TITOLO VIII CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI. Art Ambito di applicazione

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TITOLO VIII CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI Art. 81 - Ambito di applicazione 1. il presente Titolo disciplina le procedure necessarie per l affidamento di incarichi esterni di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenze, presso il Comune di Occhiobello ai sensi dell art. 3, comma 56 della legge 244/2007. (Finanziaria 2008) e dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D.l.gs. 165/2001. Art. 82 - Definizione 1. Gli incarichi aventi ad oggetto studi sono quelli il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell incaricato di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per incarichi di ricerca, si intendono quelli il cui presupposto è la preventiva definizione di un programma da parte dell amministrazione. Per incarichi di consulenza si ha riguardo alla richiesta di pareri ad esperti. Ogni altro incarico non rientrante concettualmente nelle tipologie prima indicate rientra genericamente nella nozione di collaborazioni. 2. Ai fini della disciplina recata dal presente Titolo, i predetti incarichi possono configurarsi come segue: a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Occhiobello, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell art. 409 del Codice di procedura civile. b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l iscrizione in albi professionali. c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l iscrizione in Ordini o Albi Professionali. Art. 83 - Disciplina generale 1 -Il ricorso agli incarichi di cui al presente titolo nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) per esigenze per cui l Ente non può far fronte con il personale dipendente

per inesistenza di specifiche figure professionali; c) per funzioni che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; d) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate; e) che si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G. (clausola di salvaguardia), ovvero per le eventuali rilevanti implicazioni economiche-finanziarie, oppure ambientali od infine tecniche che rendono opportuno l incarico. f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2 - La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente motivata in dettaglio, esplicitandone le ragioni puntuali, nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell incarico. 3 - Gli incarichi de quibis, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione. La stessa dovrà essere universitaria (laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento), ovvero eccezionalmente di scuola superiore e relativa iscrizione ad Albo a seconda della professionalità e competenza richiesta. Si dovrà dare altresì contezza di ciò nel provvedimento 4 Non è possibile conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti: a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture; b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a); c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale; d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l amministrazione e non sia ancora trascorso due intere annualità. Sono altresì incompatibili con l assunzione degli incarichi suddetti: a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale; b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza; c) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa; d) società, anche di fatto, nelle quali l incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse); e. tutti gli altri casi previsti dalla legge. 5 - L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel P.E.G. di settore, salvo che la stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva, facendo comunque salva la preliminare programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale (ai sensi dell art. 3, comma 55 della Legge

n. 244/2007). 6 - Di norma all'inizio dell'esercizio finanziario ogni Responsabile di area individua concordemente con il Direttore generale le attività di interesse in base alla relazione previsionale e programmatica, al programma delle opere pubbliche, alla dotazione organica e relativo piano occupazionale e di formazione, e alle previsioni di bilancio in generale, salvo casi di urgenza. 7 - Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel P.E.G. sono conferiti previa assegnazione di risorse economiche da parte della Giunta Comunale. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato alcun affidamento. 8 L affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ha, comunque, carattere di eccezionalità e occasionalità. Per gli stessi si prevede obbligatoriamente un monitoraggio annuale con relazione alla Commissione Bilancio ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 9 Gli eventuali incarichi che abbiano necessariamente carattere ripetitivo negli esercizi, devono tendere ad un contenimento della spesa mediante affidamenti pluriennali, convenzionamenti con altri Enti locali per affidamenti unitari. Art. 84 - Tipologie di incarichi esclusi dall applicazione delle procedure del presente regolamento 1. Sono esclusi dall applicazione delle procedure del presente regolamento: a) le prestazioni nella resa dei servizi qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all elenco dei servizi allegato al Dlgs 163/2006 (codice contratti); b) a rappresentanza in giudizio ed il patrocinio amministrativo; c) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge; d) gli incarichi conferiti ai sensi del succitato Dlgs 163/2006; e) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell art. 90 del Dlgs 267/2000; f) gli incarichi di alta specializzazione così come individuati ai sensi dell art. 110, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000; g) l acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell art. 30, comma 4, del Dlgs 267/2000 (convenzioni tra enti locali per l esercizio di funzioni e servizi), dell art. 15 della legge 241/1990 (accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero dell art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (convenzioni con soggetti pubblici). h) le attività di collaborazione artistico-culturali; i) le attività di componente esperto nella valutazione dei concorsi e selezione pubbliche disciplinate dal DPR 487/19994, nonchè i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. j) ogni altra attività di collaborazione soggetta a disciplina speciale, che porta a prescindere dal titolo di studio posseduto. k) le prestazioni meramente occasionali e/o episodica che si svolgono in maniera del tutto autonoma.

