Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissio

Documenti analoghi
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile e penale

9 Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del ) e, a pena di

Contratto di Stage e subordinazione

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Misure contro gli atti persecutori

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Le associazioni nel diritto tedesco

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Codice dell amministrazione digitale

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Il Contributo unificato nell intervento volontario Ex artic

I diritti della bambina sulla carta

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat

Particolarità dei contratti locatizi in Francia

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo

Guida al diritto camerale annuale

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008

Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato

Concludendo che pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio interpretativo adottato dal T.A.R.. in relazione a fattispecie

Incentivi alla progettazione

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.

Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi

La trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all estero

Limiti alla lettera di patronage

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16

A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo

Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso

Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite

Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell ammissione in relazione alle spese di notifica

Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione

Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica

Lo Statuto dell Imprenditore Commerciale

1 Gratuito patrocinio : decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura,definitivo

Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole

Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico

Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori

Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?

La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano

Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto

La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace?

Transcript:

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura, definitivo indirizzo ministeriale 18 Febbraio 2015 Gaetano Walter Caglioti La Legge 29 marzo 2001 n. 134[1] nel riformare l intero istituto del patrocinio ne ha sancito l estensibilità a tutti i procedimenti sia civili che penali[2]. Oggi il diritto alla difesa nel processo penale è espressamente previsto nel codice di rito, specificamente con il patrocinio dei non abbienti ex articolo 98 del codice di procedura penale, mentre in generale tutta la materia attinente sia al processo penale che civile, amministrativo e tributario è regolamentata dal testo Unico Spese di Giustizia[3] che riunisce e coordina anche le norme in materia di patrocinio a spese dello stato [4] tenendo conto di tutte le modifiche legislative. Tra le varie problematiche relative all istituto del patrocinio a spese dello Stato quella che maggiormente ha diviso dottrina e giurisprudenza è quella relativa al momento in cui decorrono gli effetti nel processo Di tale problematica ci siamo occupati in un precedente lavoro nel quale avevamo evidenziato e rimarcato la differenzazione della decorrenza a secondo se l ammissione riguardasse il processo penale o il processo L ammissione al patrocinio produce degli effetti relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (cfr articolo 131 T.U. spese di giustizia) e al processo penale (cfr articolo 107 T.U. spese di giustizia) ai sensi dei quali alcune spese sono prenotate a debito (processo civile e processo penale limitatamente per quest ultimo alle ipotesi nelle quale vi è costituzione di parte civile) altre sono anticipate (processo civile e penale), altre gratuite (diritti di copia nel processo penale). Alla domanda quando decorrono temporalmente gli effetti dell ammissione nel processo civile? partendo dall assunto che il testo unico spese di giustizia solo per il processo penale, articolo 109, ne dispone espressamente la decorrenza dalla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l interessato fa riserva di presentare l istanza.. parte della giurisprudenza e della dottrina, aveva concluso che gli effetti nel processo civile in assenza di espressa norma decorrono dalla data di accoglimento dell istanza[5] da parte del Consiglio Ordine.

Altri autori, partendo da una interpretazione letterale dell articolo 131 T.U spese di giustizia secondo il quale per effetto dell ammissione al patrocinio... non essendo il Consiglio dell Ordine Avvocati un organo giurisdizionale e che detta ammissione, per espressa previsione dell articolo 126 T.U. spese di giustizia è solo in via anticipata e provvisoria, facevano decorrere gli effetti dalla verifica da parte del magistrato a seguito della comunicazione da parte del Consiglio dell Ordine necessitando, anche se la normativa in vigore non prevede espressamente l emanazione di tale provvedimento, per la sua piena efficacia un successivo provvedimento giurisdizionale[6]. Secondo invece il prevalente orientamento della giurisprudenziale di legittimità anche nel processo civile l individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono[7], senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell istanza[8], effetto quest ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto. Per la Suprema Corte gli effetti dell ammissione decorrono dalla data di presentazione dell istanza e non dalla data di accoglimento da parte del Consiglio dell ordine è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell istante per un fatto ad esso non addebitabile. L indirizzo giurisprudenziale, ricordiamo non vincolante per gli uffici giudiziari, aveva creato gravi disparità di trattamento in materia a seconda se l ufficio giudiziario avesse o meno aderito all indirizzo della Suprema Corte. A risolvere i conflitti, anche se ancora una volta con il discutibile sistema della nota diretta solo all ufficio giudiziario richiedente e non a tutti come pretenderebbe l importanza della materia, ci ha pensato, anche se con forte ritardo rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia - Ufficio I del Ministero della Giustizia[9]. La nota in oggetto nel ricordare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre all articolo 109 del citato Decreto del Presidente della Repubblica disciplina espressamente la decorrenza dell istituto in esame nel processo penale riconducendolo tale momento alla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta all ufficio del magistrato e che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio n. 115 articolo 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell istante per fatto ad esso non addebitabile. Conclude nel ritenere corretto operare in conformità all orientamento espresso dalla Suprema Corte Nel contestare l assunto ministeriale secondo il quale il Decreto del Presidente della Repubblica.n 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile visto che il momento è determinato dal disposto di cui agli articoli 126 e 131 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che certamente non coincide, anche se irragionevolmente, con la data di presentazione, non possiamo non dare atto che con l indirizzo ministeriale si supera non solo una grave ed ingiustificata differenzazione tra processo civile e penale ma

