori costituitasi in Associazione Scuola Materna Cherubina Manzoni per la gestione della Scuola dell Infanzia sita in Minerbe via G. Marconi 60. La scuola è associata alla F.I.S.M. dalla data 21.06.1971; e altresì riconosciuta paritaria ai sensi e per gli effetti della L. n 62 del 10.03.2000, dalla data del decreto ministeriale n 488/5449 del 27.02.2001. L apertura del Nido Integrato IL SORRISO risale all 11 settembre 2003, è autorizzato all esercizio e accreditato ai sensi della L.R.n 22/2002 D.G.R. Veneto n 2501/2004 - DGR n 84 del 16.01.2007. Art. 3 - La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Art 3bis. La scuola opera inoltre per raggiungere le seguenti finalità: a. Gestione di scuole materne e nidi integrati per i bambini in età prescolare in conformità alla normativa vigente; b. Gestione e/o organizzazione di attività culturali, ricreative, ludiche, psicomotorie e del tempo libero per i minori; 1

c. Gestione e/o organizzazione di iniziative per favorire nei genitori e nella comunità civile e religiosa la corresponsabilità della vita e delle varie necessità e della scuola materna e nido integrato Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell età prevista dalle leggi vigenti. Art. 5 - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche. Art. 5bis- La scuola somministra ai bambini frequentanti la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione, in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti. Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione non riconosciuta regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi. Art. 7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste). Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario. Art. 9 L edificio della scuola, sede delle attività della stessa, è di proprietà della Parrocchia di Minerbe, con la quale è stato stipulato, in data 24.10.2001, un contratto di comodato tra la proprietà e l associazione. 2

TITOLO II ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 10 - Sono organi dell associazione: a. l Assemblea b. il Comitato di gestione c. il Presidente d. il Segretario-Tesoriere. ASSEMBLEA Art. 11 - L Assemblea è costituita: a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; b) dai membri del Comitato di gestione; c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa. Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione. Limitatamente ai genitori dei bambini frequentanti la scuola, la qualità di associato decade automaticamente nel momento in cui il figlio non frequenti più la scuola stessa e nell ipotesi in cui non venga versata la quota associativa annuale. Art. 13 - L Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all anno mediante comunicazione scritta contenente l ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l assemblea approva il bilancio dell anno precedente. L assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un terzo dei suoi membri. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Art. 14 - L Assemblea delibera: a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario; b) gli indirizzi e le direttive generali dell associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall art. 3 e 3bis; c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 1, 2 o 3 preferenze, per l elezione rispettivamente di 2, 3 o 3

4 membri. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica; d) le modifiche dell atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione; e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto. Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell assemblea: non è ammessa più di una delega per socio. Ogni nucleo familiare ha diritto ad esprimere un solo voto. Art. 16 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Funge da segretario dell Assemblea il Segretario-Tesoriere. In caso di votazioni il Presidente nomina n 2 scrutatori tra i membri dell Assemblea. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all assemblea. Delle riunioni dell Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell Assemblea. Art. 17 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Al fine del calcolo del quorum necessario per la validità delle deliberazioni, ogni nucleo familiare viene conteggiato come un singolo associato COMITATO DI GESTIONE Art. 18 Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti: - n 2 scelti tra le persone componenti l assemblea o anche tra persone esterne all Assemblea, se la scuola ha fino a tre sezioni; - n 3 per le scuole con quattro o cinque sezioni; - n 4 per le scuole con sei sezioni e oltre. Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative. 4

In ogni caso, non meno di un membro deve essere eletto tra i genitori. La scuola con nido integrato garantisce la figura di un genitore del nido all interno del comitato, conteggiando il nido come fosse una sezione. Sono membri di diritto: - il Parroco pro tempore; - n.2 rappresentanti indicati dal consiglio pastorale parrocchiale (1 nelle scuole fino a due sezioni), con adeguate competenze amministrative; - n 1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo; - la coordinatrice della scuola, la quale è titolare solo di voto consultivo e non deliberativo e si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona. - Il segretario tesoriere; quest ultimo, se nominato all interno dei membri del Comitato di Gestione mantiene il diritto di voto deliberativo, in caso contrario ad esso non spetta alcun voto. Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni quattro mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice presidente; in assenza di quest ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età. Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione: a) eleggere nel proprio seno il Presidente; b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno; c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell assemblea; 5

d) proporre all assemblea le modifiche dello statuto; e) provvedere alla gestione amministrativa; f) stabilire l importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni; g) deliberare i regolamenti interni; h) deliberare le nomine del personale dipendente della scuola, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro; i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere; j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola; k) approvare il piano dell offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism. Art. 24 - È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice. Art. 25 - Spetta al Presidente: PRESIDENTE a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l associazione; b) nominare il vicepresidente; c) convocare le riunioni del Comitato di gestione; d) convocare e presiedere l assemblea; e) curare l esecuzione delle delibere; f) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione; g) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione; h) garantire l applicazione del progetto educativo Fism; i) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione. SEGRETARIO - TESORIERE Art. 26 - Spetta al Segretario Tesoriere: a) redigere i verbali dell assemblea e del Comitato di gestione; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; c) tenere la contabilità; d) emettere i mandati di pagamento, sottoscrivendoli unitamente al Presidente; e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. f) Allegare le pezze giustificative derivanti dalle operazioni di pagamento effettuate tramite procedure informatiche dirette alla banca e/o posta all autorizzazione al pagamento sottoscritta unitamente al Presidente 6

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 - lettera b), partecipa con solo voto consultivo. TITOLO III PERSONALE Art. 27 - Le modalità di nomina e l organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti. Art. 28 - Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell infanzia, dalla Circolare del Ministero dell Istruzione, Università, Ricerca n 31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism Scuole dell infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004 e nelle sue integrazioni o modificazioni. Per il Nido: dalla L.R. n 22 del 16.8.2002 e DGR n 84 del 16.1.2007 e successive integrazioni TITOLO IV CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO RESPONSABILITA Art. 29 L associazione risponde, con i propri beni e le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti. L associazione deve provvedere a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi. VIGILANZA Art. 30 - Il Parroco o il Presidente della scuola possono chiedere l intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism medesima può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa Fism, anche sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l inizio dell anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l intervento suddetto. 7

PROBIVIRI Art. 31 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 32 - Lo scioglimento dell associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI FINALI Art. 33 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti vigenti, alle leggi regionali e statali ed ai principi generali dell ordinamento giuridico previsti dal Codice Civile in materia di associazione. 8