Allegato parte integrante Criteri Piano Investimenti PISE

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Allegato parte integrante Criteri Piano Investimenti PISE CRITERI E MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI PER L ENERGIA (PISE) PER LA XV LEGISLATURA E PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 1. ASPETTI GENERALI Con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg e ss.mm.,, in seguito denominato Regolamento, era stata definita la disciplina della programmazione settoriale in attuazione della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4: detto Regolamento, all art. 14, comma 1, lettera h), aveva individuato il Piano pluriennale degli Investimenti nel Settore dell Energia (PISE) quale strumento di programmazione settoriale. Dal 1 gennaio 2007 le competenze relative agli interventi della L.P. n. 14/1980 e ss.mm. e della L.P. n. 8/1983 e ss.mm. e, pertanto, anche le competenze riferite agli investimenti programmati nel Regolamento erano state attribuite all Agenzia provinciale per l energia. Peraltro il regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, aveva stabilito che l approvazione del Piano sopra richiamato ricadesse nelle competenze della Giunta provinciale (rif. art. 10, comma 4). Successivamente, l art. 32 comma 8bis della L.P. 3/2006 aveva disposto che con deliberazione della Giunta provinciale fossero stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia. Da ultimo, la Legge provinciale 4 Ottobre 2012 n. 20 Legge provinciale sull energia prevede, all art. 14, comma 6, che Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2 (la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento), la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano è redatto in conformità alla normativa in materia di programmazione. Gli interventi agevolati dalla Provincia, da inserire negli strumenti di programmazione settoriale, sono individuati sulla base di criteri e modalità stabiliti in via preventiva dalla Giunta provinciale. Ciò considerato, sono di seguito indicati i criteri e le modalità per l individuazione, ai sensi delle predette leggi provinciali, degli interventi agevolati da inserire nel Piano pluriennale degli investimenti nel settore dell energia, in seguito denominato PISE, per la XV Legislatura. 2. INVESTIMENTI INSERIBILI NEL PIANO All interno del PISE sono inseribili, ai sensi della citata Legge provinciale sull energia, le realizzazioni di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento di cui all'art. 14, comma 2, lett. h) della L.p. 20/12, purché rivestano, ai sensi del Regolamento, la qualifica di investimento pubblico significativo secondo le seguenti definizioni: Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

- sono considerati investimenti pubblici quelli realizzati da parte di soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50% della spesa ammessa; sono considerati comunque investimenti pubblici quelli destinati alla fornitura di un servizio di pubblica utilità; - è considerato significativo l'investimento qualora preveda una spesa ammessa non inferiore a 1.000.000,00 di Euro. Con i presenti criteri si stabilisce di inserire nel Piano, ai sensi dell art.7 c.1,.lett. d) del Regolamento, anche investimenti di importo non inferiore a 300.000,00 Euro al fine incentivare iniziative che, possono essere particolarmente rilevanti a scala locale per la fornitura di un servizio di pubblica utilità. Non sono invece inseribili nel Piano interventi di importo inferiore a 300.000,00 Euro. Da un punto di vista tecnico, gli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento inseribili nel PISE debbono rispondere, ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, alle seguenti definizioni e requisiti: 1. RETE DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFREDDAMENTO (D. lgs. 4 Luglio 2014, n. 102) sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; 2. TELERISCALDAMENTO E TELERAFREDDAMENTO EFFICIENTI (Direttiva 2012/27/UE) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore; 3. COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (Direttiva 2012/27/UE) la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell Allegato II alla stessa direttiva; 4. UTILIZZO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI criteri di efficienza energetica riportati nell Allegato 2 del Piano energetico-ambientale provinciale 2013-2020 Direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili. La realizzazione di impianti di sola cogeneazione, privi di rete di teleriscaldamento come definita precedentemente, non è ammissibile a finanziamento. La predisposizione del PISE deve tenere conto anche delle indicazioni contenute nel Piano energetico ambientale provinciale 2013-2020, in breve PEAP, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 775 di data 3 Maggio 2013, nonché del Piano provinciale di tutela della qualità dell aria approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 21 Settembre 2007. Tali atti di indirizzo costituiscono l espressione della volontà politica del Governo provinciale e la traduzione delle sue linee strategiche in materia di energia. La tabella seguente, tratta dal PEAP, evidenzia il ruolo delle biomasse, e in particolare, le biomasse utilizzate in impianti di teleriscaldamento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea del 20-20-20, del successivo Burden Sharing nazionale e dei target assegnati alla Provincia di Trento. Pag. 2 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

