voto, e precisa che l'elenco analitico dei partecipanti I all'assemblea è il seguente:



Documenti analoghi
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

STATUTO dell'associazione "Prison Fellowship Italia Onlus"

S T A T U T O. "Maltrainsema for Children O.N.L.U.S." in breve "Maltra for. Children O.N.L.U.S."

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE MUTI ONLUS STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto di World Vision Italia Onlus (4 marzo 2008 e successive modifiche)

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Statuto dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ATTO DI REPERTORIO (allegati A e B) STATUTO. Art. 1 Costituzione

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Transcript:

l N. 1507 DI REP. N. 881 DI RACC. VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 10,45 (dieci e quarantacinque minuti). 25 novembre 2013 In Milano, nel mio studio in Via Francesco Cherubini n. 6. Avanti a me Avv. MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente: - MUSICCO Domenico, nato a Milano il giorno 1 giugno 1966, domiciliato per la carica in Milano, Via Besana n. 8. Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: "Associazione Vittime Incidenti Stradali e sul Lavoro" in forma abbreviata "AVISL", con sede in Milano, Via Besana n. 8 e Codice Fiscale 97622590152, e a tal fine PREMETTE che è stata indetta per oggi l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Modifiche allo statuto vigente. 2) Delibere inerenti e conseguenti. TUTTO CIO' PREMESSO il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni. lo Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue. Assume la presidenza, nell'indicata qualità, MUSICCO Domenico che, con il consenso dell'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale. Dopodichè il Presidente dichiara e fa constatare: che per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso nella sua qualità di Presidente, ed è assente l'altro Consigliere ZECCA Luca; che sono presenti tutti gli Associati aventi diritto di REGISTRATO A MILANO 6 IL 26/11/2013 N. 26991 SERIE 1T ESATII EURO 213,00 DI CUI EURO 45,00 PER IMPOSTA DI BOLLO voto, e precisa che l'elenco analitico dei partecipanti I all'assemblea è il seguente: * MUSICCO Domenico - in proprio; I * ZECCA Luca - per delega conferita a MUSICCO Domenico; che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria. Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali- si rende necessario procedere alla modifica dello statuto I sociale, al fine di adeguarlo a sopravvenute richieste da parte delle Autorità preposte all'attribuzione

all'associazione della qualifica di O.N.L.U.S.; all'uopo, il Presidente presenta all'assemblea il nuovo testo di statuto che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente TESTO DI DELIBERAZIONE L'Assemblea, - udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, DELIBERA A) Di abrogare lo statuto vigente, adottando in sua sostituzione il nuovo testo di statuto che, presentato dal Presidente all'assemblea ed approvato prima articolo per articolo e poi nel suo complesso, si trova allegato al verbale dell'assemblea medesima. B) Di confermare quali componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione, per la durata di cinque anni: - MUSICCO Domenico, sopra generalizzato, Codice fiscale MSC DNC 66H01 F205X; ZECCA Luca, nato a Milano il 26 marzo 1970, residente in Milano, Piazza Napoli n. Il, Codice fiscale ZCC LCU 70C26 F205Y. Alla carica di Presidente, dell'associazione ai sensi nominato MUSICCO Domenico. al quale spetta la rappresentanza dell'art. 17 dello statuto, viene C) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perchè abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'autorità competente ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge. Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato per alzata di mano all'unanimità e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto. Il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore 11,20 (undici e venti minuti). Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, al Comparente, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore Il,22 (undici e ventidue minuti). Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui. F.to DOMENICO MUSICCO F.to MAURO GRANDI Notaio ALLEGATO "A" AL N. 1507 DI REP. N. 881 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE l) L'associazione è denominata: "Associazione Vittime Incidenti.Stradali e sul Lavoro"

