U N I ONE DEI COMUNI REGOLAMENTO PER IL COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' UTILI ALLA COLLETTIVITA'



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Transcript:

U N I ONE DEI COMUNI L OMBARDA DELLA VALLETTA P r o v i n c i a d i L e c c o REGOLAMENTO PER IL COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' UTILI ALLA COLLETTIVITA' Approvato con deliberazione dell Assemblea n.3 del 27/02/2014 Pagina 1 di 7

I N D I C E ART.1 ART.2 ART.3 ART.4 ART.5 ART.6 ART.7 ART.8 ART.9 ART.10 ART.11 ART.12 ART.13 Istituzione del registro dei volontari individuali del servizio civico di comunità Oggetto del regolamento Requisiti Definizione di attività utili alla collettività Domanda e documentazione da presentare Cessazione dell attività ed esclusione dalla graduatoria Rapporto tra l Unione e il volontario Assegnazione di mezzi, strumenti e altre dotazioni Assicurazione Doveri del volontario Modalità di attuazione del coinvolgimento del volontario Rinvio a disposizioni Entrata in vigore 2

Art. 1 Istituzione del registro dei volontari individuali del servizio civico di comunità E' istituito presso l, di seguito denominata Unione, un registro nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività, intese quali espressione di impegno sociale finalizzate alla cura di un pubblico interesse, integrative e non sostitutive dei servizi di competenza degli uffici e dei dipendenti. Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le attività d impiego istituzionale dei cittadini, che in veste di volontari svolgono attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi sul territorio dei Comuni facenti parte dell Unione, nell'ambito del territorio e dell'ambiente. 2. Si intendono così perseguire le seguenti finalità: favorire lo svilupparsi di una coscienza civica, promuovendo i valori della responsabilità, della partecipazione, della consapevolezza di appartenere a una comunità che si salda e si sviluppa anche attraverso azioni di reciproco aiuto; sostenere la valorizzazione delle risorse personali offrendo concrete e adeguate opportunità; prevenire l insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione; offrire alle persone in attesa di occupazione, ed in particolare ai giovani, la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro. Art. 3 Requisiti Ai fini del presente Regolamento per essere considerati idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel territorio nazionale; aver compiuto il 18 anno di età, e essere a disposizione della comunità, secondo principi di solidarietà che con il presente regolamento s'intendono sviluppare, coltivare e riconoscere; essere in possesso di idoneità psico-fisica; non avere condanne o carichi pendenti per reati contro il patrimonio. Art. 4 Definizione di attività utili alla collettività 1. Il presente regolamento definisce e disciplina come socialmente utili le seguenti attività: servizio di piccola manutenzione del verde pubblico ed in generale cura del patrimonio botanico dei comuni dell Unione con particolare attenzione alle fioriere, alle aiuole, alle piste ciclopedonali, ai parchi pubblici, al taglio erba, cura delle essenze arbustive e floreali esistenti; lavori di piccola manutenzione ordinaria, riparazione, tinteggiatura di strutture per giochi dei bambini, panchine, staccionate; piccole manutenzioni dei centri sportivi e ricreativi, edifici comunali, cimitero, e patrimonio comunale in genere; spalatura neve e spargimento sale anti-ghiaccio sulle scale e i viali di accesso alle scuole e alle altre strutture sociali comunali; piccoli servizi di pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi, svuotamento cestini; 3

altre eventuali attività di pubblico interesse, che potranno successivamente essere individuate, purché compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento. 2. La Giunta dell Unione ha la facoltà di individuare altri settori d'intervento purché finalizzati ad esigenze di pubblico interesse. Art. 5 Domanda e documentazione da presentare 1. Periodicamente è pubblicato all'albo pretorio, l'avviso (conforme all'allegato A) per il coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento delle attività indicate all'art. 4 del presente Regolamento. 2. Periodicamente è pubblicato all'albo pretorio, sul sito web dell Unione e sui siti dei Comuni facenti parte della stessa nonché nelle bacheche istituzionali, l'avviso (conforme all'allegato A) per il coinvolgimento dei cittadini nello svolgimento delle attività indicate all'art. 4 del presente Regolamento. 3. Gli interessati dichiarano la propria disponibilità mediante la compilazione dell'apposito modulo (allegato B) che potranno scaricare dal sito dell Unione. Dello stesso modulo è, in alternativa, possibile ritirare copia cartacea presso l Ufficio Tecnico Servizio territorio dell Unione, ubicato presso il Municipio di Perego, Via Montegrappa n. 1. 4. Al momento della richiesta di iscrizione è possibile indicare la propria disponibilità per tutte le attività, per alcune o per una sola tra quelle indicate all'art. 4 del presente Regolamento. 5. Il relativo elenco sarà compilato avuto riguardo all ordine di presentazione delle domande al protocollo e sarà approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Territorio. 6. Il Responsabile del Servizio Territorio o un suo delegato assegna le mansioni al volontario tenuto conto dei seguenti elementi o fattori: disponibilità specifica per l'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione; disponibilità per il caso concreto da accertare anche mediante assenso verbale o telefonico; rapporto tra l'attività da assegnare e le capacità fisiche (che possono essere anche accertate verbalmente o sull'esperienza precorsa); preparazione specifica dimostrata; età in relazione all'incarico e attitudini del volontario stesso; Art. 6 Cessazione dell attività ed esclusione dalla graduatoria I nominativi dei volontari verranno tolti dall elenco nei seguenti casi: mancata prestazione, nell anno di riferimento, del servizio richiesto per più volte consecutive e senza preavviso; mancanza dei requisiti di idoneità psico-fisica; mancata osservanza delle disposizioni di legge e/o del regolamento con conseguenti danni al patrimonio dei Comuni e/o dell Unione o a terzi per dolo o colpa grave; avvio di procedimento penale per reati contro il patrimonio; rinuncia da parte del volontario. Art. 7 Rapporto tra l Unione e il volontario 1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento rivestono carattere di volontarietà, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa con l Amministrazione. Il servizio dei volontari non potrà mai assumere le caratteristiche di rapporto di lavoro subordinato né potrà essere considerato titolo ai fini dell accesso a posizioni di pubblico impiego. 4