E evidente peraltro che la diffusione di impianti di teleriscaldamento a biomassa, in particolare in aree non fornite da gas naturale, contribuisce al sostegno dell economia locale (sostegno alla filiera del bosco, attrattività turistica) e della qualità dell ambiente e, in generale, al miglioramento della qualità della vita. La valutazione dei quantitativi di biomassa sotto forma di cippato disponibile per il teleriscaldamento è stata oggetto di particolare attenzione, determinandone i quantitativi attualmente utilizzati e stimandone le potenzialità ancora ritraibili sul territorio provinciale, secondo uno scenario basso e uno alto. Pag. 3 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

Produzione energetica da fonte rinnovabile Rinnovabili Elettriche 2010 2020 scenario basso 2020 scenario alto Idroelettrico 352 316 354 Fotovoltaico 4 19 23 Biomasse 5 6 7 Totale rinnovabili elettriche 361 342 384 Rinnovabili Termiche Solare termico 8 16 24 Biomasse 119 156 193 Biomasse teleriscaldamento 14 17 22 Pompe calore 1 10 25 Totale rinnovabili termiche 142 200 265 Totale complessivo rinnovabili 503 541 649 Variazione sul 2010 8% 29% Consumi finali 1663 1747 1661 % rinnovabili sui consumi finali 30% 31% 39% Consumi finali Burden Sharing 1.457 1.467 1.467 % rinnovabili sui consumi finali BS 34,5% 36,9% 44,20% Tabella 36 del PEAP: Produzione da fonti rinnovabili nella Provincia di Trento nel 2010 ed evoluzione della produzione in due scenari al 2020 (ktep) Per tener conto delle indicazioni del PEAP in materia di disponibilità di biomasse agricole e forestali da utilizzare in impianti di teleriscaldamento, la Giunta provinciale ha ritenuto opportuno, con la deliberazione n.1826 del 27 Ottobre 2014, programmare attentamente la domanda di cippato proveniente da nuove iniziative stabilendo, fatto salve comprovate ed eccezionali esigenze opportunamente motivate, la non finanziabilità: 1. di impianti alimentati a cippato, ivi compresi gli impianti di teleriscaldamento, in Comuni già metanizzati o facilmente metanizzabili; 2. di impianti di cogenerazione alimentati a cippato privi di una corrispondente rete di teleriscaldamento o di altre utenze in grado di utilizzare l'energia termica prodotta. Ai fini dei presenti criteri si dispone che: per Comuni metanizzati si intendono quelli per i quali è in essere un rapporto di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale mentre per Comuni facilmente metanizzabili si intendono i comuni i cui territori sono confinanti con comuni già metanizzati. il divieto di finanziabilità di cui al precedente punto 1. non si applica in caso di Comuni o frazioni urbane che, benché confinanti con Pag. 4 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

comuni metanizzati, risultano allo stato attuale non raggiungibili con i servizi di distribuzione a rete a causa di eccessivo dislivello o distanza dalla rete stessa; tali casi saranno indicati, esclusivamente ai fini dei presenti Criteri, come aree non metanizzabili. Oltre agli impianti di cui ai precedenti punti 1. e 2., non sono ammessi a finanziabilità gli impianti alimentati a gasolio, ad olio combustibile, a gas non proveniente da feeder di distribuzione connesso alla rete di trasporto nazionale. Il gasolio è ammesso come combustibile solo per l'eventuale caldaia di soccorso o di punta. L impiego dei combustibili dev essere comunque conforme alle Direttive riportate all Allegato 2 del PEAP. Non sono ammessi a contributo le reti energetiche ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento di un altro operatore, fatte salve le eventuali limitazioni all allacciamento stabilite dall Azienda distributrice. 3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI NEL PIANO I requisiti che gli interventi devono possedere per il loro inserimento nel Piano sono: l indispensabilità e la concreta realizzabilità. 1) INDISPENSABILITA : Il requisito dell indispensabilità è determinato con riferimento congiunto: 1a) all utilità dell'intervento nel contesto economico - sociale di riferimento; 1b) alla destinazione dell'intervento alla rimozione di elementi pregiudizievoli per lo sviluppo provinciale o locale o nel caso di interventi sulle sedi pubbliche, all'erogazione di servizi pubblici essenziali per il bacino di utenza di riferimento. 2) CONCRETA REALIZZABILITA : Il requisito della concreta realizzabilità è determinato con riferimento congiunto: 2a) all'esistenza del progetto preliminare, ovvero di uno studio finalizzato ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa attraverso l'analisi delle componenti urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche, storicoartistiche, nonchè ad individuarne le principali caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche; 2b) all'individuazione della localizzazione dell'intervento. Inoltre, per la valutazione della fattibilità economico- finanziaria e amministrativa, il progetto di investimento deve essere corredato: Pag. 5 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

