STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l aggiornamento)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, ai sensi degli articoli 14 e

Art. 3 - durata L associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

STATUTO Associazione di volontariato G.A.O.M.

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell'associazione di promozione sociale "PORTOFRANCO UMBRIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Art.1 - Denominazione, sede e durata

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Il Fondaco per Feltre

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB O.N.L.U.S.

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

Titolo I Denominazione, sede, scopo, durata.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea Via caduti per la libertà Albinea (RE) codice fiscale

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

Statuto. Art. 1 - DENOMINAZIONE

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

STATUTO dell Associazione di Volontariato

ART. 3 L Associazione è aconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A SORRIDERE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMITATO SANTA LUCIA TARÙ

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

STATUTO dell Associazione AMICI DEL DAY-HOSPITAL ONCOLOGICO DI GUASTALLA ODV

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1* (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita l associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e alla legge regionale 34/2002 denominata Associazione di Promozione Sociale TENDERE LA MANO, in breve Associazione TENDERE LA MANO. Art. 2 L Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Largo Gerra, 1. L associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto. Titolo II Scopi e finalità Art. 3 L associazione ispirandosi ai principi cristiani del servizio persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l assenza di ogni finalità di lucro, nonché quelli di cui alla legge 383/2000 e della L.R. 34/2002 svolgendo la propria attività gratuita a favore di anziani, malati, persone in stato di bisogno, soggetti svantaggiati, persone che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici o psichici. In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l associazione può svolgere attività di: assistenza delle persone ospitate in strutture residenziali e semi residenziali ospedaliere e socio-assistenziali per offrire loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto morale per lottare contro la sofferenza, l isolamento, la noia; condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale; formazione dei volontari; promozione delle attività solidaristiche e di volontariato; 1

promozione di azioni, presso le Pubbliche amministrazioni, affinché venga attuata l assistenza morale ed economica necessaria per la cura di ogni persona in stato di bisogno, incentivare una politica di sostegno; organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri al fine di attuare un opera di sensibilizzazione rispetto alle problematiche dei più bisognosi; organizzazione di momenti ricreativi, di svago per le persone ospitate nelle strutture parrocchiali e non; raccolta dei fondi indispensabili per il perseguimento degli scopi previsti nello statuto. Per il raggiungimento dei propri scopi l associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali. L associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Titolo III Soci Art. 4 Possono essere soci dell Associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L ammissione all Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all Assemblea. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 5 Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socia, si scioglie per recesso, per esclusione e per decadenza: a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione; b) l esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; 2

c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale, se prevista, fissata dall Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall invio del sollecito formale. Titolo IV Organi Art. 6 Sono organi dell Associazione: - l Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Art. 7 L Assemblea è composta da tutti i soci dell Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Alla Assemblea compete: a) eleggere il Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio; c) approvare i regolamenti associativi; d) approvare le modifiche statutarie; e) deliberare lo scioglimento della associazione. L Assemblea dell Associazione deve essere convocata almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l Assemblea. L Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. 3

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. E ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. Art. 8 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati all Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell Associazione. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 9 Il Presidente dell Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l associazione. Egli presiede l Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano. 4

Titolo V Organizzazione territoriale Sezioni Art. 10 -L associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali, di norma coincidenti con quelli delle Parrocchie e/o Unità Pastorali della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla o di altre diocesi. Nell ambito territoriale di riferimento di una medesima Parrocchia e/o Unità Pastorale può essere costituita una sola Sezione della Associazione. Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell associazione. Su formale domanda sottoscritta da almeno dieci soci inoltrata con una relazione all Assemblea dell Associazione, quest ultima costituisce la Sezione stessa. La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell associazione. Ogni sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni al quale tuttavia l Assemblea dell Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali, tradizionali o dall esperienza, ferme restando le norme fondamentali. La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del regolamento di Sezione. Il Consiglio Direttivo dell Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse. Titolo VI Patrimonio Esercizio Finanziario Art. 11 L Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; 5

e) entrate derivanti dall esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali nel rispetto della legislazione vigente. Art. 12 L esercizio finanziario dell Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio della gestione è approvato dall Assemblea entro il 30 aprile, o per comprovate ragioni entro il 30 giugno, successivo alla chiusura dell esercizio finanziario. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità di utilità pubblica che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Titolo VII Convenzioni Art. 13 Le convenzioni tra l Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo. Titolo VIII Scioglimento Art. 14 In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione. 6

L assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni con fini di pubblica utilità, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge. Art. 15 Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle disposizioni vigenti in materia, agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, alla legge 383/2000, alla L.R. 34/2002 e al D.lgs 460/97. 7