uniforma in materia le attività di tutti gli uffici giudiziari. [1] la disciplina della materia è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001 n 134. Sino a tale data sono esistiti nell ordinamento due discipline generali: a) quella del gratuito patrocinio nel processo civile (R.D. n 3282/1923)al quale rinviavano norme relative agli altri processi e norme di settore per particolari processi civili;b) quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale( legge 217/90) alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi che regolamentavano gli effetti dell ammissione dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. [2] Con l entrata in vigore della legge 134/2001 è abrogato il R.D. 3282/23 [3] Parte III titoli dal I al V articoli dal 74 al 145 e Parte IV dei processi particolari titoli dal I al V articoli dal 146 al 159 [4] cfr Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. [5] Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del 19.11.1990) e, a pena di inammissibilità, sottoscritta direttamente dall interessato la cui firma va autenticata dal difensore o attraverso la sottoscrizione effettuata innanzi al funzionario addetto alla ricezione o con la presentazione unitamente all istanza di copia non autenticata di un documento di indennità del richiedente. L istanza va iscritta nel registro mod 39 (DM 1 dicembre 2001) e si forma un sub fascicolo contenente tutti gli atti relativi al patrocinio, dall ammissione la cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio provvede all annotazione sul foglio notizie di tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate [6] In ordinanza tribunale di Cosenza del 25.11.2003 [7] Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729 [8] Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24723 contro tale interpretazione la dottrina [9] Ministero della Giustizia DAG.17/10/2014.0138763.U La Legge 29 marzo 2001 n. 134[1] nel riformare l intero istituto del patrocinio ne ha sancito l estensibilità a tutti i procedimenti sia civili che penali[2]. Oggi il diritto alla difesa nel processo penale è espressamente previsto nel codice di rito, specificamente con il patrocinio dei non abbienti ex articolo 98 del codice di procedura penale, mentre in generale tutta la materia attinente sia al processo penale che civile, amministrativo e tributario è regolamentata dal testo Unico Spese di Giustizia[3] che riunisce e coordina anche le norme in materia di patrocinio a spese dello stato [4] tenendo conto di tutte le modifiche legislative. Tra le varie problematiche relative all istituto del patrocinio a spese dello Stato quella che maggiormente ha diviso dottrina e giurisprudenza è quella relativa al momento in cui decorrono gli effetti nel processo Di tale problematica ci siamo occupati in un precedente lavoro nel quale avevamo evidenziato e rimarcato la differenzazione della decorrenza a secondo se l ammissione riguardasse il processo penale o il processo L ammissione al patrocinio produce degli effetti relativamente al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (cfr articolo 131 T.U. spese di giustizia) e al processo penale (cfr articolo 107 T.U. spese di giustizia) ai sensi dei quali alcune spese sono prenotate a debito (processo civile e processo penale limitatamente per quest ultimo alle ipotesi nelle quale vi è costituzione di parte civile) altre sono anticipate