in forma abbreviata "AVISL" con l'uso nella denominazione e qualsivoglia segno distintivo o comunicazione Organizzazione dell'acronimo non Onlus. rivolta al lucrativa SEDE pubblico della locuzione di utilità sociale o 2) L'associazione ha sede legale in Milano, Via Besana n. 8. L'Associazione, per perseguire gli scopi istituzionali, potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero. DURATA 3) L'associazione ha durata illimitata. SCOPO 4) L'Associazione è un'organizzazione non utilità sociale (Onlus), agisce in piena indipendenza e persegue esclusivamente solidarietà sociale nel campo della assistenza che subiscono danni materiali, psichici, morali, dovuti ad incidenti sulla strada e sul lavoro. lucrativa autonomia finalità alle di ed di persone esistenziali L'attività dell'associazione consiste principalmente nel fornire consulenza legale e psicologica gratuita ed assistenza legale, medico-legale, psicologica e psicoterapeutica alle persone che, a causa di incidenti sulla strada e sul lavoro, si trovino in condizioni svantaggiate a causa dei danni subiti, fornendo alle vittime stesse ed ai loro parenti il necessario sostegno in relazione ad eventi tali da minare l'integrità del soggetto e dei suoi familiari. L'associazione svolge dunque una funzione di sostegno e di tutela del soggetto e della soggettività, unita all'attività di promozione, nei confronti dei predetti soggetti e della collettività in generale, della diffusione di una cultura etica inerente la sicurezza ed i comportamenti psichici e sociali sulla strada e nei luoghi di lavoro, al fine di fermare la strage stradale e nei luoghi di lavoro e dare giustizia ai superstiti. L'Associazione intende quindi" offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano della problematica e colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori. Nell'ambito delle attività connesse e accessorie l'associazione si occuperà: di attivare persone sensibili dell'associazione, stimolando il operativo oltre che economico; - di coinvolgere e cooperare con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o associazioni, "nel perseguimento degli scopi dell'associazione anche sotto forma di sostegno organizzativo e/o finanziario; rispetto agli scopi loro coinvolgimento di garantire la qualità delle attività dell'associazione

mediante la costituzione di un Comitato Scientifico; di collaborare con altri enti con scopi simili a quelli dell'associazione; di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell'associazione deliberate dal Consiglio Direttivo; di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi dall'associazione; - di occasionali iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i beni ceduti per la raccolta di fondi saranno di valore modico; organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento scientifico a beneficio dei soggetti malati e dei loro familiari. In generale resta comunque fermo ed inteso che l'associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non incompatibili con la sua propria natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito territoriale nazionale. SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 5) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e/o giuridiche che, indipendentemente dalla loro attività di lavoro o di studio, siano interessate alla attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 6) I Soci si distinguono in: Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato e promosso l'istituzione dell'associazione; Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo; Soci Sostenitori: coloro che versano una quota associativa maggiore rispetto a quella ordinaria; Soci Onorari: coloro che per meriti particolari vengono nominati a tale carica da parte del Consiglio Direttivo. 7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Il recesso del socio è inoltre automaticamente determinato dal mancato pagamento della quota sociale annua. Le quote sono intrasferibili. La disciplina del regime associativo è improntata a principi di democrazia ed è uniforme a prescindere dalla categoria di

- appartenenza. Tutti i soci hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dell'organo direttivo. Parimenti, nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo, tutti i soci (a prescindere dalla categoria di appartenenza) sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria. 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. PATRIMONIO,9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: I - contributi degli aderenti; I I - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate o progetti; contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e marginali. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE lo) Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; I - il Presidente; i - il Revisore o il Collegio dei Revisori. I ASSEMBLEA pubbliche attività I produttive I Il) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6) del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria. L I assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno Idegli associati. I All' assemblea devono Il'approvazione: I - la relazione dell'associazione; annualmente essere sottoposti del Consiglio Direttivo - il bilancio dell'esercizio sociale. chiusura Consiglio I sia fatta un decimo per sull'andamento

L'assemblea delibera inoltre in merito: alla nomina del Consiglio Direttivo; alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori; - ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione. 12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. 13) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio può ricevere massimo una delega. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. CONSIGLIO DIRETTIVa 14) L'Associazione è composto da un minimo membri. amministrata da un Consiglio Direttivo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. In caso di morte o recesso di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per cooptazione. Qualora il Consiglio Direttivo dovesse ridursi per più di due terzi, si considera decaduto e bisogna provvedere a nuove elezioni.

16) Al Consiglio Direttivn spettano Lndi.s t i.n t arnerrt e tutti i I poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. In particolare il Consiglio Direttivo dicembre di ogni anno, approvare il preventivo e stabilire l'ammontare dell'anno successivo. PRESIDENTE 17) Il Consiglio Direttivo nella nominare il Presidente, qualora l'assemblea. Al Presidente spetta la giudizio e di fronte ai di aprire, chiudere ed postali. prima dovrà, prima del 31 progetto di bilancio delle quote sociali riunione non via abbia provvede a I provveduto rappresentanza dell'associazione in terzi, con facoltà, in particolare, operare su conti correnti bancari e Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di I chiederne, a loro spese, estratti. 18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per

legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 20) L'Associazione si scioglie per delibera dell' assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell' Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell' assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione operante in identico o analogo settore ovvero il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo. REVISORE UNICO E COLLEGIO DEI REVISORI 21) L'assemblea può nominare un Revisore Unico oppure un Collegio dei revisori, composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, qualora a ciò non abbia già provveduto l'assemblea. Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto. Al Revisore Unico ovvero al Collegio dei revisori spetta il compito di: a) controllare la gestione contabile dell' associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea; b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo. NORME APPLICABILI 22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro l, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460. F.to DOMENICO MUSICCO F.to MAURO GRANDI Notaio