2. Le attività di volontariato non costituiscono condizioni o presupposti per essere sostitutive di mansioni proprie del personale dipendente, rivestono carattere di occasionalità e si inseriscono nell'ambito delle attività degli Enti in modo complementare e di ausilio apportando in arricchimento il patrimonio di conoscenza e di esperienza maturato dai volontari. 3. Il rapporto instaurato, pertanto, non darà assolutamente luogo: ad obbligo giuridico di prestare l'attività; ad esercizio di poteri repressivi e/o impositivi. 4. L'attività di volontariato è prestata a titolo gratuito. 5. I volontari che partecipano alle attività di cui all'art. 4 sono seguiti e coordinati nell'esecuzione delle attività dal Responsabile del Servizio Territorio o da personale incaricato. 6. E' sempre ammesso il recesso da parte del volontario previo una semplice richiesta di cancellazione dall elenco da consegnarsi all Ufficio protocollo con un preavviso di almeno 15 gg. affinché si possa provvedere alla sostituzione. L Unione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dall accordo in qualsiasi momento per sopravvenute cause di interesse pubblico. 7. Le attività, elencate all art. 4, in cui coinvolgere i volontari sono programmate e gestite dal Responsabile del Servizio Territorio o da suo delegato. All'inizio delle attività si predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse e la relativa durata. 8. La concreta attuazione del progetto e il coordinamento degli interessati avviene a mezzo di ordinari atti amministrativi (determinazione del Responsabile, note di servizio, calendarizzazione delle attività, registro di dotazione e assegnazione mezzi, ecc...) del Responsabile del Servizio Territorio o suo delegato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 9. I volontari devono attenersi alle disposizioni convenute per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari. 10. Qualora le attività di cui all'art. 4 richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dai volontari, l Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi che partecipano alle diverse iniziative di cui sopra. 11. I Comuni facenti parte dell Unione tramite i competenti Assessori e/o Consiglieri delegati si riservano di verificare l'andamento delle attività indicate nel presente Regolamento; si impegnano, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra i volontari e l'amministrazione affinché si possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. Art. 8 Assegnazione di mezzi, strumenti e altre dotazioni 1. In funzione delle attività svolte tra quelle elencate all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere assegnati al volontario mezzi, attrezzature e dotazioni di proprietà dell Unione e/o dei Comuni per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato. 2. I mezzi devono essere utilizzati in conformità alle normative di sicurezza e ai criteri d'uso proprio degli stessi. 3. L utilizzo delle attrezzature deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato e monitorato attraverso l utilizzo di un apposito registro nel quale vengono annotati giornalmente i seguenti dati: nome e cognome del volontario che prende in consegna l attrezzatura, data e ora di consegna dell attrezzatura e di restituzione, eventuali annotazioni in merito al funzionamento della stessa, firma; 3. Sono forniti, ove previsti, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come ad es. guanti, occhiali, ecc. (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.), dal responsabile preposto agli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08. 5

Art. 9 Assicurazione 1. L Unione stipulerà apposite polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. La relativa spesa è a carico dell'amministrazione. 2. L Unione provvederà altresì ad assicurare - ove necessario - i mezzi, gli strumenti e le dotazioni comunali e/o dell Unione assegnate ai volontari, sia per eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi, sia per eventuali danni al volontario nell'esercizio dell'attività in cui è coinvolto. Art. 10 Doveri del volontario 1. Ciascun volontario è tenuto a: svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento; rispettare gli orari di attività prestabiliti; avere massima cura delle dotazioni e delle attrezzature utilizzate, segnalando tempestivamente eventuali malfunzionamenti; tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione; tenere, verso i dipendenti dell Unione, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione; non attendere, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è conferito l'incarico; comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio o al suo delegato di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni; segnalare al Responsabile del Servizio di riferimento tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale; comunicare preventivamente qualunque situazione che possa configurare inidoneità allo svolgimento della attività assegnata; nel caso di mancata segnalazione l'amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni subiti dal volontario. 2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti illeciti. L'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 3. In tale caso il Responsabile del Servizio o il suo delegato provvederanno alla cancellazione dall elenco dei volontari, il volontario che ha posto in essere comportamenti illeciti, oltre a provvedere a darne comunicazione alle Autorità competenti per eventuali sanzioni. Art. 11 Modalità di attuazione del coinvolgimento del volontario 1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, che insistono sul territorio, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. 2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. 6

Art. 12 Rinvio a disposizioni Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di sussidiarietà orizzontale e di volontariato. Art. 13 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Assemblea dell Unione di approvazione ovvero immediatamente, nel caso la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile. ALLEGATI Mod. A - Avviso Pubblico Mod. B - Modulo per dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato per attività utili alla collettività 7