- dall elaborazione di un business-plan dell iniziativa dal quale risultino evidenziati la sostenibilità economico-finanziaria dell intervento, le modalità di reperimento delle risorse finanziarie in aggiunta al contributo provinciale ed i tempi di rientro dell investimento; - da una dichiarazione di intenti sottoscritta dal legale rappresentate del Comune o di tutti i Comuni nel cui territorio viene realizzata l opera, attestante la condivisione programmatica dell iniziativa. 4. SOGGETTI TITOLATI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Secondo quanto previsto all'art. 36 ter della Legge provinciale 36/93, è esclusa l'ammissibilità a contributo di interventi proposti da Enti locali. Sono altresì escluse domande di società da essi controllate al 100%, con la sola eccezione, in ragione delle costitutive finalità volte all efficienza energetica, delle domande presentate da Energy Service Companies (ESCO). Ai fini dell inserimento degli interventi nel Piano, la Provincia Autonoma di Trento emana un apposito Bando contenente: a) i termini di presentazione delle domande di contributo; b) la documentazione da allegare alla domanda; c) le modalità di valutazione della spesa ammissibile e dell'intensità di aiuto nel rispetto delle disposizioni europee sugli aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014, nella misura comunque non superiore al 40% della spesa ammissibile; d) il regime di cumulo con altre disposizioni comunitarie/nazionali/provinciali nonché i requisiti tecnico-economici ai fini dell'ammissibilità degli interventi; d) le modalità di erogazione degli incentivi concessi; e) l ammontare delle risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli interventi; f) ogni altra informazione utile per una corretta definizione delle proposte di intervento. 5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO, PER LA CLASSIFICAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI Le domande di contributo presentate ai sensi del Bando di cui al precedente punto 4. ed aventi i requisiti e le caratteristiche prescritti, sono inserite nel Piano e sono divise in due distinti Ambiti, con riferimento alla loro rilevanza finanziaria: 1. Ambito 1: comprende gli investimenti aventi una spesa ammissibile compresa fra 300.000,00 e 1.000.000,00 di Euro; Pag. 6 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

2. Ambito 2: comprende gli investimenti aventi una spesa ammissibile superiore a 1.000.000,00 di Euro. In ciascun Ambito, le domande sono ordinate in una Graduatoria di priorità secondo le seguenti tipologie: a) nuovi impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere in impianti esistenti; b) ampliamenti di impianti di teleriscaldamento esistenti alimentati a biomassa; c) nuovi impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa; d) altre tipologie. All'interno di ciascuna tipologia, gli interventi saranno classificati in funzione della spesa ammissibile a contributo; la priorità è accordata agli interventi di importo minore per favorire la realizzazione di un maggior numero di impianti e l integrazione della filiera legno-energia alla scala più vicina all impianto. Tenuto conto dei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale per l utilizzo delle risorse dei bilanci provinciali relativi agli esercizi successivi alla scadenza della legislatura, gli interventi inseriti in ciascun Ambito del Piano per i quali le risorse disponibili assicurano la copertura finanziaria costituiscono la sezione denominata Area di priorità. Le domande non finanziate mantengono la loro validità per i tre anni successivi alla loro presentazione e comunque non oltre la data di scadenza della Legislatura. 6. RISORSE FINANZIARIE Gli interventi inseriti nell Area di priorità sono finanziati con le risorse previste dai capitoli del Bilancio APIAE che saranno quantificate in sede di approvazione del bando. Tali risorse vengono preventivamente riservate nella misura del 10% agli interventi inseriti nell'ambito 1 e per il rimanente 90% agli interventi dell'ambito 2. In fase di approvazione del Piano, le risorse non eventualmente utilizzabili in un Ambito per carenza di domande, verranno assegnate, in quanto necessarie, all'altro Ambito. 7. DURATA DEL PIANO Il Piano ha validità per tutta la durata della XV Legislatura e può essere aggiornato, entro tale scadenza ed in seguito alla disponibilità di risorse recuperabili dall Area di priorità ovvero in seguito a nuovi stanziamenti eventualmente assegnati con leggi di bilancio, con le domande ancora valide ovvero con nuove domande presentabili in seguito ad apposito Bando. Le domande di nuovo inserimento sono posizionate in Graduatoria con gli stessi criteri di cui al punto 5. Pag. 7 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064

Gli interventi avviati ovvero quelli per i quali sia stato adottato l'atto di concessione del contributo possono essere ultimati successivamente alla legislatura di riferimento. Le domande non finanziate entro la scadenza della Legislatura decadono. Pag. 8 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-D334-00064