(processo civile e penale), altre gratuite (diritti di copia nel processo penale). Alla domanda quando decorrono temporalmente gli effetti dell ammissione nel processo civile? partendo dall assunto che il testo unico spese di giustizia solo per il processo penale, articolo 109, ne dispone espressamente la decorrenza dalla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l interessato fa riserva di presentare l istanza.. parte della giurisprudenza e della dottrina, aveva concluso che gli effetti nel processo civile in assenza di espressa norma decorrono dalla data di accoglimento dell istanza[5] da parte del Consiglio Ordine. Altri autori, partendo da una interpretazione letterale dell articolo 131 T.U spese di giustizia secondo il quale per effetto dell ammissione al patrocinio... non essendo il Consiglio dell Ordine Avvocati un organo giurisdizionale e che detta ammissione, per espressa previsione dell articolo 126 T.U. spese di giustizia è solo in via anticipata e provvisoria, facevano decorrere gli effetti dalla verifica da parte del magistrato a seguito della comunicazione da parte del Consiglio dell Ordine necessitando, anche se la normativa in vigore non prevede espressamente l emanazione di tale provvedimento, per la sua piena efficacia un successivo provvedimento giurisdizionale[6]. Secondo invece il prevalente orientamento della giurisprudenziale di legittimità anche nel processo civile l individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono[7], senza nessun effetto retroattivo, ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell istanza[8], effetto quest ultimo non espressamente previsto dalla normativa in oggetto. Per la Suprema Corte gli effetti dell ammissione decorrono dalla data di presentazione dell istanza e non dalla data di accoglimento da parte del Consiglio dell ordine è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell istante per un fatto ad esso non addebitabile. L indirizzo giurisprudenziale, ricordiamo non vincolante per gli uffici giudiziari, aveva creato gravi disparità di trattamento in materia a seconda se l ufficio giudiziario avesse o meno aderito all indirizzo della Suprema Corte. A risolvere i conflitti, anche se ancora una volta con il discutibile sistema della nota diretta solo all ufficio giudiziario richiedente e non a tutti come pretenderebbe l importanza della materia, ci ha pensato, anche se con forte ritardo rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia - Ufficio I del Ministero della Giustizia[9].

La nota in oggetto nel ricordare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile mentre all articolo 109 del citato Decreto del Presidente della Repubblica disciplina espressamente la decorrenza dell istituto in esame nel processo penale riconducendolo tale momento alla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta all ufficio del magistrato e che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 ha ritenuto che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio n. 115 articolo 126 nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell istante per fatto ad esso non addebitabile. Conclude nel ritenere corretto operare in conformità all orientamento espresso dalla Suprema Corte Nel contestare l assunto ministeriale secondo il quale il Decreto del Presidente della Repubblica.n 115 del 30 maggio 2002 non prevede la decorrenza degli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile visto che il momento è determinato dal disposto di cui agli articoli 126 e 131 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che certamente non coincide, anche se irragionevolmente, con la data di presentazione, non possiamo non dare atto che con l indirizzo ministeriale si supera non solo una grave ed ingiustificata differenzazione tra processo civile e penale ma uniforma in materia le attività di tutti gli uffici giudiziari. [1] la disciplina della materia è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001 n 134. Sino a tale data sono esistiti nell ordinamento due discipline generali: a) quella del gratuito patrocinio nel processo civile (R.D. n 3282/1923)al quale rinviavano norme relative agli altri processi e norme di settore per particolari processi civili;b) quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale( legge 217/90) alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi che regolamentavano gli effetti dell ammissione dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. [2] Con l entrata in vigore della legge 134/2001 è abrogato il R.D. 3282/23 [3] Parte III titoli dal I al V articoli dal 74 al 145 e Parte IV dei processi particolari titoli dal I al V articoli dal 146 al 159 [4] cfr Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. [5] Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del 19.11.1990) e, a pena di inammissibilità, sottoscritta direttamente dall interessato la cui firma va autenticata dal difensore o attraverso la sottoscrizione effettuata innanzi al funzionario addetto alla ricezione o con la presentazione unitamente all istanza di copia non autenticata di un documento di indennità del richiedente. L istanza va iscritta nel registro mod 39 (DM 1 dicembre 2001) e si forma un sub fascicolo contenente tutti gli atti relativi al patrocinio, dall ammissione la cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio provvede all annotazione sul foglio notizie di tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate [6] In ordinanza tribunale di Cosenza del 25.11.2003 [7] Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729 [8] Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24723 contro tale interpretazione la dottrina

[9] Ministero della Giustizia DAG.17/10/2014.0138763.U TAG: gratuito patrocinio, spese di giustizia, Diritto processuale civile Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l