Art. 85 - Modalità di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all amministrazione, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale 1. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 2. In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato sul sito web del Comune di Occhiobello, all Albo Pretorio e reso disponibile presso l Ufficio relazioni con il pubblico. 3. In ragione dell oggetto e della natura dell incarico, nonché del valore del contratto, il responsabile di area è tenuto a valutare l opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità. 4. L avviso pubblico deve indicare almeno il contenuto, la natura e l oggetto dell incarico, le modalità di svolgimento e di relazione con l Amministrazione, il prodotto finale richiesto, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, termini e modalità di presentazione delle candidature, criteri di valutazione ed eventualmente relativi punteggi, termine iniziale e finale, eventuali garanzie, cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese, data e luogo fissati per la verifica delle candidature. 5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute spetta al responsabile di area competente. 6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il responsabile di area, eventualmente supportato dal Direttore Generale, procederà alla valutazione delle candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto. 7. Se previsto nell avviso pubblico, tutti i candidati, ovvero tutti i candidati che abbiano superato la soglia di ammissione eventualmente indicata nello stesso avviso, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il responsabile di area competente, che potrà essere supportato dal Direttore Generale. In tal caso anche l oggetto del colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere indicati nell avviso. 8. Delle operazioni di scelta dell incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal responsabile d area e dai testimoni che hanno assistito alle operazioni. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l esito della selezione. Art. 86 - Pubblicizzazione dell affidamento di incarichi 1 - I provvedimenti di tutti gli incarichi di consulenze e di collaborazioni esterne, compresi i contratti di cococo, completi dei soggetti percettori, delle ragioni dell incarico e dell ammontare del compenso previsto, che hanno esecuzione finanziaria (liquidati) nell anno in corso, anche se contratti nell anno precedente,devono essere pubblicati sul sito web del Comune a cura del dirigente responsabile in accordo con il Servizio Sistemi Informativi; 2. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo

compenso sul sito istituzionale del Comune e a ciò deve provvedere il dirigente responsabile in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi; 3. Gli adempimenti di cui al precedenti commi 1 e 2 devono essere posti in essere dal dirigente responsabile, il quale, in caso di mancata attuazione, risponde di illecito disciplinare e di danno erariale. 4 Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l attestazione dell avvenuta pubblicazione. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo. Art. 87 - Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica 1. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che il Dirigente responsabile del procedimento dovrà attestare nella determinazione di conferimento: a) insostituibilità dell incaricato in relazione al contenuto e all oggetto della prestazione; b) precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa; c) estrema urgenza non imputabile all Amministrazione; d) per l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'ente, nonché per consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, e per quelli inerenti ad attività notarili. 2. Si applicano in ogni caso l articolo 83 e l articolo 86 del presente Titolo. Art. 88 - Corrispettivo 1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del lavoratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai tariffari professionali o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. 2. Il corrispettivo può essere liquidato e pagato con acconti mensili, salvo diverso accordo tra le parti. Art. 89 - Limite di spesa 1. L ammontare annuo complessivo della spesa impiegabile per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché di collaborazione coordinata e continuativa non può essere superiore al 5% della spesa stanziata di personale di ruolo dell ente codificata all intervento 01.