STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita l associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e alla legge regionale 34/2002 denominata Associazione di Promozione Sociale TENDERE LA MANO, in breve Associazione TENDERE LA MANO. Art. 2 L Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Largo Gerra, 1. L associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. Titolo II Scopi e finalità Art. 3 L associazione ispirandosi ai principi cristiani del servizio persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l assenza di ogni finalità di lucro, nonché quelli di cui alla legge 383/2000 e della L.R. 34/2002 svolgendo la propria attività gratuita a favore di anziani, malati, persone in stato di bisogno, soggetti svantaggiati, persone che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici o psichici. In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l associazione può svolgere attività di: assistenza delle persone ospitate in strutture residenziali e semi residenziali ospedaliere e socio-assistenziali per offrire loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto morale per lottare contro la sofferenza, l isolamento, la noia; condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale; formazione dei volontari; promozione delle attività solidaristiche e di volontariato; 1
promozione di azioni, presso le Pubbliche amministrazioni, affinché venga attuata l assistenza morale ed economica necessaria per la cura di ogni persona in stato di bisogno, incentivare una politica di sostegno; organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri al fine di attuare un opera di sensibilizzazione rispetto alle problematiche dei più bisognosi; organizzazione di momenti ricreativi, di svago per le persone ospitate nelle strutture parrocchiali e non; raccolta dei fondi indispensabili per il perseguimento degli scopi previsti nello statuto. Per il raggiungimento dei propri scopi l associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali. L associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Titolo III Soci Art. 4 Possono essere soci dell Associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L ammissione all Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all Assemblea. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 5 Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socia, si scioglie per recesso, per esclusione e per decadenza: a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione; b) l esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; 2
c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale, se prevista, fissata dall Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall invio del sollecito formale. Titolo IV Organi Art. 6 Sono organi dell Associazione: - l Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Art. 7 L Assemblea è composta da tutti i soci dell Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Alla Assemblea compete: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio; c) approvare i regolamenti associativi; d) approvare le modifiche statutarie; e) deliberare lo scioglimento della associazione. L Assemblea dell Associazione deve essere convocata almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l Assemblea. L Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 3
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. E ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. Art. 8 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati all Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell Associazione. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 9 Il Presidente dell Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l associazione. Egli presiede l Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano. 4
Titolo V Organizzazione territoriale Sezioni Art. 10 -L associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali, di norma coincidenti con quelli delle Parrocchie e/o Unità Pastorali della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla o di altre diocesi. Nell ambito territoriale di riferimento di una medesima Parrocchia e/o Unità Pastorale può essere costituita una sola Sezione della Associazione. Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell associazione. Su formale domanda sottoscritta da almeno dieci soci inoltrata con una relazione all Assemblea dell Associazione, quest ultima costituisce la Sezione stessa. La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell associazione. Ogni sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni al quale tuttavia l Assemblea dell Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall esperienza, ferme restando le norme fondamentali. La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del regolamento di Sezione. Il Consiglio Direttivo dell Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse. Titolo VI Patrimonio Esercizio Finanziario Art. 11 L Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; 5
e) entrate derivanti dall esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali nel rispetto della legislazione vigente. Art. 12 L esercizio finanziario dell Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio della gestione è approvato dall Assemblea entro il 30 aprile, o per comprovate ragioni entro il 30 giugno, successivo alla chiusura dell esercizio finanziario. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità di utilità pubblica che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Titolo VII Convenzioni Art. 13 Le convenzioni tra l Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo. Titolo VIII Scioglimento Art. 14 In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione. 6
L assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge. Art. 15 Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle disposizioni vigenti in materia, agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, alla legge 383/2000, alla L.R. 34/2002 e al D.lgs 460/97. 7